Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 18/03/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00337/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Di Salvatore, Michele Dionigi, Cristian Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
“a) della Determina del Comune di Vieste – Settore Amministrativo n. 406 del 14/06/2021, avente ad oggetto la “regolarizzazione, ai sensi dell'art. 54 del R.P.M., del contratto del 7 luglio 1921, relativo al posto cimiteriale -OMISSIS- – Viale principale del vecchio cimitero, in favore del sig. -OMISSIS-”;
b) della comunicazione del Comune di Vieste – Settore Amministrativo prot. n. 18895 del 17 giugno 2021, recante la trasmissione della Determina n. 406 del 14706/2021 e la comunicazione del rigetto delle opposizioni presentate da -OMISSIS-;
c) di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto;
nonché
per l'annullamento o la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il dott. GI NO, presente in collegamento da remoto l'avv. Vittorio Di Salvatore per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, i seguenti atti:
- la determina del Comune di Vieste – Settore amministrativo n. 406 del 14 giugno 2021, avente ad oggetto la “regolarizzazione, ai sensi dell’art. 54 del R.P.M., del contratto del 07/07/1921, relativo al posto cimiteriale -OMISSIS- – Viale principale del vecchio cimitero, in favore del sig. -OMISSIS-” (controinteressato);
- la comunicazione del Comune di Vieste – Settore amministrativo prot. n. 18895 del 17 giugno 2021, recante la trasmissione della determina n. 406 del 14706/2021 e la comunicazione del rigetto delle opposizioni presentate dall'istante.
1.1.- Il ricorrente ha dedotto la seguente articolata censura: “Violazione degli artt. 54, 55 e 61 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Vieste approvato con delibera di C.C. n. 9 del 26 marzo 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n 47 del 26 novembre 2014 ed aggiornato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30 aprile 2018.
Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché́ per sviamento.
Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990: motivazione carente e perplessa”.
Con il provvedimento impugnato, il Responsabile del competente Settore del Comune di Vieste, a fronte dell’istanza di “subentro” formulata dal controinteressato -OMISSIS-, ha disposto in suo favore la “regolarizzazione” della concessione cimiteriale.
L’Amministrazione comunale ha valutato di poter “regolarizzare” la posizione concessoria del controinteressato, senza considerare che quest’ultimo era (ed è) privo dei requisiti necessari, non detenendo il possesso dell’edicola funeraria in questione e quindi essendo carente dei requisiti previsti dall’art. 61 del regolamento di polizia mortuaria.
1.2.- Il Comune di Vieste si è costituito in giudizio con atto formale depositato il 17 novembre 2021.
Il controinteressato, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza straordinaria del 19 gennaio 2026.
In prossimità dell’udienza, il Comune di Vieste, con la memoria depositata il 9 dicembre 2025, ha argomentato per la correttezza e la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Il ricorrente, in data 16 dicembre 2025, ha prodotto memoria e, in data 29 dicembre 2025, replica alle deduzioni difensive dell’Amministrazione comunale.
Svoltasi l’udienza, in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Per una migliore comprensione della vicenda, invero risalente nel tempo, appare opportuna una sua sintetica ricostruzione.
2.1.- La sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- fu -OMISSIS-, -OMISSIS-, deceduta a -OMISSIS-, era titolare di una concessione cimiteriale, formalizzata con contratto del 2 luglio 1921 e registrata al Comune di Vieste il 10 agosto 1921 al n. 24.
La concessione era relativa ad un’edicola funeraria di mq 4,00, ubicata al posto -OMISSIS- del viale principale del vecchio cimitero comunale di Vieste.
In quell’edicola furono tumulati i coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS-, genitori del ricorrente -OMISSIS- e del controinteressato -OMISSIS-.
Il giorno 27 maggio 2015, l’indomani dell’adozione da parte del Comune di Vieste del nuovo Regolamento di polizia mortuaria, -OMISSIS- aveva presentato l’istanza n. 10857, ai fini del subingresso nella concessione cimiteriale, ai sensi dell’art. 61 del predetto nuovo Regolamento, presso l’edicola funeraria di famiglia (posto -OMISSIS- viale principale del vecchio cimitero).
La domanda di subingresso era comunicata agli eredi di -OMISSIS--OMISSIS- fu -OMISSIS- - -OMISSIS- - e ad altri soggetti aventi titolo, mediante sua pubblicazione all’albo pretorio on line e presso il cimitero comunale, in linea con le previsioni regolamentari.
In esito alla pubblicazione della domanda, il ricorrente -OMISSIS-, con istanza prot. n. 18581 del 28 agosto 2019, si opponeva alla richiesta di subingresso avanzata dal fratello -OMISSIS-, odierno controinteressato.
Nello specifico, lamentava che nell’edicola funeraria fosse stato tumulato -OMISSIS- senza il consenso degli altri coeredi; in ogni caso, asseriva di vantare il possesso esclusivo del sepolcro, tramite dimostrazione del pagamento periodico del servizio d’illuminazione votiva.
Ad avviso dell’Amministrazione comunale, l’istruttoria conseguente all’esame della domanda di -OMISSIS- escludeva la sussistenza di un suo diritto di “subingresso”, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento, atteso che il suo grado di parentela con l’originaria concessionaria -OMISSIS--OMISSIS- eccedeva il terzo grado in linea retta. Sussistevano, tuttavia, i presupposti per la regolarizzazione, in applicazione dell’art. 54 del richiamato Regolamento, considerato che nell’edicola risultavano tumulati i genitori del richiedente.
2.2.- In esito al procedimento avviato, con la determinazione dirigenziale n. 403 del 14 giugno 2021, il Comune dichiarava la decadenza della concessione cimiteriale del 2 luglio 1921, intestata a -OMISSIS--OMISSIS- per riassegnarla quindi a -OMISSIS-.
Con la successiva comunicazione prot. n. 18895 del 17 giugno 2021, il Comune notificava il rigetto dell’opposizione presentata dall’odierno ricorrente nonché il provvedimento di regolarizzazione in favore del suo germano -OMISSIS-.
3.- Ricostruita in questi termini la vicenda, contrariamente a quanto sostenuto ex parte actoris , ad avviso del Collegio l’Amministrazione ha fatto buon governo delle disposizioni regolamentari che disciplinano le assegnazioni in via di subingresso o di regolarizzazione delle concessioni cimiteriali.
3.1.- Col primo rilievo, il ricorrente censura la circostanza che l'Ente comunale abbia illegittimamente convertito la domanda di subingresso del controinteressato nella diversa domanda di ‘regolarizzazione’.
La censura è infondata.
L’Ufficio, infatti, esaminata la domanda del controinteressato e verificata la carenza dei requisiti per consentire il “subingresso”, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, ha semplicemente riqualificato la domanda in quella di “regolarizzazione”, ai sensi dell'art. 54, deponendo a favore del richiedente l’avvenuta tumulazione, in quel sepolcro, dei genitori del richiedente.
Peraltro, la scelta di convertire la richiesta del controinteressato in istanza di regolarizzazione della concessione non ha comportato alcun pregiudizio procedimentale al ricorrente, che ha potuto partecipare e fare valere le proprie ragioni.
Circa il possesso dei requisiti per regolarizzare la concessione cimiteriale, l'art. 54 del menzionato Regolamento consente il “trasferimento della concessione” tramite regolarizzazione del possesso “unicamente nel caso in cui siano già stati tumulati suoi familiari, e/o abbiano realizzato le strutture della Cappella, dell'edicola o della tomba, alla data dell'atto deliberativo di approvazione della presente disposizione regolamentare”.
Nel caso in esame, l’istruttoria ha evidenziato che entrambi i fratelli erano in possesso in via astratta dei requisiti previsti dal Regolamento comunale per la regolarizzazione, avendo i propri genitori tumulati nell'edicola in questione.
È a fronte di questo dato che l’Ente comunale ha proceduto alla valutazione comparativa delle domande concorrenti, individuando in -OMISSIS- il soggetto cui concedere con priorità la regolarizzazione essendo il richiedente “più anziano”, in applicazione del criterio di preferenza previsto dall’art. 61 del Regolamento comunale.
Di contro, in favore del ricorrente è stato valutato unicamente l’onere sostenuto delle spese dell’illuminazione votiva, circostanza tuttavia che non è determinante per l’assegnazione del sepolcro perché recessiva rispetto all’età del richiedente e criterio scrutinabile solo in un’ipotesi diversa da quella in esame.
D’altronde, attribuire un particolare valore probatorio al pagamento dell'illuminazione votiva contrasta col dettato dell'art. 54 del Regolamento.
La disposizione in argomento, infatti, in primo luogo individua i soggetti che hanno diritto alla regolarizzazione, prevedendo due casi alternativi: “siano già stati tumulati suoi familiari” (prima ipotesi) e/o “abbiano realizzato le strutture della Cappella, dell'edicola o della tomba” (seconda ipotesi). In secondo luogo tipizza quei criteri di scelta esclusivamente con riferimento alla seconda ipotesi, vale a dire quando si tratti di “manufatti funebri (cappelle, sepolcri, edicole, colombari) irregolarmente utilizzati e/o realizzati da soggetti non concessionari”, prevedendo che “Ai fini dell'attestazione del possesso del posto cimiteriale detenuto potranno essere allegati i seguenti atti e documenti: - contratti per il servizio di illuminazione votiva; titoli abilitativi relativi ad interventi edilizi per la costruzione di manufatti come edicole e cappelle, fatture per l'acquisto di materiale e lavori edili dedicati alla tomba, e qualsiasi altra documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione del manufatto”.
Nel caso di specie, il controinteressato godeva del diritto alla regolarizzazione sulla base del primo elemento considerato, ossia i familiari tumulati, senza che, a questo punto, fosse necessario anche dimostrare di avere realizzato il manufatto.
3.2.- Riguardo alla circostanza che -OMISSIS- avrebbe abusivamente consentito la tumulazione di -OMISSIS- nell'edicola funeraria, al contrario di quanto osservato dal ricorrente, costituisce circostanza rilevante per risalire, secondo parametri di plausibilità, al soggetto che aveva la materiale disponibilità del sepolcro e il potere effettivo sullo stesso.
Si osserva, peraltro, che la tumulazione del 2016 del soggetto estraneo all’ambito familiare non è mai stata contestata fino all’agosto del 2019, quando il ricorrente ha per l’appunto avanzato richiesta di regolarizzazione a proprio nome. Questo iato temporale fra l’avvenuta tumulazione e la contestazione confligge col vantato possesso del sepolcro che, a ben vedere, si fonda unicamente sui pagamenti degli oneri riguardanti la c.d. luce votiva.
3.3.- Infine, appare inconferente anche il richiamo effettuato all’ultimo capoverso dell’art. 54, comma 1, del Regolamento - nella parte in cui chiarisce che “Dalla fattispecie sono esclusi gli utilizzi temporanei della concessione da parte di terzi regolati dall’art. 55 del Regolamento” - per escludere un possesso utile alla regolarizzazione da parte del controinteressato.
La disposizione che esclude gli “utilizzi temporanei” dalla regolarizzazione ha un diverso e ben definito scopo: di impedire che soggetti che abbiano ottenuto solo un utilizzo temporaneo di una sepoltura (ai sensi dell'art. 55) possano poi rivendicare una regolarizzazione dell'intero sepolcro.
La questione in esame costituisce tuttavia ipotesi differente, trattandosi di regolarizzare un sepolcro che ospita i resti dei familiari del richiedente.
4.- L'operato del Comune è, dunque, immune dai denunciati vizi per essere stato aderente al dettato regolamentare comunale vigente in materia e, fondamentalmente, improntato al principio oggettivo d’imparzialità.
5.- Si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni, avuto riguardo alla delicatezza delle questioni controverse e ai rapporti di parentela tra le parti in causa, per compensare integralmente le spese del giudizio nei confronti dell’Amministrazione comunale e dichiararle nulle nei confronti del controinteressato non costituito in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio tra il ricorrente e l’Amministrazione comunale. Nulla nei confronti del controinteressato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche, salvo le amministrazioni pubbliche, nel presente provvedimento indicate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI MO, Presidente
GI NO, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NO | GI MO |
IL SEGRETARIO