CASS
Sentenza 7 ottobre 2021
Sentenza 7 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2021, n. 36496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36496 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP UZ IO ( RINUNCIANTE) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sentite le conclusioni del PG 3. rrocc:I i IA-13 c_dv—e.c 01/4/ 2-0 efio zbet U o)-e iti Penale Sent. Sez. 1 Num. 36496 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 15/06/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con atto del 2 marzo 2020 AR TR RI ha proposto, nelle forme di legge, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli in data 10 febbraio 2020. 2. Con atto posteriore, del 16 marzo 2021, il ricorrente unitamente al difensore ha comunicato la rinunzia al ricorso, essendo terminata la condizione detentiva 3. La rinunzia, per sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso, determina la inammissibilità dello stesso, senza ulteriori statuizioni in punto di spese o di oneri aggiuntivi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 15 giugno 2021
lette/sentite le conclusioni del PG 3. rrocc:I i IA-13 c_dv—e.c 01/4/ 2-0 efio zbet U o)-e iti Penale Sent. Sez. 1 Num. 36496 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 15/06/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con atto del 2 marzo 2020 AR TR RI ha proposto, nelle forme di legge, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli in data 10 febbraio 2020. 2. Con atto posteriore, del 16 marzo 2021, il ricorrente unitamente al difensore ha comunicato la rinunzia al ricorso, essendo terminata la condizione detentiva 3. La rinunzia, per sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso, determina la inammissibilità dello stesso, senza ulteriori statuizioni in punto di spese o di oneri aggiuntivi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 15 giugno 2021