Sentenza 10 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2002, n. 14461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14461 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
4 7 O 3 . L ) L N E O , 1 B C 9 E A 9 E P 1 - I N 1 RE P U B B L I CA I T144 6 1 /0 2 O 1 D I - Z 1 E A 2 C R . I T L S D I 9 U G 3 I E E G R IN NOME DEL POPO O ITALIANO 6 A E 4 D N . . E T T T T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto S N R I E ( A S E 1^ sezione civile sanzioni amministrative: composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: convalida ordinanza per dr. Giovanni Olla Presidente mancata comparizione parte dr. Mario Adamo Consigliere R.G. N. 17227/00 dr. Walter Celentano Consigliere Consigliere rel. Cron. 33677 dr. Fabrizio Forte dr. Paolo Giuliani Consigliere Rep. ud. 22.05.2002 ha pronunciato la seguente: S E NT ENZA su ricorso iscritto al n° 17227 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 2000, proposto DA PUBBLICITA' ZE s.n.c., con sede in Jesolo (VE), in persona del legale rappresentante S. IZ, elet- tivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Pozzan di Venezia, per procura a mar- gine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI VENEZIA, in persona del Prefetto. INTIMATO 1191 2002 - 2 - avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Dolo del 5 giugno 2000. Udita, all'udienza del 22 maggio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La s.n.c. Pubblicità IZ ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Dolo, ex artt. 22 e ss. della L. 24 novembre 1981 n. 689, all'ordinanza del Prefetto di Venezia che le aveva ingiunto di pagare £. 1.244.100, per violazione dell'art. 23, commi 7 e 9,D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), e di rimuo- vere un cartellone pubblicitario, posto in vista dell' autostrada e in luogo vietato. Il Prefetto aveva rigettato il ricorso amministrativo a verbale d'accertamento con ordine di rimozione della Polizia municipale di Dolo del 24 aprile 1999, succes- sivo di dieci giorni a identica contestazione, del 14 aprile 1999, della Polstrada di Venezia. Con l'opposizione era stata dedotta la violazione del principio del ne bis in idem, per essersi irrogata una seconda sanzione per una violazione già contestata, la mancata corrispondenza tra l'infrazione di cui al ver- - 3 - bale d'accertamento e quella dell'ordinanza opposta, in deroga agli artt. 13 e 18 della L. 689/81, l'omessa motivazione del provvedimento, vietata dall'art. 3 del- la L. 241/90 e costituente eccesso di potere e la vio- lazione dell'11° e 13° comma dell'art. 23 del C.d.S., in rapporto alla condotta contestata. Sospesa l'ordinanza opposta, il Giudice di pace di Do- lo ha fissato l'udienza di comparizione del 5 giugno 2000, ai sensi dell'art. 23, 2°comma, della L. n. 689/ 81, e la prefettura non ha depositato nei termini la documentazione di cui a tale ultima norma. Alla citata udienza, presente un delegato del Prefetto che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, il giudice di pace, rilevata l'assenza ingiustificata dell'oppo- nente o di un suo procuratore e verificato che dall'e- same dei documenti allegati non risultava l'illegitti- mità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'ha convali- data ed ha condannato l'opponente alle spese, ai sensi del quinto comma del'art. 23 della L. 689/81. Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ri- con sei motivi, la s.n.c. Pubblicità IZcorso, e il Prefetto di Venezia non si é difeso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso, con carattere pregiu- diziale e assorbente di tutti gli altri motivi atti- 4 nenti al merito dell'opposizione, resa inutile dall' ordinanza di convalida della sanzione impugnata, de- duce che con questa il giudice di pace ha violato e falsamente applicato l'art. 23, 5° comma, della L. 689 /81, letto come integrato dalle sentenze additive del- la C. Cost. 18 dicembre 1995 n. 595 (rectius 507) e 5 dicembre 1990 n. 534, anche per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 1990 n. 534, ha dichiarato illegittimo il 5° comma dell'ar- t. 23 L. 868/81, "nella parte in cui prevede che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, il giudice, nel caso di mancata comparizione alla prima udienza tanto dell'opponente quanto del suo procurato- re senza legittimo impedimento, sia tenuto a convali- dare il provvedimento opposto, anche quando l'illegit- timità di esso risulti dalla documentazione allegata al ricorso" Il giudice delle leggi é poi intervenuto con la sen- tenza n. 507 del 18 dicembre 1995, dichiarando l'il- legittimità costituzionale della stessa disposizione, g nella parte in cui impone la convalida dell'ingiunzio- ne anche quando l'autorità che ha emesso l'atto oppo- sto abbia omesso il deposito dei documenti di cui al 2° comma dello stesso art. 23 della L. 689/81. 5 - Secondo il ricorrente, le citate sentenze della Corte Costituzionale, connesse all'esigenza d'evitare un'in- giusta convalida dell'ordinanza sanzionatoria anche se illegittima, comportano che l'ordinanza del giudice di pace deve cassarsi quando sia emessa senza valutare i motivi d'opposizione e i documenti che ne evidenziano la fondatezza (in tal senso si citano Cass. 25 giugno 1999 n. 6571 e 7 maggio 1999 n. 4586). L'ordinanza impugnata é sostanzialmente priva di mo- tivi sull'illegittimità del provvedimento oggetto d' opposizione e va quindi cassata ex art. 111 Cost.
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazioni di legge dal giudice di pace, non specificando quali do- cumenti questo non ha esaminato per rilevare l'ille- gittimità della sanzione negata con la convalida. Esso deve quindi ritenersi insufficiente e dichiararsi inammissibile, con assorbimento degli altri motivi di impugnazione. Le richiamate sentenze della Corte Costituzionale, ad- ditive dell'art. 23 della L. 689/81, ne sanciscono la illegittimità costituzionale, per la parte nella quale consente la convalida del provvedimento sanzionatorio anche se l'opponente ha esibito "documenti" che prova- no l'illegittimità dello stesso o la mancanza di sua responsabilità ovvero quand'anche l'autorità che lo ha 6 - emesso non ha depositato la documentazione, di cui al 2° comma dello stesso articolo. La mancata indicazione in ricorso dei documenti che il ricorrente ha allegato all'opposizione dinanzi al giu- dice di pace e del loro contenuto a dimostrazione del- la pretesa illegittimità della sanzione irrogata evi- denzia insufficienza dell'impugnazione sull'invalidità del provvedimento giurisdizionale impugnato per essere difforme dal modello normativo integrato dall'inter- vento additivo della Corte Costituzionale. L'omessa specificazione degli atti esibiti e la man- cata sommaria esposizione del loro contenuto impedi- scono di rilevare, in rapporto ai motivi di opposi- zione richiamati nel ricorso, se e come dai documenti emerga la pretesa illegittimità non rilevata dal giu- dice di merito. Non é certa la dedotta doppia irrogazione della san- zione per la stessa infrazione perchè dai documenti può anche risultare che si sono avute due violazioni distinte succedutesi nel tempo e punibili con altret- tante pene pecuniarie certamente legittime. Altrettanto è a dirsi sulla lamentata diversità tra le violazioni contestate a verbale e quelle dell'ordinan- za, con il richiamo agli artt. 13 e 18 della L. n. 689/ 81, non potendosi col ricorso rilevare in specie se dai · 7 documenti emerge che oggetto dei due atti é stata un' unica condotta materiale, solo diversamente qualifica- ta in ciascun atto o due azioni distinte, dovendosi in un caso ritenere legittimo e nell'altro illegittimo il provvedimento sanzionatorio. Anche per tale profilo non si rileva dal ricorso come in base a quali documenti da lui verificati il giudice di pace avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità della sanzione per cui é causa. Nessuna indicazione nell'impugnazione vi é poi circa i motivi del ricorso al prefetto e su quelli dell'or- dinanza-ingiunzione, presumibilmente risultanti dai documenti in atti%; ciò non consente di rilevare il denunciato eccesso di potere da difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio e la violazione dell' art. 23, 5° comma della L. 689/81, con le addizioni di cui alle citate sentenze della Corte Cost. 534/90 e 507/95, da parte del giudice di pace. Le due decisioni della Corte Costituzionale, attinenti ad un esame sostanziale della documentazione prodotta dall'opponente e depositata dall'autorità opposta dal giudice di merito e non alla valutazione delle mere illegittimità formali o documentali comportanti l'in- validità della sanzione, comunque non escludono la le- gittimità dell'ordinanza "succintamente motivata" di 8 cui all'art. 134 c.p.c., che nella fattispecie di cui al 5° comma dell'art. 23 della L. 689/81 deve emetter- si, se e in quanto gli atti prodotti non evidenzino l' illegittimità della sanzione o la mancanza di respon- sabilità dell'opponente. Le sentenze additive citate della Corte costituzionale confermano che l'art. 23, 5°comma, consente l'ordinan- za succintamente motivata di convalida dell'atto d'ir- rogazione della sanzione e, pur condividendosi l'indi- rizzo giurisprudenziale che ritiene insufficiente nel- la motivazione della convalida il mero richiamo alla non evidente illegittimità dell'atto opposto (Cass. 18 maggio 2000 n. 6466 e la n. 6571/99 citata dalla ricor- rente), é da escludere che il ricorso per la cassazio- ne di detta ordinanza giurisdizionale sia ammissibile ove non chiarisca quali siano le risultanze documenta- li, che proverebbero l'illegittimità della sanzione, quando il giudice abbia affermato di avere valutato, come nel caso, la documentazione esibita e depositata. L'ordinanza impugnata va esaminata in rapporto alla norma che la prevede per la quale il provvedimento sanzionatorio convalidato, se dai documenti nonva emerge l'illegittimità della sanzione o la mancanza di responsabilità dell'opponente, nei limiti delle censu- re proposte con l'opposizione. - 9. Non essendovi nel ricorso la specificazione dei docu- menti e del loro contenuto e delle ragioni che, tratte o deducibili dagli stessi, evidenzino violazione dell' art. 23 della L. 689/81, con le addizioni citate, l' impugnazione deve ritenersi generica e inammissibile, quando il giudice del merito abbia attestato, come in questo caso, di avere "verificato che dall'esame della documentazione allegata agli atti non risulta la pale- se illegittimità del provvedimento adottato" (cfr. or- dinanza impugnata). Il ricorrente non nega il deposito della documentazio- ne da parte della prefettura, pur se oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza che non é perento- rio (così da Cass. 16 marzo 1987 n. 2684 a Cass. 4 a- prile 2001 n. 4931); la presenza d'un delegato del pre- fetto all'udienza fa presumere che detto deposito vi sia stato e che dai documenti di cui al 2°comma dell' art. 23 L. 689/81 si sia rilevata la piena legittimità della sanzione irrogata. L'inammissibilità del primo motivo di ricorso ostativa alla cassazione dell'ordinanza preliminare di convali- da dell'ordinanza-ingiunzione per la violazione del 5° comma dell'art. 23 L. 689/81, assorbe gli altri motivi d'impugnazione, il cui esame é incompatibile con il provvedimento giurisdizione non cassato, che preclude 10 una valutazione di merito dell'opposizione, alla quale esclusivamente si rifanno i residui motivi del ricorso per cassazione. Nulla deve disporsi per le spese della presente fase del giudizio che restano a carico della ricorrente che le ha anticipate, hen essendosi difesa la Prefettura,
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri. Così deciso nella Camera di consiglio del 22 maggio 2002. Il presidente 10 Il consigliere estensore Foley M CORTE SUPREMA DICA:34ZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleris IL CANCELLIERE Luisa Passinetti 10 OTT. 2002 Mine Tamincer 4. IL CANCELLIERE .