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Sentenza 10 dicembre 2020
Sentenza 10 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2020, n. 35256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35256 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IT CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato IAZZETTI ALESSANDRO del foro di NAPOLI in difesa di DI IT CE che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato SACCOMANNO ROBERTO del foro di NAPOLI in difesa di DI IT CE,conne da nomina depositata in udienza, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35256 Anno 2020 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 06/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Di SP CO avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato la misura della custodia in carcere. La misura è stata emessa con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, essendo Di SP indagato per aver preso parte al clan PU, facente capo a PU SQ ed operante nei comuni di T'TI, DR e MO NE. In particolare, Di SP era titolare di un'impresa operante nei settori edile e immobiliare, condotta in società occulta con PU EN, e avrebbe partecipato alla sistematica suddivisione dei lavori edili e delle speculazioni sul territorio di T'TI, ricevendo l'illecita assegnazione di appalti pubblici e così generando ingenti profitti per se stesso e per gli altri affiliati al clan, consentendo l'infiltrazione nell'economia legale attraverso il reimpiego dei proventi delle attività illecite. La misura è stata emessa anche con riferimento al delitto di cui all'art. 353 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. per il turbamento del regolare svolgimento di una gara d'appalto per il recupero e la razionalizzazione di alcuni immobili di edilizia residenziale pubblica, turbamento operato mediante dazioni di danaro, nonché per quello di corruzione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., con riferimento alla consegna della somma di euro 20.000 al dirigente del Comune di T'TI IN IO, materialmente consegnata da Di EN CO. Il Tribunale respingeva l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per indeterminatezza del capo di imputazione con riferimento al periodo temporale di consumazione del reato associativo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite in punto di determinatezza del fatto contestato nell'ordinanza cautelare ed osservando che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia contribuivano a perimetíare temporalmente la partecipazione dell'indagato al sodalizio criminoso, mentre gli episodi specifici menzionati nell'ordinanza concorrevano ad integrare un complesso di indicazioni fattuali a fronte delle quali l'indagato era stato messo in condizione di potersi difendere. Il Tribunale confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati. I precedenti provvedimenti giudiziari e le indagini svolte avevano dimostrato l'esistenza del clan PU, operante nella zona di T'TI e dintorni, al pari dei clan Verde e UC. Era stato documentato il funzionamento del cosiddetto "cappello", sistema attraverso il quale avveniva la raccolta e la suddivisione tra gli affiliati dei tre clan dei proventi delle attività illecite. Il clan diretto da PU SQ si era inserito anche all'interno del Comune di T'TI, prevalentemente con l'inquinamento delle attività dell'Ufficio Tecnico al fine dell'assegnazione dei lavori pubblici nonché del rilascio delle concessioni edilizie. Il principale artefice di tale inquinamento era Di EN CO. L'accusa nei confronti di Di SP CO si fondava sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia: PU DI aveva indicato Di SP come imprenditore prestanome di PU SQ e del clan PU in generale e aveva riferito, seppure genericamente, di alcune riunioni negli anni 2011 - 2012 svolte per risolvere incomprensioni con i fratelli ES per questioni riguardanti investimenti immobiliari, in particolare un'operazione che interessava Di SP e "Piuccio dei mobili" (Di EN CO); NO IO, invece, aveva riferito di una speculazione in corso nel 2017 per la realizzazione di un fabbricato in CE da parte di Di SP CO, insieme a Di SP UI e a Di SP AN, su un terreno di proprietà di PU SQ, sostenendo che si trattava di lavori relativi alle concessioni edilizie pilotate rilasciate dall'ing. IN nell'interesse di PU UI, EL CA e Di EN CO IO. Si trattava di dichiarazioni che, secondo il Tribunale, convergevano ti wale sull'indicazione del Di SP,914' imprenditore prestanome di PU SQ e, in genere, del clan PU, legato in rapporto fiduciario con i capi ed entrato in affari con il clan, con la possibilità di ottenere l'aggiudicazione di appalti pubblici e privati di ingente importo e con l'ulteriore conseguenza del versamento di una percentuale destinata all'organizzazione a titolo di ripartizione di utili ed in corrispettivo per il lavoro ottenuto. I due collaboratori erano attendibili. Le indagini avevano dimostrato l'esistenza di una sorta di direttorio, composto da D'AP NZ, PU TI, NO IO, PU UI e RI MO, che controllava l'U.T.C. del Comune di T'TI: lo dimostravano le riunioni convocate da PU EN dopo la sua scarcerazione. Di EN CO, in virtù della sua affiliazione al clan PU, partecipava alla spartizione delle commesse ed era direttamente interessato ad alcun&di esse. Con riferimento alla speculazione condotta in località BO EZ, era emerso che Di EN, in accordo con RI MO, unitamente a Di SP CO e a PU UI, aveva acquistato alcuni terreni. I terreni, in ragione di un Piano Attuativo emesso dall'U.T.C. di T'TI a firma dall'ing. IN, era divenuto area commerciale (mentre in precedenza era destinato ad area industriale) quindi assai appetibile;
Di EN CO e i suoi soci, garantendosi, attraverso IN IO, il rilascio dei titoli edilizi, avevano alienato i terreni a due imprenditori di T'TI, ottenendo un prezzo nettamente maggiore di quello dell'acquisto. Una quota dell'affare era stata destinata ai figli di PU SQ, EN e 2 UI, da parte di Di SP CO e PU UI;
una quota era destinata a RI MO mentre l'ing. IN era stato ricompensato con una somma di denaro. Le intercettazioni ambientali tra PU TI e VE UI avevano fatto emergere, inoltre, un tavolo di confronto, cui aveva partecipato anche Di SP CO, relativo alla suddivisione delle speculazioni edilizie. Le difficoltà sorte per la vendita del terreno avevano messo in difficoltà PU UI e Di SP CO anche con riferimento ad alcune posizioni debitorie nei confronti dei figli di PU SQ, EN e UI. Da detto dialogo si evinceva che la speculazione immobiliare doveva essere ricondotta agli interessi della criminalità organizzata, nel cui contesto sia Di SP CO che PU UI emergevano quali prestanomi del capo clan. Anche Di EN CO, intestatario delle proprietà terriere coinvolte nell'operazione, pur non avendo impiegato denaro proprio nell'acquisto, era interessato alla vendita dei terreni al fine di partecipare alla suddivisione dei ricavi. Il Tribunale condivideva la valutazione del G.I.P. secondo cui, benché prevedesse operazioni formalmente separate, l'acquisto e la rivendita dei terreni erano stati compiuti da una società di fatto composta da Di EN, Di SP e PU UI, che operavano quale schermo degli interessi dei maggiorenti dei clan. Ciò era stato confermato dal collaboratore NO IO, che aveva riferito che la speculazione era avvenuta in società occulta con RI MO e EL CA e che era stata data la somma di euro 40.000 a PU UI junior, figlio di SQ;
il fratello EN, dopo la scarcerazione, lo aveva rimproverato per avere accettato una somma troppo esigua. Il coinvolgimento di RI MO emergeva da un'altra conversazione ambientale tra VE UI e PU TI. Ne viene menzionata un'altra, tra VE UI e TO EN, in cui PU UI veniva indicato come prestanome del clan e Di EN come socio di PU UI. Si faceva riferimento anche all'acquisto che i due, unitamente a Di SP CO, avevano fatto fare a tale RO (De AS RO, della Cosap), al quale avrebbero fatto ottenere una licenza edilizia da parte dell'U.T.C. di T'TI, con l'accordo che i lavori sarebbero stati eseguiti da Di SP CO. Di quest'ultimo si faceva riferimento alla nomea secondo cui faceva i lavori "pilotati dalla camorra". Gli ulteriori accertamenti avevano permesso di individuare il terreno in questione che, secondo il collaboratore NO, era di proprietà dei maggiorenti del clan PU, nonché a verificare che i lavori di costruzione in corso erano svolti dalla società Edil Partenopea di proprietà del Di SP. In definitiva si trattava di imprenditore che operava sotto l'influenza del clan 3 e consentiva di curare ogni aspetto della speculazione. L'acquirente De AS era stato costretto a rivolgersi all'impresa del Di SP ma, in cambio, non aveva pagato la tangente per ottenere la licenza edilizia. Il riferimento ai "soldi comprati" del Di SP veniva interpretato nel senso che le sue attività imprenditoriali erano partecipate con denaro degli esponenti del clan camorristico. Anche NO IO aveva confermato che Di EN CO, a fronte della richiesta di TT NZ di eseguire i lavori sul terreno in questione, aveva insistito perché fosse Di SP ad eseguirli. Il Tribunale respingeva le interpretazioni alternative delle conversazioni intercettate proposte dalla difesa dell'indagato e sottolineava la portata di altra conversazione, nella quale Di EN CO, Di SP CO e PU UI avevano commentato l'avvenuto arresto di Di SP AN e di Di SP NG e il sequestro dei beni operato. Il commercialista GL TI, anch'egli arrestato, era indicato come contabile del clan PU e le società di Di SP AN come occultamente partecipate da PU SQ. I due interlocutori facevano riferimento alle preoccupazioni dei ES e mostravano di temere una possibile collaborazione di Di SP AN, che rischiava di far emergere gli ulteriori interessi del clan PU nei quali erano coinvolti anche i tre interlocutori. La conversazione confermava la complicità tra i tre e la loro comune riconducibilità alla consorteria camorristica dei PU. Altra conversazione significativa era quella intercettata presso il mobilificio di Di EN CO tra costui, Di SP CO e Di SP TI, relativa all'andamento dei lavori per conto di De AS RO. Di EN aveva raccomandato agli interlocutori di non rifornirsi dalla ditta di Di SP AN, tratto in arresto, e Di SP CO lo aveva rassicurato di averi già preso accordi con tale "Braciola", cioè AV UI, cugino del Di SP: ciò confermava le cointeressenze tra Di SP CO, PU UI e Di EN CO. Il collaboratore NO IO, inoltre, aveva riferito di lavori svolti da Di SP CO su terreni nel comune di Cassino, acquistato da PU SQ, affare di cui si era occupato anche AV UI, che ne era diventato titolare. Nel colloquio al mobilificio, Di SP CO aveva fatto riferimento alle cointeressenze imprenditoriali che lo legavano a AV UI. Gli ulteriori accertamenti dimostravano che Di SP CO e AV UI, soci di fatto di Di SP AN e prestanome di PU SQ, erano coinvolti nella speculazione di CE. Un'ulteriore conversazione dimostrava il coinvolgimento nell'affare di PU EN, figlio di SQ. Il Tribunale riteneva irrilevante la circostanza che Di SP avesse chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo verso AV: ciò era stato necessario perché la 4 società di AV era stata sottoposta a sequestro penale. L'ordinanza argomentava in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati concernenti i lavori di riqualificazione di Via Solimena a T'TI (non si approfondisce la questione, alla luce dei motivi di ricorso). In tale frangente, Di SP aveva pagato una tangente di euro 20.000 all'ing. IO IN e avrebbe dovuto versare un'ulteriore somma al "cappello" nel quale confluivano le somme che erano provento di attività illecite dei tre clan. Secondo il Tribunale, in definitiva, gli elementi indicavano la partecipazione di Di SP al clan PU con il ruolo indicato. 2. Ricorre per cassazione il difensore di Di SP CO, deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 292 lett. b) cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la condotta di reato contestata nell'ordinanza cautelare, con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) è assolutamente indeterminata, con conseguente nullità del provvedimento. In particolare, si tratta di condotta non circostanziata temporalmente: un'accusa indefinita nel tempo, priva di evidenze materiali che consentano l'esercizio del diritto di difesa, in violazione dell'art. 6 della CEDU. Di SP, continuando l'attività paterna, opera nel campo delle costruzioni da oltre trent'anni e, in passato, aveva subito atti di chiara natura estorsiva. Il Tribunale del riesame avrebbe potuto integrare la motivazione dell'ordinanza genetica, ma non l'aveva fatto, limitandosi ad osservare che le specifiche vicende imprenditoriali menzionate nell'ordinanza impugnata e le intercettazioni che coinvolgevano il ricorrente erano sufficienti per permettere a Di SP di difendersi. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Contrariamente a quanto sosteneva l'ordinanza impugnata, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PU DI e NO IO non convergevano su alcun elemento fattuale: PU aveva ammesso di non conoscere i dettagli della discussione alla quale aveva partecipato Di SP, mentre NO aveva riferito su un fatto specifico (la speculazione di CE), ma su tale fatto non era stato riscontrato da PU. La vicinanza di Di SP al clan PU, il fatto che egli facesse affari con il clan e avesse rapporti con i capi erano circostanze estremamente generiche, prive di attendibilità soggettive, e rispetto alle quali non si poteva parlare di convergenza. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen., eccependo la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite 5 nel mobilificio di Di EN CO. Il G.I.P. aveva commesso un errore nel convalidare il decreto di urgenza emesso dal P.M., successivamente rettificando il proprio provvedimento senza alcuna motivazione;
per di più, il provvedimento del G.I.P. era intervenuto dopo le 48 ore successive al decreto di intercettazione di urgenza del P.M., cosicché risultava tardivo: le intercettazioni non avrebbero potuto proseguire e i risultati erano inutilizzabili. Era viziato sotto il profilo motivazionale anche il provvedimento di proroga delle intercettazioni dein/1/2018. In un quarto motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla speculazione di BO EZ. L'ordinanza impugnata era manifestamente illogica nel trarre dai dialoghi intercettati significati contrastanti con il loro portato letterale nonché atteggiamenti psicologici degli interlocutori che non trovavano riscontro dai fatti. Si trattava di una duplice operazione immobiliare: Di SP CO, unitamente a Di TE CO, AR VE, PU PI e Di EN CO, aveva acquistato pro quota un terreno;
era seguito un frazionamento catastale del terreno acquistato, a seguito del quale una particella era stata intestata a Di SP;
questi, come gli altri comproprietari, aveva ceduto la particella ad una società. Quando il collaboratore NO IO aveva fatto riferimento all'acquisto di un terreno nel Comune di T'TI negli anni '90, si riferiva ad un terreno differente da quello acquistato da Di SP nel 2014 dagli eredi Marrone. Soprattutto, Di SP era il reale acquirente del terreno e non il mero prestanome del clan, come si evinceva da una conversazione intercettata tra VE UI e PU TI. Tale conversazione era stata superficialmente e illogicamente interpretata dal G.I.P. e dal Tribunale del riesame per sostenere che parte del ricavato della speculazione sarebbe stato riconosciuto ai figli di PU SQ, traendone la conferma che Di SP fosse prestanome del clan, così come PU UI. In realtà, dal dialogo intercettato si comprendeva che Di SP non aveva alcun debito con i figli di PU SQ (che gravava, invece, su PU UI) e voleva soltanto rientrare nell'investimento fatto per l'acquisto del terreno. Era manifestamente illogica anche l'interpretazione di altre conversazioni per trarre dai rapporti tra Di SP e Di AS RO la convinzione che Di SP fosse un imprenditore di riferimento del sodalizio criminoso. De AS aveva acquistato autonomamente un terreno confinante con quello acquistato da Di SP, che lo aveva invitato all'investimento, e non aveva, quindi, acquistato da Di SP. Nella conversazione si comprendeva che Di SP non era stato ancora pagato per i lavori fatti a favore di De AS ed era in difficoltà perché aveva preso 6 dei soldi in prestito ("soldi comprati"). Di SP non aveva nemmeno partecipato ad una riunione, alla quale facevano riferimento gli interlocutori intercettati, in cui si disegnava il progetto dì edificazione. In un quinto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla reazione all'arresto di Di SP AN. Il Tribunale aveva ritenuto che la conversazione intercettata all'interno dell'autovettura di Di EN CO, cui avevano partecipato Di SP e PU UI, dimostrasse la concreta complicità tra i tre soggetti, così come un'altra all'interno del mobilificio Mobili Di Giorgio, in cui Di EN invitava Di SP a non rifornirsi più da Di SP AN. Le deduzioni del Tribunale erano forzate e le dichiarazioni di NO IO non aggiungevano alcunché al quadro indiziario. Il fatto che Di SP avesse cointeressenze con il cugino AV UI non lo rendeva socio occulto di PU SQ o di PU EN. Di SP era rimasto creditore per una somma ingente nei confronti di AV, ed era stato saldato, a seguito di una transazione, con la cessione di immobili. In precedenza, Di SP aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società di AV, a dimostrazione che la vicinanza al clan non gli permetteva affatto di ricorrere a vie diverse per ottenere il pagamento del credito. Il ricorrente rimarca, ancora, che - a differenza dì altri soggetti coinvolti - Di SP non aveva operato alcuna bonifica ambientale per impedire intercettazioni, non partecipando affatto ad un circuito criminale. In un sesto motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'appalto di Via Solimena del Comune di T'TI. Si tratta dell'appalto con riferimento al quale sono contestati i delitti di turbata libertà degli incanti e di corruzione aggravata: il ricorrente dichiara di riservarsi di trattare tali accuse in sede differente. La vicenda viene esamìnata soltanto per contestare che la stessa sarebbe emblematica del ruolo associativo di Di SP: secondo il ricorrente, la asserita appartenenza ad una società occulta insieme a PU EN, 'figlio del capoclan PU SQ, è incompatibile con il versamento di una tangente ai componenti dell'Ufficio Tecnico pe assicurarsi i lavori e con il successivo versamento di una somma al clan. Se Di SP era una longa manus del clan, non era credibile che egli fosse costretto a versare due tangenti, prima ai dipendenti pubblici e poi allo stesso clan. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è solo parzialmente fondato. 7 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di misure cautelari, il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio (da ultimo, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020 - dep. 06/07/2020, DI MAGGIO, Rv. 279505; Sez. 6, n. 50953 del 19/09/2014 - dep. 04/12/2014, Patera, Rv. 261372); la descrizione deve presentare un minimo di specificità quanto alle concrete modalità di realizzazione della condotta rispetto alla norma violata e al suo tempo di commissione (Sez. 3, n. 23978 del 15/05/2014 - dep. 09/06/2014, P.M. in proc. Alleva, Rv. 259671); ciò che rileva è che vengano precisati tutti gli elementi necessari per consentire all'indagato di difendersi adeguatamente in ordine agli addebiti contestati (Sez. 3, n. 15671 del 05/03/2014 - dep. 08/04/2014, P.M. in proc. Diarassouba, Rv. 259432). La motivazione dell'ordinanza impugnata sulla relativa eccezione appare adeguata e logica: non solo l'individuazione del ruolo di Di SP - quello di titolare di un'impresa che riceveva l'illecita assegnazione di appalti pubblici banditi dall'U.T.C. del Comune di T'TI - permette di per sé una delimitazione della condotta sotto il profilo temporale, in quanto collega tale figura a quella di IN IO, menzionato nello stesso capo di imputazione ma, come correttamente osserva il Tribunale, le vicende menzionate nei capi di imputazione e il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché quello delle intercettazioni, permettono di ottenere una chiara individuazione delle condotte contestate e dell'epoca della loro consumazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Nell'analizzare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PU DI e NO IO riguardanti Di SP CO, l'ordinanza rinviene una "convergenza" - e, di conseguenza, un riscontro reciproco - sul fatto che Di SP sarebbe un "imprenditore prestanome di PU SQ e, in genere, del clan PU". Atteso che le dichiarazioni vengono riportate per intero, non è difficile verificare che tale convergenza non sussiste. In effetti, PU DI, nell'interrogatorio del 27/4/2017, aveva 8 sostenuto che Di SP era "un imprenditore edile prestanome di PU SQ e in genere del clan PU"; al contrario, NO IO, nell'interrogatorio del 28/7/2017, non aveva affatto usato il termine "prestanome" ma, riferendo della realizzazione di un fabbricato sito nel Comune di CE ai confini con il Comune di T'TI ad opera di Di SP, unitamente a Di SP UI e a Di SP AN su un terreno di PU SQ, aveva definito il ricorrente come "uno dei soggetti che eseguono tutti i lavori relativi alle concessioni edilizie pilotate ... che vengono rilasciate dall'ing. IN, nell'interesse di PU UI, EL CA e Di EN CO IO". 4. La convergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori non sussiste se si tiene conto del significato proprio dell'espressione "prestanome". E' prestanome il soggetto il cui nome compare in luogo di quello del titolare effettivo e che, di conseguenza, con il proprio nome permette di non far comparire altra persona. Il tema dell'effettiva posizione di Di SP CO, in verità, non tocca soltanto la convergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori, ma sembra emergere nell'intera ordinanza. Si può subito osservare che l'ordinanza impugnata, subito dopo aver dato atto della (inesistente) convergenza sul ruolo di prestanome, definisce Di SP come "legato da un rapporto fiduciario con i capi" (legame che sarebbe coerente e compatibile con il ruolo di prestanome), ma anche "entrato in affari con il clan ... con la possibilità di ottenere ... l'aggiudicazione di appalti pubblici e privati di ingente importo". Ma questa ultima proposizione sembra incompatibile con il ruolo di prestanome del capo clan (tale è indicato essere PU SQ, benché detenuto dal 2009): se un imprenditore è "in affari" con il clan mafioso, ciò presuppone una sua autonomia e il perseguimento di finalità di profitto proprie e non del clan;
proprio perché ha ottenuto utili in conseguenza della possibilità di aggiudicazione di lavori pubblici, l'imprenditore - riporta subito dopo l'ordinanza - "versa una percentuale destinata all'organizzazione". Tale versamento - come osserva efficacemente il ricorrente nell'ultimo motivo - appare difficilmente giustificabile con la figura del prestanome: se la figura rimasta nascosta per la presenza del prestanome è il capo di un clan, evidentemente l'impresa è mafiosa e, quindi, non vi è alcuna necessità di versare alcunché allo stesso clan. L'ordinanza aggiunge che il versamento sarebbe effettuato "a titolo di ripartizione di utili ed in corrispettivo per il lavoro ottenuto": due causali tendenzialmente incompatibili, salvo approfondire cosa l'ordinanza intende per "ripartizione di utili". 9 Le perplessità aumentano nel verificare che l'imputazione provvisoria descrive Di SP CO come titolare di un'impresa operante nei settori edile/immobiliare "condotta in società occulta con PU EN". Si nota, in primo luogo, l'indicazione di una persona differente: non più PU SQ, ma PU EN;
salvo ritenere che, a sua volta, PU EN, figlio di PU SQ e indicato come "reggente del clan", atteso lo stato di detenzione del padre, sia considerato, a sua volta, come mero "prestanome" del padre, al quale sarebbero riconducibili tutti gli interessi e tutte le decisioni del figlio;
ma lo stesso capo di imputazione, nel definire PU UI cl. 1962 "in società occulta con PU SQ", sembra smentire questa possibile ricostruzione, indicando un'autonomia tra padre (in società occulta con PU UI cl. 1962) e figlio (in società occulta con Di SP CO e D'AP NZ). Non solo: la "società occulta" riguarderebbe la gestione dell'impresa di Di SP CO, e non la proprietà e titolarità occulta della stessa;
in effetti, l'imputazione fa riferimento alla "conduzione" dell'impresa. L'espressione appare sufficientemente equivoca in quanto non sembra escludere che PU EN fosse parzialmente proprietario occulto dell'impresa di Di SP, ma senza indicarlo con precisione. Ancora: nella lettura dell'intera ordinanza non si coglie quale sarebbe stato il contributo di PU EN alla conduzione dell'impresa di Di SP CO. 5. Non si tratta, ovviamente, di questioni terminologiche: emerge il tema dell'imprenditore "colluso" con l'associazione mafiosa. Come è noto, integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019 - dep. 19/07/2019, PUTRINO, Rv. 276474); il concorrente esterno è, quindi, privo dell'affectio societatis (Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018 - dep. 04/07/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013 - dep. 15/07/2013, Orobello, Rv. 256740). A ben vedere, il fatto che l'assegnazione dei lavori edili all'impresa di Di SP (e a quelle degli altri indagati) producesse notevoli vantaggi al clan non permette, di per sé, di ritenere l'imprenditore partecipe dell'associazione di stampo mafioso: la qualificazione di "imprenditore colluso" comporta, infatti, l'esistenza di un 10 rapporto di reciproci vantaggi consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010 - dep. 30/07/2010, Tallura, Rv. 248321). L'incertezza delle indicazioni fin qui richiamate fa intravedere la necessità di un approfondimento e di una chiarificazione. 6. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il Giudice per le indagini preliminari ha fatto ricorso alla procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., permessa in presenza di errori od omissioni che non determinano nullità del provvedimento e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto. Il riferimento alle "omissioni" dimostra che la correzione può essere disposta anche per sopperire alla carenza di elementi che debbono necessariamente essere ricompresi nel provvedimento e che possono, pertanto, essere inseriti mediante successiva integrazione dei dati necessari, purché non ricavati dall'esercizio postumo di un potere discrezionale (Sez. 5, n. 15324 del 18/03/2009, Alafleur, Rv. 244473; Sez. 6, n. 12308 del 03/03/2008, Bolognini, Rv. 239329). In ogni caso, l'intervento correttivo non deve determinare il cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice. Ciò implica che i dati eventualmente inseriti in luogo ed in aggiunta di quelli originariamente presenti nel provvedimento corretto devono essere in rapporto di stretta dipendenza logico giuridica con il contenuto della decisione e devono sempre corrispondere ad una statuizione necessitata a contenuto predeterminato. Questi principi devono trovare applicazione anche al caso in esame: la correzione deve essere considerata legittima se era funzionale ad adeguare il contenuto formale dell'atto alla reale intenzione decisoria del giudice manifestata nel provvedimento corretto: quella di aderire alla domanda rivoltagli dal P.M., nella ravvisata sussistenza di tutti i presupposti di legge per consentire la prosecuzione del mezzo di ricerca della prova già provvisoriamente autorizzato dal pubblico ministero. In effetti, a fronte di un provvedimento di autorizzazione di intercettazioni disposto in via di urgenza dal P.M., il Giudice ha davanti a sé soltanto due opzioni: accogliere l'istanza o respingerla, senza che sussista alcun margine discrezionale di apprezzamento per disporre attività differente quanto all'oggetto o alle modalità esecutive, la cui individuazione appartiene alle scelte esclusive del magistrato che conduce le indagini. Nel caso in esame, contrariamente a quanto il ricorrente presuppone ("Posto 11 che il provvedimento da rettificare non aveva affatto preso in esame la richiesta del P.M."), pare evidente che il G.I.P., dopo avere visionato il decreto di urgenza del P.M. e la richiesta di convalida, avesse inteso convalidarlo, pur incorrendo in errori materiali in ordine al tipo di operazioni autorizzate (intercettazioni telefoniche anziché ambientali) e al numero RR: lo dimostrano ìl riferimento al numero di registro notizie di reato, nonché quello alla data del decreto del P.M., correttamente indicata nell'11/12/2017 (indicazione che fa risaltare l'evidente errore materiale nel passaggio in cui il Giudice dà atto che la richiesta di convalida era pervenuta l'1/6/2017), l'individuazione di CO IO Di EN come soggetto da sottoporre ad intercettazione, il riferimento ai ES e al clan PU, i cui rapporti dovevano essere approfonditi nell'intenzione del P.M. procedente, l'individuazione di Di EN CO come "intermediario" tra i ES e i PU. In definitiva: nonostante gli errori materiali, emergeva con evidenza la volontà del Giudice dì aderire alla richiesta del P.M. avanzata con il provvedimento dell'11/12/2017, cosicché, dal decreto del G.I.P., è ben possibile ricostruire l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare le intercettazioni ambientali. Attesa la natura del provvedimento, la sua motivazione è adottata per relationem, ma si tratta dì motivazione legittima perché il giudice ha dato atto dì avere preso in esame le richieste del pubblico ministero e ne ha fatto proprio l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5 n. 36913 del 05/06/2017 ,Tha, Rv. 270758; Sez. 1, n. 11525 del 03/02/2005, Gallace, Rv. 232261). Se, quindi, quello adottato dal G.I.P. il 15/12/2017 costituì effettivamente un provvedimento di correzione di errore materiale, i suoi effetti retroagirono alla data del decreto di convalida. Erroneamente il ricorrente sottolinea che il provvedimento correttivo era intervenuto dopo le 48 ore successive al decreto di urgenza del P.M.: in effetti, la correzione dì un provvedimento del giudice si traduce nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, che si è perfezionato al momento della sua emanazione e non alla data del provvedimento di correzione (Sez. 2, n. 34225 del 14/05/2014 - dep. 04/08/2014, Faleh, Rv. 260341; Sez. 4, n. 3543 del 19/12/1997 - dep. 30/01/1998, Runfolo, Rv. 210160). Il motivo di ricorso, invece, è privo di autosufficienza con riferimento alla dedotta nullità del provvedimento di proroga delle intercettazioni adottato dal G.I.P. 1'8/1/2018, che il ricorrente non produce. 7. Il quarto motivo di ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata, in effetti, in diversi passaggi non appare affatto 12 convincente e risulta addirittura in contrasto con quella genetica. 7.1. In primo luogo, la conclusione provvisoria (pag. 17) secondo cui "sia Di SP CO che PU UI 'o UL emergono quali prestanomi del citato clan (PU)" non sembra coerente con la conversazione intercettata già menzionata, nella quale PU TI riferiva che "Terremoto si voleva levare i debiti con la terra" ed era, quindi "scombinato" alla notizia che il promittente acquirente dei terreni BR aveva deciso di non acquistare più il terreno (il colloquio intercettato risale al 6/2/2017: l'acquisto da parte di BR interverrà il mese successivo, il 2/3/2017, quindi si può presumere che fossero in corso le trattative). Se Di SP ("Terremoto") aveva i "debiti per la terra" che voleva estinguere con la vendita del terreno, evidentemente non era un prestanome di altri, ma un soggetto che aveva investito danaro proprio. 7.2. Un secondo rilievo riguarda il mancato chiarimento dell'accostamento tra Di SP CO e PU UI cl. '62: come risulta dall'ordinanza cautelare, anche PU UI era intervenuto all'atto di acquisto del terreno, corrispondendo la somma di euro 91.500 per conto del figlio PI che, infatti, dopo il frazionamento catastale, risultava intestatario di una particella (ceduta anch'essa a BR): anch'egli, quindi, apparentemente aveva versato denaro proprio e, quindi, era interessato alla rivendita del terreno. 7.3. Un terzo rilievo riguarda la circostanza secondo cui "Di EN, pur essendo intestatario delle proprietà terriere coinvolte nella speculazione, non aveva impiegato denaro proprio nel loro acquisto": in effetti, il colloquio tra PU TI e VE UI menzionato subito dopo, ma preceduto significativamente da "infatti", non sembra in alcun modo fare riferimento ad un acquisto da parte di Di EN (risultato intestatario di due particelle insieme alla moglie dopo l'avvenuto frazionamento) senza esborso di denaro;
che volesse "partecipare alla suddivisione dei ricavi", cioè ottenere da BR il prezzo per l'acquisto delle sue particelle, poi, appare ovvio. 7.4. Il ricorrente censura, poi, l'interpretazione della conversazione intercettata operata dal Tribunale nel quale si fa riferimento ai soldi che dovevano essere dati "ai figli di SQ". Non vi è dubbio che non spetta al giudice di legittimità valutare l'interpretazione delle intercettazioni operata dal giudice di merito: tuttavia l'interpretazione deve non prendere in considerazione l'intera conversazione intercettata: il Tribunale del riesame non sembra fornire una spiegazione al pronome "quello" ("quello voleva rientrare e voleva dare i soldi ai figli di SQ"), né alla frase successiva ("... e se li levava la quota da sopra un palazzo 13 Il pronome "quello" è indicato dalla difesa del ricorrente per sostenere che, mentre Di SP aveva la preoccupazione di rientrare dai suo debiti, PU UI (appunto: "quello") aveva il problema di dover saldare i debiti con i figli di PU SQ;
si tratta di deduzione opinabile ma che, comunque, avrebbe dovuto essere presa in considerazione. La seconda frase, invece, deve trovare un inquadramento rispetto al tema dei due imprenditori come "prestanome" di PU SQ (si ricordi, tuttavia, che il capo di imputazione non menziona Di SP come prestanome di PU SQ, ma in società occulta con PU EN): se il debito verso i figli di PU SQ era garantito da una ipoteca su un palazzo, sembra trattarsi di debiti effettivi. 7.5. Il provvedimento, nel riportare (pag. 18) le dichiarazioni del collaboratore NO IO su BO EZ, conclude nel senso che "un appezzamento di terreno, di quelli facenti parte degli acquisti di BO EZ, era stato venduto da Di EN e i suoi soci a tale RO De AS": ma dalla stessa ordinanza del G.I.P. emergeva che De AS aveva acquistato il terreno (adiacente a quelli acquistati da Di SP, PU, Di EN) direttamente dagli eredi Marrone;
quindi non vi era stata nessuna vendita da Di EN ed altri a De AS. Non sembra un caso che, nell'ulteriore conversazione tra TO NZ e VE UI menzionata dall'ordinanza (pag. 19, nota 8), il primo faceva riferimento al fatto che CU Terremoto" aveva fatto comprare la terra a RO De AS. 7.6. Nel medesimo colloquio, prima riportato e poi commentato nell'ordinanza (pag. 20), come osserva lo stesso Tribunale, mentre PU UI viene indicato come prestanome del clan, circostanza da tutti conosciuta, di CU Terremoto" si faceva la considerazione che "Terremoto porta la nomea che fa i lavori pilotati dalla camorra": due qualifiche la cui differenza è davvero notevole. 7.7. Il riferimento al versamento di una somma di euro 40.000 a PU UI, figlio di SQ, che sarebbe avvenuto nell'estate del 2016, secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NO IO, non appare sufficientemente approfondito nel suo significato: a quanto emerge, le propalazioni del collaboratore sul punto non sembrano riscontrate;
inoltre non è chiaro chi avesse versato tale somma;
ancora, non si comprende il collegamento tra quel pagamento e quello che di cui parlavano PU TI e VE UI nella conversazione già commentata: si trattava del medesimo debito? 7.8. L'interpretazione dell'espressione "tiene i soldi comprati" (contenuta nella conversazione intercettata del 29/12/2016 tra PU TI e VE UI, riportata a pag. 21 dell'ordinanza, nota 13) da parte del Tribunale appare frettolosa: secondo l'ordinanza (pag. 23), "i riferimenti ... concorrono ad ulteriormente asseverare ... che questi era un imprenditore di riferimento del sodalizio dal momento che le sue attività imprenditoriali erano partecipate con 14 denaro di esponenti della principale consorteria camorristica". Quindi riemerge il tema del prestanome del clan, benché parziale. In verità, la conversazione di qualche mese dopo tra VE e TO (pag. 19, nota 8) faceva riferimento ad un prestito di "Giggino" di 150.000 euro a CU Terremoto" come anticipo del denaro che la So.Cap. avrebbe pagato. Si ricordi che, nella conversazione del febbraio 2017, si riferiva che Di SP era preoccupato del mancato acquisto del terreno da parte di BR proprio perché doveva rientrare dai debiti. Ancora una volta, acquisire un prestito da parte di un appartenente ad un clan non significa necessariamente essere prestanome del clan. 7.9 Con queste osservazioni non si intende affatto affermare che la motivazione del provvedimento sia manifestamente illogica nel suo complesso: in effetti, il quadro in cui Di SP CO era "in affari" con uomini del clan, beneficiasse della sua influenza e delle attività illecite e partecipasse ad accordi riservati emerge con chiarezza dalla motivazione del provvedimento impugnato;
le perplessità e le imprecisioni della motivazione riguardano, piuttosto, a che titolo lo facesse: se come mero prestanome, se come impresa parzialmente partecipata dal clan, se arndo come socio occulto di qualche esponente del clan o se, piuttosto, come imprenditore colluso che operava - per usare un'ulteriore espressione presente nell'ordinanza - "sotto l'influenza del clan". 8. Il quinto motivo di ricorso espone considerazioni con modalità discorsive e, quindi, non valutabili sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Una considerazione, tuttavia, può essere fatta: la lunga conversazione intercettata nella quale Di SP CO, Di EN CO e PU UI commentavano l'arresto di Di SP AN e del commercialista GL TI, se dimostrano, come osserva il Tribunale, "la concreta complicità intercorrente tra i tre interlocutori", non sembra fornire particolari riscontri all'identificazione di Di SP CO come prestanome del clan, ferma restando la sua evidente vicinanza al clan stesso. Con riferimento, invece, alle dichiarazioni di NO IO riportate a pag. 32 dell'ordinanza, si deve rimarcare che esse avevano ad oggetto AV UI: si nota che, secondo il collaboratore, era AV ad occuparsi della speculazione a CE insieme ad AN Di SP, "altro prestanome di PU SQ", e a PU EN, figlio di SQ. Sarebbe, quindi, AV ad essere "in società occulta" con PU EN, mentre, per quell'affare, Di SP CO è menzionato esclusivamente come titolare dell'impresa che eseguiva i lavori. 15 Nel commentare tali dichiarazioni, l'ordinanza (pag. 33) menziona nuovamente Di SP CO "Terremoto" come "indicato quale socio e prestanome di PU SQ": eppure, come si è visto in precedenza, NO non aveva affatto indicato Di SP come "prestanome" di PU SQ (lo aveva, invece, fatto PU DI), né quale "socio" di PU SQ ma, al più, "accomunato da iniziative in campo imprenditoriale" a Cassino. 9. Anche la considerazione dell'ordinanza secondo cui (pag. 35) "Di SP CO 'e AV UI, soci di fatto di Di SP AN e allo stesso modo prestanome di PU SQ, pur non figurando formalmente nella compagine societaria della Emme s.r.I., erano coinvolti anche loro nella speculazione di CE nella quale mantenevano una quota occulta derivante dalla condivisione di molteplici affari imprenditoriali con il citato AN" non sembra convincente e nemmeno di significato del tutto chiaro. Da una parte non si comprende da quale elemento il Tribunale è giunto alla conclusione che Di SP CO e Di SP AN fossero "soci di fatto"; dall'altra analogo dubbio sorge in relazione ad una società di fatto tra Di SP CO e AV UI, tenuto anche conto dei debiti che il secondo aveva nei confronti del primo e della loro riscossione. 10. Il sesto motivo di ricorso è fondato. Come anticipato, la difesa del ricorrente non ha contestato in questa sede la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i delitti di cui agli artt. 353, 319 e 319 bis cod. pen. contestati ai capi 34 e 35. Tuttavia, gli episodi (ampiamente ricostruiti nell'ordinanza impugnata) sono lo spunto per la difesa per porre ulteriormente in dubbio la figura di Di SP come prestanome del clan (o del capo clan) che, in quanto tale, non avrebbe dovuto versare una tangente al funzionario corrotto né effettuare un versamento al "cappello" gestito dai tre clan camorristici alleati. In effetti, se ciascun imprenditore doveva versare nel "cappello" una percentuale del valore dell'appalto che gli era stato aggiudicato (ordinanza, pag. 44), versamento la cui "causale" era costituito dall'accordo illecito che aveva portato l'imprenditore ad aggiudicarsi l'appalto, sembra emergere una qualche "autonomia" dell'imprenditore rispetto al clan camorristico. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente al capo 1 dell'imputazione; il giudice del rinvio - con piena libertà di valutazione - esaminerà nuovamente il materiale indiziario al fine di meglio chiarire, con adeguata motivazione, la "posizione" di Di SP CO e delle sue imprese 16 Il Consigliere estensore OM CC rispetto al clan PU nonché l'esistenza o meno di partecipazioni occulte - integrali o parziali - di uomini del clan PU nelle sue imprese.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al capo 1 dell'imputazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. • Manda alla Cancelleria per gli adempimentt di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6 novembre 2020 Il Presidente PO SA
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato IAZZETTI ALESSANDRO del foro di NAPOLI in difesa di DI IT CE che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato SACCOMANNO ROBERTO del foro di NAPOLI in difesa di DI IT CE,conne da nomina depositata in udienza, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35256 Anno 2020 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 06/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Di SP CO avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato la misura della custodia in carcere. La misura è stata emessa con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, essendo Di SP indagato per aver preso parte al clan PU, facente capo a PU SQ ed operante nei comuni di T'TI, DR e MO NE. In particolare, Di SP era titolare di un'impresa operante nei settori edile e immobiliare, condotta in società occulta con PU EN, e avrebbe partecipato alla sistematica suddivisione dei lavori edili e delle speculazioni sul territorio di T'TI, ricevendo l'illecita assegnazione di appalti pubblici e così generando ingenti profitti per se stesso e per gli altri affiliati al clan, consentendo l'infiltrazione nell'economia legale attraverso il reimpiego dei proventi delle attività illecite. La misura è stata emessa anche con riferimento al delitto di cui all'art. 353 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. per il turbamento del regolare svolgimento di una gara d'appalto per il recupero e la razionalizzazione di alcuni immobili di edilizia residenziale pubblica, turbamento operato mediante dazioni di danaro, nonché per quello di corruzione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., con riferimento alla consegna della somma di euro 20.000 al dirigente del Comune di T'TI IN IO, materialmente consegnata da Di EN CO. Il Tribunale respingeva l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per indeterminatezza del capo di imputazione con riferimento al periodo temporale di consumazione del reato associativo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite in punto di determinatezza del fatto contestato nell'ordinanza cautelare ed osservando che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia contribuivano a perimetíare temporalmente la partecipazione dell'indagato al sodalizio criminoso, mentre gli episodi specifici menzionati nell'ordinanza concorrevano ad integrare un complesso di indicazioni fattuali a fronte delle quali l'indagato era stato messo in condizione di potersi difendere. Il Tribunale confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati. I precedenti provvedimenti giudiziari e le indagini svolte avevano dimostrato l'esistenza del clan PU, operante nella zona di T'TI e dintorni, al pari dei clan Verde e UC. Era stato documentato il funzionamento del cosiddetto "cappello", sistema attraverso il quale avveniva la raccolta e la suddivisione tra gli affiliati dei tre clan dei proventi delle attività illecite. Il clan diretto da PU SQ si era inserito anche all'interno del Comune di T'TI, prevalentemente con l'inquinamento delle attività dell'Ufficio Tecnico al fine dell'assegnazione dei lavori pubblici nonché del rilascio delle concessioni edilizie. Il principale artefice di tale inquinamento era Di EN CO. L'accusa nei confronti di Di SP CO si fondava sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia: PU DI aveva indicato Di SP come imprenditore prestanome di PU SQ e del clan PU in generale e aveva riferito, seppure genericamente, di alcune riunioni negli anni 2011 - 2012 svolte per risolvere incomprensioni con i fratelli ES per questioni riguardanti investimenti immobiliari, in particolare un'operazione che interessava Di SP e "Piuccio dei mobili" (Di EN CO); NO IO, invece, aveva riferito di una speculazione in corso nel 2017 per la realizzazione di un fabbricato in CE da parte di Di SP CO, insieme a Di SP UI e a Di SP AN, su un terreno di proprietà di PU SQ, sostenendo che si trattava di lavori relativi alle concessioni edilizie pilotate rilasciate dall'ing. IN nell'interesse di PU UI, EL CA e Di EN CO IO. Si trattava di dichiarazioni che, secondo il Tribunale, convergevano ti wale sull'indicazione del Di SP,914' imprenditore prestanome di PU SQ e, in genere, del clan PU, legato in rapporto fiduciario con i capi ed entrato in affari con il clan, con la possibilità di ottenere l'aggiudicazione di appalti pubblici e privati di ingente importo e con l'ulteriore conseguenza del versamento di una percentuale destinata all'organizzazione a titolo di ripartizione di utili ed in corrispettivo per il lavoro ottenuto. I due collaboratori erano attendibili. Le indagini avevano dimostrato l'esistenza di una sorta di direttorio, composto da D'AP NZ, PU TI, NO IO, PU UI e RI MO, che controllava l'U.T.C. del Comune di T'TI: lo dimostravano le riunioni convocate da PU EN dopo la sua scarcerazione. Di EN CO, in virtù della sua affiliazione al clan PU, partecipava alla spartizione delle commesse ed era direttamente interessato ad alcun&di esse. Con riferimento alla speculazione condotta in località BO EZ, era emerso che Di EN, in accordo con RI MO, unitamente a Di SP CO e a PU UI, aveva acquistato alcuni terreni. I terreni, in ragione di un Piano Attuativo emesso dall'U.T.C. di T'TI a firma dall'ing. IN, era divenuto area commerciale (mentre in precedenza era destinato ad area industriale) quindi assai appetibile;
Di EN CO e i suoi soci, garantendosi, attraverso IN IO, il rilascio dei titoli edilizi, avevano alienato i terreni a due imprenditori di T'TI, ottenendo un prezzo nettamente maggiore di quello dell'acquisto. Una quota dell'affare era stata destinata ai figli di PU SQ, EN e 2 UI, da parte di Di SP CO e PU UI;
una quota era destinata a RI MO mentre l'ing. IN era stato ricompensato con una somma di denaro. Le intercettazioni ambientali tra PU TI e VE UI avevano fatto emergere, inoltre, un tavolo di confronto, cui aveva partecipato anche Di SP CO, relativo alla suddivisione delle speculazioni edilizie. Le difficoltà sorte per la vendita del terreno avevano messo in difficoltà PU UI e Di SP CO anche con riferimento ad alcune posizioni debitorie nei confronti dei figli di PU SQ, EN e UI. Da detto dialogo si evinceva che la speculazione immobiliare doveva essere ricondotta agli interessi della criminalità organizzata, nel cui contesto sia Di SP CO che PU UI emergevano quali prestanomi del capo clan. Anche Di EN CO, intestatario delle proprietà terriere coinvolte nell'operazione, pur non avendo impiegato denaro proprio nell'acquisto, era interessato alla vendita dei terreni al fine di partecipare alla suddivisione dei ricavi. Il Tribunale condivideva la valutazione del G.I.P. secondo cui, benché prevedesse operazioni formalmente separate, l'acquisto e la rivendita dei terreni erano stati compiuti da una società di fatto composta da Di EN, Di SP e PU UI, che operavano quale schermo degli interessi dei maggiorenti dei clan. Ciò era stato confermato dal collaboratore NO IO, che aveva riferito che la speculazione era avvenuta in società occulta con RI MO e EL CA e che era stata data la somma di euro 40.000 a PU UI junior, figlio di SQ;
il fratello EN, dopo la scarcerazione, lo aveva rimproverato per avere accettato una somma troppo esigua. Il coinvolgimento di RI MO emergeva da un'altra conversazione ambientale tra VE UI e PU TI. Ne viene menzionata un'altra, tra VE UI e TO EN, in cui PU UI veniva indicato come prestanome del clan e Di EN come socio di PU UI. Si faceva riferimento anche all'acquisto che i due, unitamente a Di SP CO, avevano fatto fare a tale RO (De AS RO, della Cosap), al quale avrebbero fatto ottenere una licenza edilizia da parte dell'U.T.C. di T'TI, con l'accordo che i lavori sarebbero stati eseguiti da Di SP CO. Di quest'ultimo si faceva riferimento alla nomea secondo cui faceva i lavori "pilotati dalla camorra". Gli ulteriori accertamenti avevano permesso di individuare il terreno in questione che, secondo il collaboratore NO, era di proprietà dei maggiorenti del clan PU, nonché a verificare che i lavori di costruzione in corso erano svolti dalla società Edil Partenopea di proprietà del Di SP. In definitiva si trattava di imprenditore che operava sotto l'influenza del clan 3 e consentiva di curare ogni aspetto della speculazione. L'acquirente De AS era stato costretto a rivolgersi all'impresa del Di SP ma, in cambio, non aveva pagato la tangente per ottenere la licenza edilizia. Il riferimento ai "soldi comprati" del Di SP veniva interpretato nel senso che le sue attività imprenditoriali erano partecipate con denaro degli esponenti del clan camorristico. Anche NO IO aveva confermato che Di EN CO, a fronte della richiesta di TT NZ di eseguire i lavori sul terreno in questione, aveva insistito perché fosse Di SP ad eseguirli. Il Tribunale respingeva le interpretazioni alternative delle conversazioni intercettate proposte dalla difesa dell'indagato e sottolineava la portata di altra conversazione, nella quale Di EN CO, Di SP CO e PU UI avevano commentato l'avvenuto arresto di Di SP AN e di Di SP NG e il sequestro dei beni operato. Il commercialista GL TI, anch'egli arrestato, era indicato come contabile del clan PU e le società di Di SP AN come occultamente partecipate da PU SQ. I due interlocutori facevano riferimento alle preoccupazioni dei ES e mostravano di temere una possibile collaborazione di Di SP AN, che rischiava di far emergere gli ulteriori interessi del clan PU nei quali erano coinvolti anche i tre interlocutori. La conversazione confermava la complicità tra i tre e la loro comune riconducibilità alla consorteria camorristica dei PU. Altra conversazione significativa era quella intercettata presso il mobilificio di Di EN CO tra costui, Di SP CO e Di SP TI, relativa all'andamento dei lavori per conto di De AS RO. Di EN aveva raccomandato agli interlocutori di non rifornirsi dalla ditta di Di SP AN, tratto in arresto, e Di SP CO lo aveva rassicurato di averi già preso accordi con tale "Braciola", cioè AV UI, cugino del Di SP: ciò confermava le cointeressenze tra Di SP CO, PU UI e Di EN CO. Il collaboratore NO IO, inoltre, aveva riferito di lavori svolti da Di SP CO su terreni nel comune di Cassino, acquistato da PU SQ, affare di cui si era occupato anche AV UI, che ne era diventato titolare. Nel colloquio al mobilificio, Di SP CO aveva fatto riferimento alle cointeressenze imprenditoriali che lo legavano a AV UI. Gli ulteriori accertamenti dimostravano che Di SP CO e AV UI, soci di fatto di Di SP AN e prestanome di PU SQ, erano coinvolti nella speculazione di CE. Un'ulteriore conversazione dimostrava il coinvolgimento nell'affare di PU EN, figlio di SQ. Il Tribunale riteneva irrilevante la circostanza che Di SP avesse chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo verso AV: ciò era stato necessario perché la 4 società di AV era stata sottoposta a sequestro penale. L'ordinanza argomentava in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati concernenti i lavori di riqualificazione di Via Solimena a T'TI (non si approfondisce la questione, alla luce dei motivi di ricorso). In tale frangente, Di SP aveva pagato una tangente di euro 20.000 all'ing. IO IN e avrebbe dovuto versare un'ulteriore somma al "cappello" nel quale confluivano le somme che erano provento di attività illecite dei tre clan. Secondo il Tribunale, in definitiva, gli elementi indicavano la partecipazione di Di SP al clan PU con il ruolo indicato. 2. Ricorre per cassazione il difensore di Di SP CO, deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 292 lett. b) cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la condotta di reato contestata nell'ordinanza cautelare, con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) è assolutamente indeterminata, con conseguente nullità del provvedimento. In particolare, si tratta di condotta non circostanziata temporalmente: un'accusa indefinita nel tempo, priva di evidenze materiali che consentano l'esercizio del diritto di difesa, in violazione dell'art. 6 della CEDU. Di SP, continuando l'attività paterna, opera nel campo delle costruzioni da oltre trent'anni e, in passato, aveva subito atti di chiara natura estorsiva. Il Tribunale del riesame avrebbe potuto integrare la motivazione dell'ordinanza genetica, ma non l'aveva fatto, limitandosi ad osservare che le specifiche vicende imprenditoriali menzionate nell'ordinanza impugnata e le intercettazioni che coinvolgevano il ricorrente erano sufficienti per permettere a Di SP di difendersi. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Contrariamente a quanto sosteneva l'ordinanza impugnata, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PU DI e NO IO non convergevano su alcun elemento fattuale: PU aveva ammesso di non conoscere i dettagli della discussione alla quale aveva partecipato Di SP, mentre NO aveva riferito su un fatto specifico (la speculazione di CE), ma su tale fatto non era stato riscontrato da PU. La vicinanza di Di SP al clan PU, il fatto che egli facesse affari con il clan e avesse rapporti con i capi erano circostanze estremamente generiche, prive di attendibilità soggettive, e rispetto alle quali non si poteva parlare di convergenza. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen., eccependo la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite 5 nel mobilificio di Di EN CO. Il G.I.P. aveva commesso un errore nel convalidare il decreto di urgenza emesso dal P.M., successivamente rettificando il proprio provvedimento senza alcuna motivazione;
per di più, il provvedimento del G.I.P. era intervenuto dopo le 48 ore successive al decreto di intercettazione di urgenza del P.M., cosicché risultava tardivo: le intercettazioni non avrebbero potuto proseguire e i risultati erano inutilizzabili. Era viziato sotto il profilo motivazionale anche il provvedimento di proroga delle intercettazioni dein/1/2018. In un quarto motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla speculazione di BO EZ. L'ordinanza impugnata era manifestamente illogica nel trarre dai dialoghi intercettati significati contrastanti con il loro portato letterale nonché atteggiamenti psicologici degli interlocutori che non trovavano riscontro dai fatti. Si trattava di una duplice operazione immobiliare: Di SP CO, unitamente a Di TE CO, AR VE, PU PI e Di EN CO, aveva acquistato pro quota un terreno;
era seguito un frazionamento catastale del terreno acquistato, a seguito del quale una particella era stata intestata a Di SP;
questi, come gli altri comproprietari, aveva ceduto la particella ad una società. Quando il collaboratore NO IO aveva fatto riferimento all'acquisto di un terreno nel Comune di T'TI negli anni '90, si riferiva ad un terreno differente da quello acquistato da Di SP nel 2014 dagli eredi Marrone. Soprattutto, Di SP era il reale acquirente del terreno e non il mero prestanome del clan, come si evinceva da una conversazione intercettata tra VE UI e PU TI. Tale conversazione era stata superficialmente e illogicamente interpretata dal G.I.P. e dal Tribunale del riesame per sostenere che parte del ricavato della speculazione sarebbe stato riconosciuto ai figli di PU SQ, traendone la conferma che Di SP fosse prestanome del clan, così come PU UI. In realtà, dal dialogo intercettato si comprendeva che Di SP non aveva alcun debito con i figli di PU SQ (che gravava, invece, su PU UI) e voleva soltanto rientrare nell'investimento fatto per l'acquisto del terreno. Era manifestamente illogica anche l'interpretazione di altre conversazioni per trarre dai rapporti tra Di SP e Di AS RO la convinzione che Di SP fosse un imprenditore di riferimento del sodalizio criminoso. De AS aveva acquistato autonomamente un terreno confinante con quello acquistato da Di SP, che lo aveva invitato all'investimento, e non aveva, quindi, acquistato da Di SP. Nella conversazione si comprendeva che Di SP non era stato ancora pagato per i lavori fatti a favore di De AS ed era in difficoltà perché aveva preso 6 dei soldi in prestito ("soldi comprati"). Di SP non aveva nemmeno partecipato ad una riunione, alla quale facevano riferimento gli interlocutori intercettati, in cui si disegnava il progetto dì edificazione. In un quinto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla reazione all'arresto di Di SP AN. Il Tribunale aveva ritenuto che la conversazione intercettata all'interno dell'autovettura di Di EN CO, cui avevano partecipato Di SP e PU UI, dimostrasse la concreta complicità tra i tre soggetti, così come un'altra all'interno del mobilificio Mobili Di Giorgio, in cui Di EN invitava Di SP a non rifornirsi più da Di SP AN. Le deduzioni del Tribunale erano forzate e le dichiarazioni di NO IO non aggiungevano alcunché al quadro indiziario. Il fatto che Di SP avesse cointeressenze con il cugino AV UI non lo rendeva socio occulto di PU SQ o di PU EN. Di SP era rimasto creditore per una somma ingente nei confronti di AV, ed era stato saldato, a seguito di una transazione, con la cessione di immobili. In precedenza, Di SP aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società di AV, a dimostrazione che la vicinanza al clan non gli permetteva affatto di ricorrere a vie diverse per ottenere il pagamento del credito. Il ricorrente rimarca, ancora, che - a differenza dì altri soggetti coinvolti - Di SP non aveva operato alcuna bonifica ambientale per impedire intercettazioni, non partecipando affatto ad un circuito criminale. In un sesto motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'appalto di Via Solimena del Comune di T'TI. Si tratta dell'appalto con riferimento al quale sono contestati i delitti di turbata libertà degli incanti e di corruzione aggravata: il ricorrente dichiara di riservarsi di trattare tali accuse in sede differente. La vicenda viene esamìnata soltanto per contestare che la stessa sarebbe emblematica del ruolo associativo di Di SP: secondo il ricorrente, la asserita appartenenza ad una società occulta insieme a PU EN, 'figlio del capoclan PU SQ, è incompatibile con il versamento di una tangente ai componenti dell'Ufficio Tecnico pe assicurarsi i lavori e con il successivo versamento di una somma al clan. Se Di SP era una longa manus del clan, non era credibile che egli fosse costretto a versare due tangenti, prima ai dipendenti pubblici e poi allo stesso clan. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è solo parzialmente fondato. 7 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di misure cautelari, il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio (da ultimo, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020 - dep. 06/07/2020, DI MAGGIO, Rv. 279505; Sez. 6, n. 50953 del 19/09/2014 - dep. 04/12/2014, Patera, Rv. 261372); la descrizione deve presentare un minimo di specificità quanto alle concrete modalità di realizzazione della condotta rispetto alla norma violata e al suo tempo di commissione (Sez. 3, n. 23978 del 15/05/2014 - dep. 09/06/2014, P.M. in proc. Alleva, Rv. 259671); ciò che rileva è che vengano precisati tutti gli elementi necessari per consentire all'indagato di difendersi adeguatamente in ordine agli addebiti contestati (Sez. 3, n. 15671 del 05/03/2014 - dep. 08/04/2014, P.M. in proc. Diarassouba, Rv. 259432). La motivazione dell'ordinanza impugnata sulla relativa eccezione appare adeguata e logica: non solo l'individuazione del ruolo di Di SP - quello di titolare di un'impresa che riceveva l'illecita assegnazione di appalti pubblici banditi dall'U.T.C. del Comune di T'TI - permette di per sé una delimitazione della condotta sotto il profilo temporale, in quanto collega tale figura a quella di IN IO, menzionato nello stesso capo di imputazione ma, come correttamente osserva il Tribunale, le vicende menzionate nei capi di imputazione e il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché quello delle intercettazioni, permettono di ottenere una chiara individuazione delle condotte contestate e dell'epoca della loro consumazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Nell'analizzare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PU DI e NO IO riguardanti Di SP CO, l'ordinanza rinviene una "convergenza" - e, di conseguenza, un riscontro reciproco - sul fatto che Di SP sarebbe un "imprenditore prestanome di PU SQ e, in genere, del clan PU". Atteso che le dichiarazioni vengono riportate per intero, non è difficile verificare che tale convergenza non sussiste. In effetti, PU DI, nell'interrogatorio del 27/4/2017, aveva 8 sostenuto che Di SP era "un imprenditore edile prestanome di PU SQ e in genere del clan PU"; al contrario, NO IO, nell'interrogatorio del 28/7/2017, non aveva affatto usato il termine "prestanome" ma, riferendo della realizzazione di un fabbricato sito nel Comune di CE ai confini con il Comune di T'TI ad opera di Di SP, unitamente a Di SP UI e a Di SP AN su un terreno di PU SQ, aveva definito il ricorrente come "uno dei soggetti che eseguono tutti i lavori relativi alle concessioni edilizie pilotate ... che vengono rilasciate dall'ing. IN, nell'interesse di PU UI, EL CA e Di EN CO IO". 4. La convergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori non sussiste se si tiene conto del significato proprio dell'espressione "prestanome". E' prestanome il soggetto il cui nome compare in luogo di quello del titolare effettivo e che, di conseguenza, con il proprio nome permette di non far comparire altra persona. Il tema dell'effettiva posizione di Di SP CO, in verità, non tocca soltanto la convergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori, ma sembra emergere nell'intera ordinanza. Si può subito osservare che l'ordinanza impugnata, subito dopo aver dato atto della (inesistente) convergenza sul ruolo di prestanome, definisce Di SP come "legato da un rapporto fiduciario con i capi" (legame che sarebbe coerente e compatibile con il ruolo di prestanome), ma anche "entrato in affari con il clan ... con la possibilità di ottenere ... l'aggiudicazione di appalti pubblici e privati di ingente importo". Ma questa ultima proposizione sembra incompatibile con il ruolo di prestanome del capo clan (tale è indicato essere PU SQ, benché detenuto dal 2009): se un imprenditore è "in affari" con il clan mafioso, ciò presuppone una sua autonomia e il perseguimento di finalità di profitto proprie e non del clan;
proprio perché ha ottenuto utili in conseguenza della possibilità di aggiudicazione di lavori pubblici, l'imprenditore - riporta subito dopo l'ordinanza - "versa una percentuale destinata all'organizzazione". Tale versamento - come osserva efficacemente il ricorrente nell'ultimo motivo - appare difficilmente giustificabile con la figura del prestanome: se la figura rimasta nascosta per la presenza del prestanome è il capo di un clan, evidentemente l'impresa è mafiosa e, quindi, non vi è alcuna necessità di versare alcunché allo stesso clan. L'ordinanza aggiunge che il versamento sarebbe effettuato "a titolo di ripartizione di utili ed in corrispettivo per il lavoro ottenuto": due causali tendenzialmente incompatibili, salvo approfondire cosa l'ordinanza intende per "ripartizione di utili". 9 Le perplessità aumentano nel verificare che l'imputazione provvisoria descrive Di SP CO come titolare di un'impresa operante nei settori edile/immobiliare "condotta in società occulta con PU EN". Si nota, in primo luogo, l'indicazione di una persona differente: non più PU SQ, ma PU EN;
salvo ritenere che, a sua volta, PU EN, figlio di PU SQ e indicato come "reggente del clan", atteso lo stato di detenzione del padre, sia considerato, a sua volta, come mero "prestanome" del padre, al quale sarebbero riconducibili tutti gli interessi e tutte le decisioni del figlio;
ma lo stesso capo di imputazione, nel definire PU UI cl. 1962 "in società occulta con PU SQ", sembra smentire questa possibile ricostruzione, indicando un'autonomia tra padre (in società occulta con PU UI cl. 1962) e figlio (in società occulta con Di SP CO e D'AP NZ). Non solo: la "società occulta" riguarderebbe la gestione dell'impresa di Di SP CO, e non la proprietà e titolarità occulta della stessa;
in effetti, l'imputazione fa riferimento alla "conduzione" dell'impresa. L'espressione appare sufficientemente equivoca in quanto non sembra escludere che PU EN fosse parzialmente proprietario occulto dell'impresa di Di SP, ma senza indicarlo con precisione. Ancora: nella lettura dell'intera ordinanza non si coglie quale sarebbe stato il contributo di PU EN alla conduzione dell'impresa di Di SP CO. 5. Non si tratta, ovviamente, di questioni terminologiche: emerge il tema dell'imprenditore "colluso" con l'associazione mafiosa. Come è noto, integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019 - dep. 19/07/2019, PUTRINO, Rv. 276474); il concorrente esterno è, quindi, privo dell'affectio societatis (Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018 - dep. 04/07/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013 - dep. 15/07/2013, Orobello, Rv. 256740). A ben vedere, il fatto che l'assegnazione dei lavori edili all'impresa di Di SP (e a quelle degli altri indagati) producesse notevoli vantaggi al clan non permette, di per sé, di ritenere l'imprenditore partecipe dell'associazione di stampo mafioso: la qualificazione di "imprenditore colluso" comporta, infatti, l'esistenza di un 10 rapporto di reciproci vantaggi consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010 - dep. 30/07/2010, Tallura, Rv. 248321). L'incertezza delle indicazioni fin qui richiamate fa intravedere la necessità di un approfondimento e di una chiarificazione. 6. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il Giudice per le indagini preliminari ha fatto ricorso alla procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., permessa in presenza di errori od omissioni che non determinano nullità del provvedimento e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto. Il riferimento alle "omissioni" dimostra che la correzione può essere disposta anche per sopperire alla carenza di elementi che debbono necessariamente essere ricompresi nel provvedimento e che possono, pertanto, essere inseriti mediante successiva integrazione dei dati necessari, purché non ricavati dall'esercizio postumo di un potere discrezionale (Sez. 5, n. 15324 del 18/03/2009, Alafleur, Rv. 244473; Sez. 6, n. 12308 del 03/03/2008, Bolognini, Rv. 239329). In ogni caso, l'intervento correttivo non deve determinare il cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice. Ciò implica che i dati eventualmente inseriti in luogo ed in aggiunta di quelli originariamente presenti nel provvedimento corretto devono essere in rapporto di stretta dipendenza logico giuridica con il contenuto della decisione e devono sempre corrispondere ad una statuizione necessitata a contenuto predeterminato. Questi principi devono trovare applicazione anche al caso in esame: la correzione deve essere considerata legittima se era funzionale ad adeguare il contenuto formale dell'atto alla reale intenzione decisoria del giudice manifestata nel provvedimento corretto: quella di aderire alla domanda rivoltagli dal P.M., nella ravvisata sussistenza di tutti i presupposti di legge per consentire la prosecuzione del mezzo di ricerca della prova già provvisoriamente autorizzato dal pubblico ministero. In effetti, a fronte di un provvedimento di autorizzazione di intercettazioni disposto in via di urgenza dal P.M., il Giudice ha davanti a sé soltanto due opzioni: accogliere l'istanza o respingerla, senza che sussista alcun margine discrezionale di apprezzamento per disporre attività differente quanto all'oggetto o alle modalità esecutive, la cui individuazione appartiene alle scelte esclusive del magistrato che conduce le indagini. Nel caso in esame, contrariamente a quanto il ricorrente presuppone ("Posto 11 che il provvedimento da rettificare non aveva affatto preso in esame la richiesta del P.M."), pare evidente che il G.I.P., dopo avere visionato il decreto di urgenza del P.M. e la richiesta di convalida, avesse inteso convalidarlo, pur incorrendo in errori materiali in ordine al tipo di operazioni autorizzate (intercettazioni telefoniche anziché ambientali) e al numero RR: lo dimostrano ìl riferimento al numero di registro notizie di reato, nonché quello alla data del decreto del P.M., correttamente indicata nell'11/12/2017 (indicazione che fa risaltare l'evidente errore materiale nel passaggio in cui il Giudice dà atto che la richiesta di convalida era pervenuta l'1/6/2017), l'individuazione di CO IO Di EN come soggetto da sottoporre ad intercettazione, il riferimento ai ES e al clan PU, i cui rapporti dovevano essere approfonditi nell'intenzione del P.M. procedente, l'individuazione di Di EN CO come "intermediario" tra i ES e i PU. In definitiva: nonostante gli errori materiali, emergeva con evidenza la volontà del Giudice dì aderire alla richiesta del P.M. avanzata con il provvedimento dell'11/12/2017, cosicché, dal decreto del G.I.P., è ben possibile ricostruire l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare le intercettazioni ambientali. Attesa la natura del provvedimento, la sua motivazione è adottata per relationem, ma si tratta dì motivazione legittima perché il giudice ha dato atto dì avere preso in esame le richieste del pubblico ministero e ne ha fatto proprio l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Sez. 5 n. 36913 del 05/06/2017 ,Tha, Rv. 270758; Sez. 1, n. 11525 del 03/02/2005, Gallace, Rv. 232261). Se, quindi, quello adottato dal G.I.P. il 15/12/2017 costituì effettivamente un provvedimento di correzione di errore materiale, i suoi effetti retroagirono alla data del decreto di convalida. Erroneamente il ricorrente sottolinea che il provvedimento correttivo era intervenuto dopo le 48 ore successive al decreto di urgenza del P.M.: in effetti, la correzione dì un provvedimento del giudice si traduce nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, che si è perfezionato al momento della sua emanazione e non alla data del provvedimento di correzione (Sez. 2, n. 34225 del 14/05/2014 - dep. 04/08/2014, Faleh, Rv. 260341; Sez. 4, n. 3543 del 19/12/1997 - dep. 30/01/1998, Runfolo, Rv. 210160). Il motivo di ricorso, invece, è privo di autosufficienza con riferimento alla dedotta nullità del provvedimento di proroga delle intercettazioni adottato dal G.I.P. 1'8/1/2018, che il ricorrente non produce. 7. Il quarto motivo di ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata, in effetti, in diversi passaggi non appare affatto 12 convincente e risulta addirittura in contrasto con quella genetica. 7.1. In primo luogo, la conclusione provvisoria (pag. 17) secondo cui "sia Di SP CO che PU UI 'o UL emergono quali prestanomi del citato clan (PU)" non sembra coerente con la conversazione intercettata già menzionata, nella quale PU TI riferiva che "Terremoto si voleva levare i debiti con la terra" ed era, quindi "scombinato" alla notizia che il promittente acquirente dei terreni BR aveva deciso di non acquistare più il terreno (il colloquio intercettato risale al 6/2/2017: l'acquisto da parte di BR interverrà il mese successivo, il 2/3/2017, quindi si può presumere che fossero in corso le trattative). Se Di SP ("Terremoto") aveva i "debiti per la terra" che voleva estinguere con la vendita del terreno, evidentemente non era un prestanome di altri, ma un soggetto che aveva investito danaro proprio. 7.2. Un secondo rilievo riguarda il mancato chiarimento dell'accostamento tra Di SP CO e PU UI cl. '62: come risulta dall'ordinanza cautelare, anche PU UI era intervenuto all'atto di acquisto del terreno, corrispondendo la somma di euro 91.500 per conto del figlio PI che, infatti, dopo il frazionamento catastale, risultava intestatario di una particella (ceduta anch'essa a BR): anch'egli, quindi, apparentemente aveva versato denaro proprio e, quindi, era interessato alla rivendita del terreno. 7.3. Un terzo rilievo riguarda la circostanza secondo cui "Di EN, pur essendo intestatario delle proprietà terriere coinvolte nella speculazione, non aveva impiegato denaro proprio nel loro acquisto": in effetti, il colloquio tra PU TI e VE UI menzionato subito dopo, ma preceduto significativamente da "infatti", non sembra in alcun modo fare riferimento ad un acquisto da parte di Di EN (risultato intestatario di due particelle insieme alla moglie dopo l'avvenuto frazionamento) senza esborso di denaro;
che volesse "partecipare alla suddivisione dei ricavi", cioè ottenere da BR il prezzo per l'acquisto delle sue particelle, poi, appare ovvio. 7.4. Il ricorrente censura, poi, l'interpretazione della conversazione intercettata operata dal Tribunale nel quale si fa riferimento ai soldi che dovevano essere dati "ai figli di SQ". Non vi è dubbio che non spetta al giudice di legittimità valutare l'interpretazione delle intercettazioni operata dal giudice di merito: tuttavia l'interpretazione deve non prendere in considerazione l'intera conversazione intercettata: il Tribunale del riesame non sembra fornire una spiegazione al pronome "quello" ("quello voleva rientrare e voleva dare i soldi ai figli di SQ"), né alla frase successiva ("... e se li levava la quota da sopra un palazzo 13 Il pronome "quello" è indicato dalla difesa del ricorrente per sostenere che, mentre Di SP aveva la preoccupazione di rientrare dai suo debiti, PU UI (appunto: "quello") aveva il problema di dover saldare i debiti con i figli di PU SQ;
si tratta di deduzione opinabile ma che, comunque, avrebbe dovuto essere presa in considerazione. La seconda frase, invece, deve trovare un inquadramento rispetto al tema dei due imprenditori come "prestanome" di PU SQ (si ricordi, tuttavia, che il capo di imputazione non menziona Di SP come prestanome di PU SQ, ma in società occulta con PU EN): se il debito verso i figli di PU SQ era garantito da una ipoteca su un palazzo, sembra trattarsi di debiti effettivi. 7.5. Il provvedimento, nel riportare (pag. 18) le dichiarazioni del collaboratore NO IO su BO EZ, conclude nel senso che "un appezzamento di terreno, di quelli facenti parte degli acquisti di BO EZ, era stato venduto da Di EN e i suoi soci a tale RO De AS": ma dalla stessa ordinanza del G.I.P. emergeva che De AS aveva acquistato il terreno (adiacente a quelli acquistati da Di SP, PU, Di EN) direttamente dagli eredi Marrone;
quindi non vi era stata nessuna vendita da Di EN ed altri a De AS. Non sembra un caso che, nell'ulteriore conversazione tra TO NZ e VE UI menzionata dall'ordinanza (pag. 19, nota 8), il primo faceva riferimento al fatto che CU Terremoto" aveva fatto comprare la terra a RO De AS. 7.6. Nel medesimo colloquio, prima riportato e poi commentato nell'ordinanza (pag. 20), come osserva lo stesso Tribunale, mentre PU UI viene indicato come prestanome del clan, circostanza da tutti conosciuta, di CU Terremoto" si faceva la considerazione che "Terremoto porta la nomea che fa i lavori pilotati dalla camorra": due qualifiche la cui differenza è davvero notevole. 7.7. Il riferimento al versamento di una somma di euro 40.000 a PU UI, figlio di SQ, che sarebbe avvenuto nell'estate del 2016, secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NO IO, non appare sufficientemente approfondito nel suo significato: a quanto emerge, le propalazioni del collaboratore sul punto non sembrano riscontrate;
inoltre non è chiaro chi avesse versato tale somma;
ancora, non si comprende il collegamento tra quel pagamento e quello che di cui parlavano PU TI e VE UI nella conversazione già commentata: si trattava del medesimo debito? 7.8. L'interpretazione dell'espressione "tiene i soldi comprati" (contenuta nella conversazione intercettata del 29/12/2016 tra PU TI e VE UI, riportata a pag. 21 dell'ordinanza, nota 13) da parte del Tribunale appare frettolosa: secondo l'ordinanza (pag. 23), "i riferimenti ... concorrono ad ulteriormente asseverare ... che questi era un imprenditore di riferimento del sodalizio dal momento che le sue attività imprenditoriali erano partecipate con 14 denaro di esponenti della principale consorteria camorristica". Quindi riemerge il tema del prestanome del clan, benché parziale. In verità, la conversazione di qualche mese dopo tra VE e TO (pag. 19, nota 8) faceva riferimento ad un prestito di "Giggino" di 150.000 euro a CU Terremoto" come anticipo del denaro che la So.Cap. avrebbe pagato. Si ricordi che, nella conversazione del febbraio 2017, si riferiva che Di SP era preoccupato del mancato acquisto del terreno da parte di BR proprio perché doveva rientrare dai debiti. Ancora una volta, acquisire un prestito da parte di un appartenente ad un clan non significa necessariamente essere prestanome del clan. 7.9 Con queste osservazioni non si intende affatto affermare che la motivazione del provvedimento sia manifestamente illogica nel suo complesso: in effetti, il quadro in cui Di SP CO era "in affari" con uomini del clan, beneficiasse della sua influenza e delle attività illecite e partecipasse ad accordi riservati emerge con chiarezza dalla motivazione del provvedimento impugnato;
le perplessità e le imprecisioni della motivazione riguardano, piuttosto, a che titolo lo facesse: se come mero prestanome, se come impresa parzialmente partecipata dal clan, se arndo come socio occulto di qualche esponente del clan o se, piuttosto, come imprenditore colluso che operava - per usare un'ulteriore espressione presente nell'ordinanza - "sotto l'influenza del clan". 8. Il quinto motivo di ricorso espone considerazioni con modalità discorsive e, quindi, non valutabili sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Una considerazione, tuttavia, può essere fatta: la lunga conversazione intercettata nella quale Di SP CO, Di EN CO e PU UI commentavano l'arresto di Di SP AN e del commercialista GL TI, se dimostrano, come osserva il Tribunale, "la concreta complicità intercorrente tra i tre interlocutori", non sembra fornire particolari riscontri all'identificazione di Di SP CO come prestanome del clan, ferma restando la sua evidente vicinanza al clan stesso. Con riferimento, invece, alle dichiarazioni di NO IO riportate a pag. 32 dell'ordinanza, si deve rimarcare che esse avevano ad oggetto AV UI: si nota che, secondo il collaboratore, era AV ad occuparsi della speculazione a CE insieme ad AN Di SP, "altro prestanome di PU SQ", e a PU EN, figlio di SQ. Sarebbe, quindi, AV ad essere "in società occulta" con PU EN, mentre, per quell'affare, Di SP CO è menzionato esclusivamente come titolare dell'impresa che eseguiva i lavori. 15 Nel commentare tali dichiarazioni, l'ordinanza (pag. 33) menziona nuovamente Di SP CO "Terremoto" come "indicato quale socio e prestanome di PU SQ": eppure, come si è visto in precedenza, NO non aveva affatto indicato Di SP come "prestanome" di PU SQ (lo aveva, invece, fatto PU DI), né quale "socio" di PU SQ ma, al più, "accomunato da iniziative in campo imprenditoriale" a Cassino. 9. Anche la considerazione dell'ordinanza secondo cui (pag. 35) "Di SP CO 'e AV UI, soci di fatto di Di SP AN e allo stesso modo prestanome di PU SQ, pur non figurando formalmente nella compagine societaria della Emme s.r.I., erano coinvolti anche loro nella speculazione di CE nella quale mantenevano una quota occulta derivante dalla condivisione di molteplici affari imprenditoriali con il citato AN" non sembra convincente e nemmeno di significato del tutto chiaro. Da una parte non si comprende da quale elemento il Tribunale è giunto alla conclusione che Di SP CO e Di SP AN fossero "soci di fatto"; dall'altra analogo dubbio sorge in relazione ad una società di fatto tra Di SP CO e AV UI, tenuto anche conto dei debiti che il secondo aveva nei confronti del primo e della loro riscossione. 10. Il sesto motivo di ricorso è fondato. Come anticipato, la difesa del ricorrente non ha contestato in questa sede la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i delitti di cui agli artt. 353, 319 e 319 bis cod. pen. contestati ai capi 34 e 35. Tuttavia, gli episodi (ampiamente ricostruiti nell'ordinanza impugnata) sono lo spunto per la difesa per porre ulteriormente in dubbio la figura di Di SP come prestanome del clan (o del capo clan) che, in quanto tale, non avrebbe dovuto versare una tangente al funzionario corrotto né effettuare un versamento al "cappello" gestito dai tre clan camorristici alleati. In effetti, se ciascun imprenditore doveva versare nel "cappello" una percentuale del valore dell'appalto che gli era stato aggiudicato (ordinanza, pag. 44), versamento la cui "causale" era costituito dall'accordo illecito che aveva portato l'imprenditore ad aggiudicarsi l'appalto, sembra emergere una qualche "autonomia" dell'imprenditore rispetto al clan camorristico. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente al capo 1 dell'imputazione; il giudice del rinvio - con piena libertà di valutazione - esaminerà nuovamente il materiale indiziario al fine di meglio chiarire, con adeguata motivazione, la "posizione" di Di SP CO e delle sue imprese 16 Il Consigliere estensore OM CC rispetto al clan PU nonché l'esistenza o meno di partecipazioni occulte - integrali o parziali - di uomini del clan PU nelle sue imprese.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al capo 1 dell'imputazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. • Manda alla Cancelleria per gli adempimentt di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6 novembre 2020 Il Presidente PO SA