Art. 55.
I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attivita' secondo le direttive stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Al termine del corso i non qualificati sono licenziati, i qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilita'. Alle prove di fine corso presenziera' un tecnico designato dalla Commissione provinciale.
I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attivita' secondo le direttive stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Al termine del corso i non qualificati sono licenziati, i qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilita'. Alle prove di fine corso presenziera' un tecnico designato dalla Commissione provinciale.