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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3465/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR AR Presidente dott. DI OM Giudice rel. dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15.5.2025, promosso da
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
RA CE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 17, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Pagina 1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
2) la casa familiare in Cinisello Balsamo (MI), Via Marco Praga n. 4 sarà assegnata alla IG Pt_1 che ivi vi abiterà in uno alla figlia;
3) le decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla istruzione, educazione, alla salute e alla residenza saranno assunte di comune accordo tra i genitori in considerazione delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore;
4) la figlia trascorrerà due weekend al mese, secondo la regola dell'alternanza, insieme al padre, dal venerdì pomeriggio di rientro da scuola e sino alla domenica sera, dopo l'ora di cena, con onere per il padre di prelevarla da scuola al venerdì e di riportarla presso la casa familiare la domenica. Quanto alle visite infrasettimanali, trascorrerà assieme al padre una sera, indicativamente il martedì, e Persona_1 sarà prelevata dal nel pomeriggio intorno alle ore 18,00 presso la casa familiare con CP_1 accompagnamento a scuola l'indomani mattina. trascorrerà insieme a ciascun genitore le festività natalizie e quelle pasquali ad anni Persona_1 alterni, mentre nel periodo estivo, la minore trascorrerà una settimana di vacanza con il padre da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
Tale regolamentazione viene proposta secondo il regime dell'alternanza nell'esclusivo interesse della figlia minore;
4) il Signor , entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, corrisponderà alla IG , a CP_1 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento di un assegno mensile di € 1.500,00 Persona_1
(millecinquecento/00), con bonifico bancario al conto corrente della ricorrente acceso presso
[...]
IBAN: CP_2
[...], importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% (cinquanta percento) delle spese straordinarie contemplate nelle Linee Guida condivise da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza;
5) entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e concedersi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità dei minori validi anche per l'espatrio.
Sulle spese.
Con vittoria di spese e onorari di causa da liquidare in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria ex art. 93 c.p.c.
Pagina 2 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. domandava nei confronti di Parte_1 CP_1
l'affidamento condiviso di (24.4.2009), con collocazione della residenza presso la madre Persona_1 ed assegnazione alla stessa della casa familiare;
la disciplina del diritto di visita come ivi indicato;
che fosse disposto un contributo al mantenimento della minore a carico di nella misura mensile di CP_1
1.500,00 oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
a sostegno delle domande esponeva che la coppia conviveva presso un immobile in comproprietà (95% Urbano e 5% Santoro) sito in
Cinisello Balsamo;
di essere attualmente disoccupata e di aver svolto in passato la professione di estetista;
di essere gravata dal pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare e di un finanziamento per acquisto dell'auto di importo mensile di euro 450,00; che il resistente era titolare di cariche societaria con reddito di circa euro 5.000,00 mensili.
All'udienza del 20.11.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente e la ricorrente dichiarava: io a luglio 2025 mi sono trasferita nella casa di mia nonna perché la convivenza era improseguibile. Abitiamo io e mia nonna. vive nella ex casa familiare, dove ha voluto restare che non vuole uscire di casa, mi dice che non vuole CP_1 Per_1 andare via da lì, io la ragazza la vedo due/tre volte al giorno perché la porto a fare sport, le visite mediche, ecc…. Io lavoricchio, sono estetista e faccio dei lavoretti con parenti ed amici, in un mese prendo 700/850 euro e continuo a pagare le bollette e le spese condominiali della ex casa familiare, mentre il mio compagno paga il mutuo. il mutuo è di circa 1000 euro mensili, lui ha chiuso questa estate il conto cointestato su cui è appoggiato il mutuo;
la casa coniugale è in comproprietà e anche il mutuo è cointestato. Lui faceva bonifici anche importanti sul mio conto perché mi trasferiva contanti e io li prelevavo per darli a lui;
adesso che ci siamo lasciati io non ho più voluto farlo, lui è un serramentista, ha una società sola adesso che si occupa di serramenti, lui ha un reddito mensile di circa 5000 euro. L'assegno unico attualmente è di euro 162 e lo prendo io. Lui da poco tempo, circa un mese, ha preso in gestione un bar, oltre all'attività di serramentista e lascia nostra figlia da sola a casa la sera, cosa su cui io non sono d'accordo. Lui ha finanziamenti, uno da 25.000 euro e un altro mi pare da 35.000 euro. Lui guadagna bene, ma ha le mani molto bucate, infatti si è ricomprato un'altra Porche, ne aveva una anche prima che ha venduto, ma quella di prima era intestata alla sorella.
Alla udienza del 9.12.2025 veniva ascoltata che dichiarava: frequento il Liceo Casiraghi di Sesto, Per_1 frequento la terza superiore, liceo scientifico con potenziamento matematica. Mi piacciono le materie scientifiche, dopo il liceo vorrei frequentare ingegneria. Io oggi vivo nella casa dove sono cresciuta, insieme a mio papà e vorrei rimanere a vivere lì. Vedo mamma tutti i giorni, la chiamo sempre quando esco da scuola. Lei mi porta agli allenamenti di pallavolo che sono tre giorni a settimana e poi c'è anche la partita. A volte vado a casa di mamma anche per il pranzo dopo scuola. In una situazione così confusionaria volevo mantenere un po' di normalità nella mia vita e ho deciso di rimanere a vivere a casa mia. Se potessi avere una bacchetta magica mi piacerebbe poter tornare indietro e che i miei genitori risolvessero questa situazione senza troppo coinvolgermi. I miei rapporti sono buoni anche con il papà. A me mamma manca, molto, anche perché io e lei dormiamo assieme, anche prima dormivamo insieme perché mio papà russa. E quindi la sera mi manca. So che, se vivessi con mamma, comunque papà mi mancherebbe perché tengo ad entrambi.
Il giudice dà atto che piange per tutto il tempo dell'ascolto. Per_1 esce e rientra il legale della ricorrente cui viene riletto il verbale;
alla luce delle dichiarazioni insiste nelle conclusioni Per_1 di cui al ricorso e per l'assegnazione della casa coniugale alla madre e collocamento presso la madre, che si occupa della gestione della figlia.
Pagina 3 *******
Ritenuto che le domande possano trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
La minore (24.4.2009) viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Persona_1
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso.
Il collocamento viene disposto presso la madre, che si occupa in via prevalente della gestione della minore nella quotidianità tenendola con sé per pranzo ed anche accompagnandola a tutte le attività pomeridiane, come riferito da alla udienza del 20.11.2025 e non smentito dalla minore stessa Pt_1 nel corso dell'ascolto.
I rapporti con il non collocatario vengono regolamentati come in dispositivo, al fine di garantire regolarità e continuità al rapporto, stante l'età della minore, a tutela del diritto di alla Per_1 bigenitorialità e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza.
La casa familiare viene assegnata a in quanto genitore collocatario della minore: Il disposto Pt_1 dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, occorre garantire a il mantenimento dell'habitat domestico in cui ha Persona_1 sempre prevalentemente vissuto e dove anche alla udienza del 9.12.2025 ha dichiarato di voler permanere;
il resistente dovrà rilasciarla nel termine di cui in dispositivo.
Quanto agli aspetti economici, osserva il Collegio che, con riferimento alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei
Pagina 4 figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n. 785/2012).
Nel caso di specie, la ricorrente dichiara di lavorare in modo occasionale come estetista, con reddito allegato, ma non documentato, di euro 850 mensili e percepisce euro 162 di assegno unico;
è comproprietaria della casa coniugale, gravata da mutuo di euro 1000; ha un finanziamento in corso per euro 450.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è negativa per euro 440, secondo i redditi che ella allega di avere.
Dall'esame degli estratti conto 2023 emergono versamenti di contanti per 2600 euro complessivi (media mensile 216), finanziamento auto di euro 450 mensili, assegno unico di euro 216 mensili, versamenti di
60.5000 da una delle società del marito (esclusi i bonifici denominati restituzione prestito) per una media mensile di euro 5100 circa.
Dall'esame degli estratti conto 2024 emergono versamenti di contanti per 4100 euro complessivi (media mensile euro 341), finanziamento auto di euro 450 mensili, assegno unico di euro 235 mensili, versamenti di 21.000 da una delle società del marito per una media mensile di euro 1.750 circa.
Dall'esame degli estratti conto sino ad agosto 2025 emergono versamenti di contanti per 2800 euro complessivi (media mensile euro 350), finanziamento auto di euro 450 mensili, assegno unico di euro
160 mensili.
Per età e condizione personale ella appare dotata di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirle il reperimento di maggiori fonti di reddito, utili al sostentamento proprio e della figlia.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente è serramentista ed avrebbe recentemente aperto un bar;
la ricorrente allega che il tenore di vita familiare era molto elevato, con redditi del marito anche di
5000 euro al mese, come testimoniato anche dai bonifici fatti dalla società del resistente sul conto corrente della ricorrente sino al 2023/2024 e dai beni di lusso che egli acquisterebbe.
In particolare, egli avrebbe acquistato ad ottobre 2025 una Porche Macan usata, con 170.000 chilometri, per euro 28.000.
La ricorrente allega in ogni caso che il resistente ha anche molti debiti e in particolare due finanziamenti di euro 25.000 e 35.000.
Pagina 5 Sullo stesso gravano il 50% del mutuo sulla casa coniugale (euro 500 mensili) e gli oneri abitativi per nuova collocazione (non inferiori ad euro 800 mensili, secondo i prezzi di mercato); considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze ha un fabbisogno mensile per soddisfare i bisogni essenziali di almeno 1800 euro, senza contare il rimborso dei due finanziamenti di cui sopra.
Anche il resistente per età e condizione personale appare dotato di piena ed integra capacità lavorativa.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 bis c.c. ivi comprese le esigenze della minore, atteso che mediante il rimborso del 50% del mutuo sulla casa familiare vengono soddisfatte le esigenze abitative di viene determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla Per_1 ricorrente per le causali ivi indicate.
L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dalla ricorrente, che sopporta in via principale gli oneri di mantenimento della minore.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dispone l'affidamento condiviso di (24.4.2009), con collocazione della residenza Persona_1 presso la madre.
II. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo liberi accordi da assumere direttamente con la ragazza;
III. assegna a la casa familiare sita in Cinisello Balsamo, Via Marco Praga n. 4, il resistente la Pt_1 rilascerà entro il 10.1.2026.
IV. con decorrenza dicembre 2025 Pone a carico di l'importo di euro 900,00, da versarsi a CP_1
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre 2025. Pone inoltre a carico di il CP_1
50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e
Pagina 6 informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
V. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per la minore;
VI. Dichiara le spese di lite irripetibili
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025 Il Giudice est.
DI OM
Il Presidente
AR AR
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR AR Presidente dott. DI OM Giudice rel. dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15.5.2025, promosso da
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
RA CE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 17, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Pagina 1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
2) la casa familiare in Cinisello Balsamo (MI), Via Marco Praga n. 4 sarà assegnata alla IG Pt_1 che ivi vi abiterà in uno alla figlia;
3) le decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla istruzione, educazione, alla salute e alla residenza saranno assunte di comune accordo tra i genitori in considerazione delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore;
4) la figlia trascorrerà due weekend al mese, secondo la regola dell'alternanza, insieme al padre, dal venerdì pomeriggio di rientro da scuola e sino alla domenica sera, dopo l'ora di cena, con onere per il padre di prelevarla da scuola al venerdì e di riportarla presso la casa familiare la domenica. Quanto alle visite infrasettimanali, trascorrerà assieme al padre una sera, indicativamente il martedì, e Persona_1 sarà prelevata dal nel pomeriggio intorno alle ore 18,00 presso la casa familiare con CP_1 accompagnamento a scuola l'indomani mattina. trascorrerà insieme a ciascun genitore le festività natalizie e quelle pasquali ad anni Persona_1 alterni, mentre nel periodo estivo, la minore trascorrerà una settimana di vacanza con il padre da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
Tale regolamentazione viene proposta secondo il regime dell'alternanza nell'esclusivo interesse della figlia minore;
4) il Signor , entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, corrisponderà alla IG , a CP_1 Pt_1 titolo di contributo per il mantenimento di un assegno mensile di € 1.500,00 Persona_1
(millecinquecento/00), con bonifico bancario al conto corrente della ricorrente acceso presso
[...]
IBAN: CP_2
[...], importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% (cinquanta percento) delle spese straordinarie contemplate nelle Linee Guida condivise da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza;
5) entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e concedersi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità dei minori validi anche per l'espatrio.
Sulle spese.
Con vittoria di spese e onorari di causa da liquidare in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria ex art. 93 c.p.c.
Pagina 2 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. domandava nei confronti di Parte_1 CP_1
l'affidamento condiviso di (24.4.2009), con collocazione della residenza presso la madre Persona_1 ed assegnazione alla stessa della casa familiare;
la disciplina del diritto di visita come ivi indicato;
che fosse disposto un contributo al mantenimento della minore a carico di nella misura mensile di CP_1
1.500,00 oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
a sostegno delle domande esponeva che la coppia conviveva presso un immobile in comproprietà (95% Urbano e 5% Santoro) sito in
Cinisello Balsamo;
di essere attualmente disoccupata e di aver svolto in passato la professione di estetista;
di essere gravata dal pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare e di un finanziamento per acquisto dell'auto di importo mensile di euro 450,00; che il resistente era titolare di cariche societaria con reddito di circa euro 5.000,00 mensili.
All'udienza del 20.11.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente e la ricorrente dichiarava: io a luglio 2025 mi sono trasferita nella casa di mia nonna perché la convivenza era improseguibile. Abitiamo io e mia nonna. vive nella ex casa familiare, dove ha voluto restare che non vuole uscire di casa, mi dice che non vuole CP_1 Per_1 andare via da lì, io la ragazza la vedo due/tre volte al giorno perché la porto a fare sport, le visite mediche, ecc…. Io lavoricchio, sono estetista e faccio dei lavoretti con parenti ed amici, in un mese prendo 700/850 euro e continuo a pagare le bollette e le spese condominiali della ex casa familiare, mentre il mio compagno paga il mutuo. il mutuo è di circa 1000 euro mensili, lui ha chiuso questa estate il conto cointestato su cui è appoggiato il mutuo;
la casa coniugale è in comproprietà e anche il mutuo è cointestato. Lui faceva bonifici anche importanti sul mio conto perché mi trasferiva contanti e io li prelevavo per darli a lui;
adesso che ci siamo lasciati io non ho più voluto farlo, lui è un serramentista, ha una società sola adesso che si occupa di serramenti, lui ha un reddito mensile di circa 5000 euro. L'assegno unico attualmente è di euro 162 e lo prendo io. Lui da poco tempo, circa un mese, ha preso in gestione un bar, oltre all'attività di serramentista e lascia nostra figlia da sola a casa la sera, cosa su cui io non sono d'accordo. Lui ha finanziamenti, uno da 25.000 euro e un altro mi pare da 35.000 euro. Lui guadagna bene, ma ha le mani molto bucate, infatti si è ricomprato un'altra Porche, ne aveva una anche prima che ha venduto, ma quella di prima era intestata alla sorella.
Alla udienza del 9.12.2025 veniva ascoltata che dichiarava: frequento il Liceo Casiraghi di Sesto, Per_1 frequento la terza superiore, liceo scientifico con potenziamento matematica. Mi piacciono le materie scientifiche, dopo il liceo vorrei frequentare ingegneria. Io oggi vivo nella casa dove sono cresciuta, insieme a mio papà e vorrei rimanere a vivere lì. Vedo mamma tutti i giorni, la chiamo sempre quando esco da scuola. Lei mi porta agli allenamenti di pallavolo che sono tre giorni a settimana e poi c'è anche la partita. A volte vado a casa di mamma anche per il pranzo dopo scuola. In una situazione così confusionaria volevo mantenere un po' di normalità nella mia vita e ho deciso di rimanere a vivere a casa mia. Se potessi avere una bacchetta magica mi piacerebbe poter tornare indietro e che i miei genitori risolvessero questa situazione senza troppo coinvolgermi. I miei rapporti sono buoni anche con il papà. A me mamma manca, molto, anche perché io e lei dormiamo assieme, anche prima dormivamo insieme perché mio papà russa. E quindi la sera mi manca. So che, se vivessi con mamma, comunque papà mi mancherebbe perché tengo ad entrambi.
Il giudice dà atto che piange per tutto il tempo dell'ascolto. Per_1 esce e rientra il legale della ricorrente cui viene riletto il verbale;
alla luce delle dichiarazioni insiste nelle conclusioni Per_1 di cui al ricorso e per l'assegnazione della casa coniugale alla madre e collocamento presso la madre, che si occupa della gestione della figlia.
Pagina 3 *******
Ritenuto che le domande possano trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
La minore (24.4.2009) viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Persona_1
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso.
Il collocamento viene disposto presso la madre, che si occupa in via prevalente della gestione della minore nella quotidianità tenendola con sé per pranzo ed anche accompagnandola a tutte le attività pomeridiane, come riferito da alla udienza del 20.11.2025 e non smentito dalla minore stessa Pt_1 nel corso dell'ascolto.
I rapporti con il non collocatario vengono regolamentati come in dispositivo, al fine di garantire regolarità e continuità al rapporto, stante l'età della minore, a tutela del diritto di alla Per_1 bigenitorialità e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza.
La casa familiare viene assegnata a in quanto genitore collocatario della minore: Il disposto Pt_1 dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, occorre garantire a il mantenimento dell'habitat domestico in cui ha Persona_1 sempre prevalentemente vissuto e dove anche alla udienza del 9.12.2025 ha dichiarato di voler permanere;
il resistente dovrà rilasciarla nel termine di cui in dispositivo.
Quanto agli aspetti economici, osserva il Collegio che, con riferimento alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui la combinato disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbligando i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei
Pagina 4 figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui ai sopracitati articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. n. 785/2012).
Nel caso di specie, la ricorrente dichiara di lavorare in modo occasionale come estetista, con reddito allegato, ma non documentato, di euro 850 mensili e percepisce euro 162 di assegno unico;
è comproprietaria della casa coniugale, gravata da mutuo di euro 1000; ha un finanziamento in corso per euro 450.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è negativa per euro 440, secondo i redditi che ella allega di avere.
Dall'esame degli estratti conto 2023 emergono versamenti di contanti per 2600 euro complessivi (media mensile 216), finanziamento auto di euro 450 mensili, assegno unico di euro 216 mensili, versamenti di
60.5000 da una delle società del marito (esclusi i bonifici denominati restituzione prestito) per una media mensile di euro 5100 circa.
Dall'esame degli estratti conto 2024 emergono versamenti di contanti per 4100 euro complessivi (media mensile euro 341), finanziamento auto di euro 450 mensili, assegno unico di euro 235 mensili, versamenti di 21.000 da una delle società del marito per una media mensile di euro 1.750 circa.
Dall'esame degli estratti conto sino ad agosto 2025 emergono versamenti di contanti per 2800 euro complessivi (media mensile euro 350), finanziamento auto di euro 450 mensili, assegno unico di euro
160 mensili.
Per età e condizione personale ella appare dotata di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirle il reperimento di maggiori fonti di reddito, utili al sostentamento proprio e della figlia.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente è serramentista ed avrebbe recentemente aperto un bar;
la ricorrente allega che il tenore di vita familiare era molto elevato, con redditi del marito anche di
5000 euro al mese, come testimoniato anche dai bonifici fatti dalla società del resistente sul conto corrente della ricorrente sino al 2023/2024 e dai beni di lusso che egli acquisterebbe.
In particolare, egli avrebbe acquistato ad ottobre 2025 una Porche Macan usata, con 170.000 chilometri, per euro 28.000.
La ricorrente allega in ogni caso che il resistente ha anche molti debiti e in particolare due finanziamenti di euro 25.000 e 35.000.
Pagina 5 Sullo stesso gravano il 50% del mutuo sulla casa coniugale (euro 500 mensili) e gli oneri abitativi per nuova collocazione (non inferiori ad euro 800 mensili, secondo i prezzi di mercato); considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze ha un fabbisogno mensile per soddisfare i bisogni essenziali di almeno 1800 euro, senza contare il rimborso dei due finanziamenti di cui sopra.
Anche il resistente per età e condizione personale appare dotato di piena ed integra capacità lavorativa.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 bis c.c. ivi comprese le esigenze della minore, atteso che mediante il rimborso del 50% del mutuo sulla casa familiare vengono soddisfatte le esigenze abitative di viene determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla Per_1 ricorrente per le causali ivi indicate.
L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dalla ricorrente, che sopporta in via principale gli oneri di mantenimento della minore.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dispone l'affidamento condiviso di (24.4.2009), con collocazione della residenza Persona_1 presso la madre.
II. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo liberi accordi da assumere direttamente con la ragazza;
III. assegna a la casa familiare sita in Cinisello Balsamo, Via Marco Praga n. 4, il resistente la Pt_1 rilascerà entro il 10.1.2026.
IV. con decorrenza dicembre 2025 Pone a carico di l'importo di euro 900,00, da versarsi a CP_1
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 e con riferimento al mese di dicembre 2025. Pone inoltre a carico di il CP_1
50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e
Pagina 6 informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
V. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per la minore;
VI. Dichiara le spese di lite irripetibili
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025 Il Giudice est.
DI OM
Il Presidente
AR AR
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