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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1212/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Cavalli Giovanni Carlo N^ 6 10138 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004288891000 RADIODIFFUSIONI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004288891000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 12.08.2025 la cartella di pagamento n. 13920250004288891000 a lui notificata in data 13.06.2025 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate
IO, ritenendo la carenza del presupposto impositivo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che premetteva che la cartella di pagamento fosse stata emessa sulla base di un errore del contribuente, ritenuto scusabile. Pertanto, acclarata l'insussistenza del presupposto impositivo, emetteva lo sgravio totale della cartella. Chiedeva volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate IO, che deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il difensore del ricorrente depositava provvedimento di sgravio.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte dell'intervenuto sgravio totale, la Corte non può fare altro che prenderne atto e dichiarare l'estinzione del giudizio.
Essendovi stato un errore – seppur scusabile – del contribuente e dell'immediata attivazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per la risoluzione del problema e non risultando previe istanze rivolte all'Amministrazione Finanziaria finalizzate ad ottenere un annullamento in autotutela, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuto sgravio.
Compensa tra le parti le spese del giudizio. VI Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara
ER
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1212/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Cavalli Giovanni Carlo N^ 6 10138 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004288891000 RADIODIFFUSIONI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004288891000 RADIODIFFUSIONI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 12.08.2025 la cartella di pagamento n. 13920250004288891000 a lui notificata in data 13.06.2025 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate
IO, ritenendo la carenza del presupposto impositivo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che premetteva che la cartella di pagamento fosse stata emessa sulla base di un errore del contribuente, ritenuto scusabile. Pertanto, acclarata l'insussistenza del presupposto impositivo, emetteva lo sgravio totale della cartella. Chiedeva volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate IO, che deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il difensore del ricorrente depositava provvedimento di sgravio.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte dell'intervenuto sgravio totale, la Corte non può fare altro che prenderne atto e dichiarare l'estinzione del giudizio.
Essendovi stato un errore – seppur scusabile – del contribuente e dell'immediata attivazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per la risoluzione del problema e non risultando previe istanze rivolte all'Amministrazione Finanziaria finalizzate ad ottenere un annullamento in autotutela, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuto sgravio.
Compensa tra le parti le spese del giudizio. VI Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara
ER