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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2024, n. 37391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37391 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UT ER, nato a [...] il giorno 13/11/1965 rappresentato ed assistito dall'avv. ER Rotundo - di fiducia avverso la sentenza in data 18/10/2023 della Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento in pubblica udienza;
letta la memoria difensiva (con allegati) datata 22/8/2024 presentata dall'avv. LU SI nell'interesse della parte civile IN LE;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore della arrte civile IN LE, avv. LU SI, che ha concluso riportandosi la conclusioni scritte con le quali ha richiesto ., (1.! l'inammissibilità od il rigetto del ricorso dell'imputato e , , e ha depositato unitamente alla nota spese;
udito il difensore dell'imputato, avv. Lavinia Manti (in sostitu e dell'avv. ER Rotundo), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del rieors . Penale Sent. Sez. 2 Num. 37391 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 10/09/2024 }"/ RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18 ottobre 2023 la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza in data 13 luglio 2018 del Tribunale della medesima città, per la parte che in questa sede interessa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato ER UT in ordine al reato allo stesso ascritto perché estinto per prescrizione, confermando però le statuizioni civili (da liquidarsi in separato giudizio). Il UT era chiamato a rispondere (unitamente a LU LA) di concorso nel reato di appropriazione indebita ex artt. 110, 646 cod. pen. (così riqualificata dal Tribunale l'originaria contestazione di truffa ex art. 640 cod. pen.) ai danni di IN LE ed avente ad oggetto una collezione di orologi di pregio acquistata da quest'ultimo e pagata con assegni risultati contraffatti in quanto recanti una firma apocrifa. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 124 cod. pen. Deduce parte ricorrente l'omessa motivazione sul primo motivo di appello con il quale aveva eccepito l'improcedibilità del reato per tardiva presentazione della querela alla luce del fatto che il reato è contestato nell'imputazione come commesso nel novembre 2009 mentre la querela risulta presentata il 13 aprile 2010. 3. Con memoria difensiva datata 22 agosto 2024 la difesa della costituita parte civile IN LE ha rilevato l'infondatezza della dedotta improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela in quanto il momento della consapevolezza di essere stato vittima di azione truffaldina non può ricollegarsi al mero protesto degli assegni dati in pagamento della merce ricevuta in quanto i contatti tra le parti proseguirono anche in un momento successivo con la finalità di recupero della somma portata dai titoli di credito ovvero di recupero degli orologi ceduti in vendita. A ciò si aggiunge che, pur non essendo necessario essendo già intervenuta la costituzione di parte civile, la predetta persona offesa, previa informazione fornitagli dal Giudice procedente,ha presentato querela per il reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen. nei termini di cui all'art. 12, disp. trans. D.Igs. n. 36/2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato. Occorre, innanzitutto, rilevare che nel caso in esame, nonostante l'intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sussiste ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. un interesse a ricorrere del UT stante il fatto che i Giudici di merito hanno confermato le statuizioni civili. Risulta, poi, che la Corte di Appello. nella sentenza oggi al vaglio di questa Corte Suprenia,non ha affrontato la questione della asserita intempestività della querela che era stata regolarmente proposta nell'originario atto di gravame, limitandosi ad osservare l'incontestabile intervenuta prescrizione del reato. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che le cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. non sono in posizione di indifferente alternatività l'una rispetto alle altre, cosicché una volta accertata la sussistenza di una di esse sarebbe superflua la verifica della sussistenza di una delle altre, precisando, poi, che in caso di contemporanea sussistenza delle cause stesse «il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione» (Sez. . 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372; Sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Rv. 168768). Tale principio non può che essere ribadito in questa sede in quanto è fuor di dubbio che lo stabilire l'eventuale co-presenza della causa estintiva del reato per prescrizione e di quella del difetto della condizione di procedibilità è tutt'altro che indifferente per le parti processuali private, perché ciò produce effetti sulle statuizioni civili con conseguente interesse delle stesse (e, per quel che in questa sede conta, dell'imputato ricorrente) ad avere una decisione sul punto da parte del Giudice al quale la questione era stata legittimamente prospettata. La sentenza impugnata risulta quindi, essere viziata nella parte in cui ha omesso di prendere in considerazione l'eccezione formulata nell'interesse dell'imputato e, per l'effetto, di valutare nell'ottica di cui all'art. 129 cod. proc. pen. qualora la stessa fosse ritenuta fondata, la prevalenza dell'assenza della condizione di procedibilità (sotto il profilo del difetto di querela) rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Per tali ragioni si impone l'annullamento della sentenza stessa atteso che la valutazione della tempestività o meno della querela richiede una valutazione di merito degli elementi emersi in sede dibattimentale, valutazione come tale non effettuabile in sede di legittimità. Competente a decidere quale Giudice di rinvio non potrà che essere che la Corte di Appello di Salerno (individuata ai sensi di legge) e non il Giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen., ciò perché l'annullamento della sentenza impugnata per le ragioni di cui si è detto riguarda direttamente la corretta applicazione di disposizioni di norme di diritto processuale penale la cui soluzione potrà, solo in 7 3 via mediata, produrre effetto sulle disposizioni della sentenza che riguardano l'azione civile. 2. L'annullamento con rinvio della sentenza impugnata non consente allo stato di provvedere sulla richiesta di liquidazione, delle spese formulata dalla parte civile che dovrà essere rimessa alla fase definitiva del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio. Spese della parte civile al definitivo. Così deciso il 10 maggio 2024.
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento in pubblica udienza;
letta la memoria difensiva (con allegati) datata 22/8/2024 presentata dall'avv. LU SI nell'interesse della parte civile IN LE;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore della arrte civile IN LE, avv. LU SI, che ha concluso riportandosi la conclusioni scritte con le quali ha richiesto ., (1.! l'inammissibilità od il rigetto del ricorso dell'imputato e , , e ha depositato unitamente alla nota spese;
udito il difensore dell'imputato, avv. Lavinia Manti (in sostitu e dell'avv. ER Rotundo), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del rieors . Penale Sent. Sez. 2 Num. 37391 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 10/09/2024 }"/ RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18 ottobre 2023 la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza in data 13 luglio 2018 del Tribunale della medesima città, per la parte che in questa sede interessa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato ER UT in ordine al reato allo stesso ascritto perché estinto per prescrizione, confermando però le statuizioni civili (da liquidarsi in separato giudizio). Il UT era chiamato a rispondere (unitamente a LU LA) di concorso nel reato di appropriazione indebita ex artt. 110, 646 cod. pen. (così riqualificata dal Tribunale l'originaria contestazione di truffa ex art. 640 cod. pen.) ai danni di IN LE ed avente ad oggetto una collezione di orologi di pregio acquistata da quest'ultimo e pagata con assegni risultati contraffatti in quanto recanti una firma apocrifa. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 124 cod. pen. Deduce parte ricorrente l'omessa motivazione sul primo motivo di appello con il quale aveva eccepito l'improcedibilità del reato per tardiva presentazione della querela alla luce del fatto che il reato è contestato nell'imputazione come commesso nel novembre 2009 mentre la querela risulta presentata il 13 aprile 2010. 3. Con memoria difensiva datata 22 agosto 2024 la difesa della costituita parte civile IN LE ha rilevato l'infondatezza della dedotta improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela in quanto il momento della consapevolezza di essere stato vittima di azione truffaldina non può ricollegarsi al mero protesto degli assegni dati in pagamento della merce ricevuta in quanto i contatti tra le parti proseguirono anche in un momento successivo con la finalità di recupero della somma portata dai titoli di credito ovvero di recupero degli orologi ceduti in vendita. A ciò si aggiunge che, pur non essendo necessario essendo già intervenuta la costituzione di parte civile, la predetta persona offesa, previa informazione fornitagli dal Giudice procedente,ha presentato querela per il reato di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen. nei termini di cui all'art. 12, disp. trans. D.Igs. n. 36/2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato. Occorre, innanzitutto, rilevare che nel caso in esame, nonostante l'intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sussiste ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. un interesse a ricorrere del UT stante il fatto che i Giudici di merito hanno confermato le statuizioni civili. Risulta, poi, che la Corte di Appello. nella sentenza oggi al vaglio di questa Corte Suprenia,non ha affrontato la questione della asserita intempestività della querela che era stata regolarmente proposta nell'originario atto di gravame, limitandosi ad osservare l'incontestabile intervenuta prescrizione del reato. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che le cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. non sono in posizione di indifferente alternatività l'una rispetto alle altre, cosicché una volta accertata la sussistenza di una di esse sarebbe superflua la verifica della sussistenza di una delle altre, precisando, poi, che in caso di contemporanea sussistenza delle cause stesse «il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione» (Sez. . 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372; Sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Rv. 168768). Tale principio non può che essere ribadito in questa sede in quanto è fuor di dubbio che lo stabilire l'eventuale co-presenza della causa estintiva del reato per prescrizione e di quella del difetto della condizione di procedibilità è tutt'altro che indifferente per le parti processuali private, perché ciò produce effetti sulle statuizioni civili con conseguente interesse delle stesse (e, per quel che in questa sede conta, dell'imputato ricorrente) ad avere una decisione sul punto da parte del Giudice al quale la questione era stata legittimamente prospettata. La sentenza impugnata risulta quindi, essere viziata nella parte in cui ha omesso di prendere in considerazione l'eccezione formulata nell'interesse dell'imputato e, per l'effetto, di valutare nell'ottica di cui all'art. 129 cod. proc. pen. qualora la stessa fosse ritenuta fondata, la prevalenza dell'assenza della condizione di procedibilità (sotto il profilo del difetto di querela) rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Per tali ragioni si impone l'annullamento della sentenza stessa atteso che la valutazione della tempestività o meno della querela richiede una valutazione di merito degli elementi emersi in sede dibattimentale, valutazione come tale non effettuabile in sede di legittimità. Competente a decidere quale Giudice di rinvio non potrà che essere che la Corte di Appello di Salerno (individuata ai sensi di legge) e non il Giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen., ciò perché l'annullamento della sentenza impugnata per le ragioni di cui si è detto riguarda direttamente la corretta applicazione di disposizioni di norme di diritto processuale penale la cui soluzione potrà, solo in 7 3 via mediata, produrre effetto sulle disposizioni della sentenza che riguardano l'azione civile. 2. L'annullamento con rinvio della sentenza impugnata non consente allo stato di provvedere sulla richiesta di liquidazione, delle spese formulata dalla parte civile che dovrà essere rimessa alla fase definitiva del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio. Spese della parte civile al definitivo. Così deciso il 10 maggio 2024.