Art. 8. (Inizio dell'attivita' dell'Opera).
L'attivita' dell'Opera avra' inizio entro il mese successivo a quello della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'attivita' dell'Opera avra' inizio entro il mese successivo a quello della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.