Ordinanza cautelare 6 marzo 2024
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01194/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Eugenio Lorusso e Michele De Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Prefettura – U.T.G. di Bari;
- Questura di Bari;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo, depositato il 2.11.2023, e ai (primi) motivi aggiunti, depositati il 18.1.2024 :
- del provvedimento proc. n. 504/6G/Area I O.P. – Ufficio di staff, prot. -OMISSIS- del 20 luglio 2023, con il quale il Prefetto di Bari ha revocato al ricorrente la licenza di porto di pistola per difesa personale e, contestualmente, fatto divieto al medesimo ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
- di ogni atto al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto, comunque lesivo, e in particolare, della nota prot. n. -OMISSIS-del 23.5.2023 con la quale la Prefettura di Bari ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento sopra individuato, nonché delle note della Questura di Bari n. -OMISSIS-del 24.2.2023, n.-OMISSIS- del 20.4.2023 e n. -OMISSIS- del 30.6.2023;
quanto ai (secondi) motivi aggiunti, depositati il 13.2.2025 ;
- della nota della Prefettura-U.T.G. di Bari prot. n. -OMISSIS- del 2.12.2024, di diniego della richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato con ricorso introduttivo;
ove occorra ,
- del parere reso dalla Questura di Bari il 23.10.2024 in relazione alla predetta richiesta di annullamento in autotutela;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, ancorché non noti, comunque lesivi degli interessi e diritti del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura – U.T.G. di Bari e della Questura di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2025 il dott. NI SA e uditi i difensori avvocati Felice Eugenio Lorusso e Michele De Palma, per il ricorrente, e l’avvocato dello Stato Piersabino Salvemini, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS--OMISSIS- è titolare di un istituto di vigilanza privata e della relativa autorizzazione all’esercizio ex art. 134 del regio decreto n. 773/1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – di seguito anche solo TULPS).
Con ricorso introduttivo depositato il 2.11.2023 e (primi) motivi aggiunti depositati il 18.1.2024, ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Bari (del 20 luglio 2023), con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale e il divieto di detenzione di armi.
1.1. Con un più recente ricorso per (secondi) motivi aggiunti, depositato il 13.2.2025, ha poi impugnato il diniego dell’Amministrazione alle richieste di annullamento in autotutela del predetto – duplice – provvedimento, deducendo il venir meno dell’unico presupposto su cui fonda l’atto ablativo sulla base della sopravvenuta sentenza della Corte di appello di Bari del 26.6.2024, la quale ha affermato – in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di -OMISSIS- di condanna a 2 mesi e 20 giorni di reclusione – che il ricorrente non è stato autore (ma vittima) del reato di lesioni, dunque, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dello stesso per estinzione del reato a causa della remissione di querela.
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, la Prefettura e la Questura di Bari. L’Avvocatura distrettuale dello Stato, in rappresentanza e difesa delle predette Amministrazioni statali ha depositato documenti, pareri e note concernenti il procedimento per cui è causa.
3. Con ordinanza n. 88/2025 del 13.3.2025, emessa in esito alla discussione dell’istanza cautelare annessa al secondo atto di motivi aggiunti, la Sezione – previo accoglimento della richiesta ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. – ha disposto l’acquisizione al fascicolo di causa della documentazione attestante la definitività della citata sentenza della Corte d’appello. In ottemperanza all’ordine istruttorio, la parte ricorrente ha depositato copia conforme della sentenza in questione, munita dell'attestazione di irrevocabilità.
4. Alla pubblica udienza del 16 settembre 2025, sentite le parti, la causa è stata mandata in decisione.
5. Il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti (depositati il 18.1.2025) sono infondati.
5.1. Con tali mezzi di gravame è stato contestato il provvedimento adottato dalla Prefettura di Bari in data 20.7.2023, con il quale l’Autorità di pubblica sicurezza ha così disposto nei confronti del ricorrente:
“1) SONO REVOCATI (…) la licenza di porto di pistola per difesa personale (…) ed il relativo libretto porto d’armi (…)” ;
“2) È FATTO DIVIETO al predetto, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, per i motivi indicati in premessa” .
Il provvedimento in questione poggia sostanzialmente sui fatti riportati nella sentenza n. -OMISSIS- del 28.4.2023 del Tribunale di -OMISSIS-, con la quale il ricorrente è stato condannato – con pena sospesa – alla reclusione di 2 mesi e 20 giorni, per il reato di -OMISSIS- (art. -OMISSIS- c.p.) nell’ambito di una colluttazione avvenuta l’8 ottobre 2018 presso la sede dell’azienda di cui lui stesso è il titolare. Non a caso, con nota del 23.5.2023, la Prefettura resistente ha dato avvio al procedimento per la revoca della licenza di porto di pistola e contestuale adozione del divieto di cui sopra, proprio in relazione alla condanna subita dal ricorrente e tenuto conto del dato normativo di cui all’art. 43 del TULPS, a mente del quale “La licenza [di portare armi] può essere ricusata (…) a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
5.2. I motivi del ricorso introduttivo sono stati così rubricati:
i) “Violazione ed erronea applicazione di legge: in particolare, violazione e falsa, nonché erronea, applicazione dell'art. 43 T.U.L.P.S. Eccesso di potere: erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; insufficiente ed incongrua motivazione; carenza di istruttoria” ;
ii) “Violazione ed erronea applicazione di legge, sotto ulteriori profili. Violazione e falsa applicazione dell'art. -OMISSIS-” ;
iii) “Violazione ed erronea nonché falsa applicazione di legge, per i profili indicati sub A.1 e A.2. Eccesso di potere nella specie già dedotte nelle epigrafi dei precedenti motivi. Sviamento” ;
iv) “Violazione ed erronea applicazione di legge, anche in riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà, violazione di legge per difetto di motivazione, violazione del legittimo affidamento” ;
v) “Illegittimità diretta e derivata dalla sussistenza dei medesimi vizi, nella specie della violazione e falsa ed erronea applicazione di legge, nonché di eccesso di potere, nelle specie e nelle forme sintomatiche già evidenziate nei precedenti capi/mezzi di gravame” .
Dunque, ad avviso del ricorrente, innanzitutto, sarebbero ravvisabili violazioni di legge ed eccesso di potere per non avere l’Amministrazione considerato come la licenza di porto d’armi fosse strettamente strumentale alla piena esplicazione dell’attività lavorativa del ricorrente, in qualità di titolare della licenza ex art. 134 del TULPS (per l’esercizio dei compiti di vigilanza privata), con conseguente irragionevolezza e contraddittorietà del diniego del porto di armi, per effetto del quale verrebbe meno ogni presidio di sicurezza e serenità nello svolgimento della relativa professione. Inoltre, la Prefettura avrebbe omesso di considerare il disposto dell’art. -OMISSIS-, secondo cui: “La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa” .
Infine, sarebbe mancata una puntuale e complessiva valutazione della personalità del soggetto e, in ogni caso, vi sarebbe difetto di motivazione e violazione del legittimo affidamento.
Su tali presupposti, poi, il ricorrente deduce l’invalidità derivata anche del divieto di detenzione di armi, il quale risentirebbe delle medesime illegittimità censurate rispetto alla revoca del porto d’armi.
5.3. Con motivi aggiunti (propri), depositati il 18.1.2024, il ricorrente ha ulteriormente censurato il provvedimento prefettizio, in specie gli atti presupposti e connessi della Questura di Bari, sotto il profilo della contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta dell’azione amministrativa: l’operato dell’Autorità non sarebbe in alcun modo giustificabile, nella misura in cui, da un lato, ha negato (con il provvedimento gravato) il porto d’armi per la pistola richiamando l’art. 43 del TULPS, dall’altro lato, ha però accordato al ricorrente, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l., il rinnovo della licenza per l’esercizio delle attività di vigilanza privata (provvedimento prot. 167913 del 21.12.2023), senza aver opportunamente considerato come l’art. 134 del TULPS, concernente proprio l’attività di vigilanza, preveda requisiti più stringenti e rigorosi rispetto a quelli previsti per il rilascio del porto d’arma.
6. Così sinteticamente richiamate le doglianze formulate con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti, censure che possono trattarsi congiuntamente attenendo tutte al profilo motivazionale del provvedimento adottato, il Collegio ritiene opportuno, preliminarmente, focalizzare l’attenzione sulla disciplina normativa sostanziale rilevante nella vicenda per cui è causa e rinvenibile, innanzitutto, negli artt. 11 e 43 del TULPS.
6.1. L'art. 11, in materia di autorizzazioni di polizia, prescrive testualmente: «Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione».
6.2. A sua volta, l'art. 43 del TULPS, in materia di armi, così dispone:
«Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi».
6.3. Infine, a mente dell’art. 39 del TULPS, «Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne».
6.4. Sulla base di tale cornice normativa, va rammentato che il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già inclusa nella sfera giuridica del privato, bensì assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 c.p., e ribadito dall'art. 4, comma 1, della l. n. 110 del 1975 (recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi). Ne consegue che il potere di controllo – latamente discrezionale – esercitato al riguardo dall'autorità di pubblica sicurezza si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben potendo quindi essere esercitato in senso negativo sull'istanza dell'interessato, in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al suo rilascio. In altri termini, l’azione amministrativa espletata a fini autorizzatori in materia di armi persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, n. 3590/2016).
7. Nel caso di specie, il provvedimento ablativo adottato dalla Prefettura di Bari – concernente la revoca del porto di pistola per difesa personale nonché il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti – non trova la sua diretta, immediata e automatica ragion d’essere nella sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, con la quale il ricorrente è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione, quanto piuttosto nell’autonoma valutazione che – dei medesimi fatti sottesi alla condanna penale – ha fatto l’Autorità di pubblica sicurezza, così come emerge chiaramente dalle premesse del decreto prefettizio impugnato. Infatti, è stata “la condotta tenuta dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- [a far] venir meno il requisito soggettivo della assoluta affidabilità” , come previsto nell’art. 43 del TULPS sopra testualmente riportato. In altri termini, il provvedimento di revoca e divieto emesso dalla Prefettura di Bari poggia e si giustifica sull’autonoma valutazione operata dall’Autorità di pubblica sicurezza, la quale “esaminati gli atti processuali” , ha rilevato – in senso coerente con le conclusioni del provvedimento giurisdizionale (pur non definitivamente) adottato dal giudice penale di -OMISSIS- – un comportamento violento sulle persone da parte del ricorrente e ha, per l’effetto, ritenuto sussistente un rischio di abuso delle armi da parte del titolare della licenza. In tale valutazione non si rileva un esercizio distorto del potere di cui è attributaria l’Amministrazione, la quale ha invece fatto buon governo delle proprie prerogative, dovendosi rammentare che “il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole” (T.A.R. Calabria, Sez. I, n. 1696/2024).
8. Non coglie nel segno, invece, la difesa di parte ricorrente allorquando pretende di affermare la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva di favore (in termini sostanzialmente coincidenti con quella di un diritto soggettivo) muovendo dalla necessità di garantire e tutelare il pieno svolgimento dell’attività lavorativa del sig. -OMISSIS-. Innanzitutto, non v’è alcuna ragione per ritenere che “La licenza di porto di armi assume quindi una valenza strumentale rispetto alla piena esplicazione di una attività lavorativa che la stessa Prefettura ha concesso a -OMISSIS- di poter svolgere” , atteso che, nel caso di specie, si tratta dell’“amministratore unico” di una società a responsabilità limitata che esercita attività di vigilanza privata. Del resto, non risulta che la ditta in questione abbia mai interrotto, nel periodo in questione, la propria attività lavorativa ed anzi, proprio le valutazioni operate dall’Autorità di pubblica sicurezza – che hanno portato al rinnovo dell’autorizzazione ex art. 134 del TULPS per l’esercizio, da parte della società di cui è amministratore il ricorrente, dell’attività di vigilanza privata – hanno consentito di salvaguardare non solo le esigenze professionali dei dipendenti della ditta in questione ma, ovviamente, anche gli interessi professionali e patrimoniali della stessa società e, dunque, del suo amministratore.
Inoltre, la censura formulata si rivela comunque infondata se analizzata da diversa prospettiva: è del tutto evidente, infatti, che le esigenze lavorative e il connesso “stato di bisogno” al porto d’armi non possono essere invocate per conformare le preminenti valutazioni tecnico-discrezionali in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti soggettivi da accertare in capo al soggetto che richiede una licenza per circolare armato. È vero caso mai il contrario, dovendosi riconoscere una portata certamente recessiva anche alle esigenze lavorative individuali, a fronte di concreti e motivati rischi per l’ordine e la sicurezza pubblici, rischi naturalmente insiti – guardando al caso in scrutinio – nella concessione di un porto d’arma a un soggetto che è stato ritenuto non affidabile. Anche in questo caso, in assenza di valutazioni abnormi, non è scalfibile il potere ampiamente discrezionale esercitato dalla pubblica amministrazione nella cura dei delicati e preminenti interessi pubblici in subiecta materia.
9. Neppure è riscontrabile, poi, alcuna violazione dell’art. -OMISSIS- né tanto meno una contraddittorietà dell’azione amministrativa per avere la Prefettura, dapprima, negato la licenza di porto d’armi, quindi, concesso – a distanza di pochi mesi – il rinnovo dell’autorizzazione per esercitare attività di vigilanza privata ex art. 134 del TULPS.
9.1. Sotto il primo profilo – cioè rispetto all’asserita violazione dell’art. -OMISSIS-, per il quale la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire di per sé motivo di diniego di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa – deve nuovamente valorizzarsi che dalla stessa lettura del provvedimento gravato emerge chiaramente che le valutazioni effettuate dal Prefetto di Bari, pur muovendo dal dato oggettivo della sentenza di condanna di cui è stato destinatario il sig. -OMISSIS-, si sono concretamente incentrate sul requisito della “buona condotta”, ritenuto compromesso non dal mero dato formale della condanna detentiva (con pena sospesa) ma dall’elemento sostanziale della “volontà di colpire taluno con violenza fisica”, così come accertato del giudice penale di -OMISSIS-. Dunque, non è stato posto in essere, in violazione dell’art. -OMISSIS-, un ragionamento per “automatismi” ma è stata tenuta in considerazione proprio la concreta incidenza della condotta sanzionata in relazione agli indefettibili requisiti di buona condotta ed affidabilità nel non abuso di armi richiesti dall’art. 43, ultimo comma, del TULPS. In ogni caso, nel caso di specie, non è stata negata una licenza o un’autorizzazione “per svolgere attività lavorativa” ma una licenza al porto di pistola per nulla imprescindibile per lo svolgimento dell’attività lavorativa del ricorrente, pertanto, la doglianza è comunque inconferente.
9.2. Sotto il secondo profilo va invece posto in rilievo che la censura afferente all’asserita contraddittorietà dell’azione amministrativa è del tutto fuori centro: il ricorrente, infatti, pretende di dimostrare l’illegittimità della revoca del porto d’armi sulla base della (presunta) legittimità del provvedimento, a lui favorevole, di rinnovo dell’autorizzazione ex art. 134 del TULPS, provvedimento che però attiene ad un diverso procedimento amministrativo ed esula completamente dall’odierno thema decidendum. Le valutazioni operate dall’Autorità di pubblica sicurezza nell’ambito di quel distinto procedimento (come del resto nell’ambito di ogni altro diverso procedimento) non hanno alcun rilievo nel presente giudizio. Il ragionamento della difesa attorea si rivela fallace sotto un profilo logico, ancor prima che giuridico: la premessa maggiore da cui muove il ricorrente – ossia la legittimità del diverso atto amministrativo (assunto a parametro di riferimento) – è un punto di partenza del tutto arbitrario, posto che quel provvedimento di rinnovo non è al vaglio del Collegio e che tale circostanza non significa che l’autorizzazione favorevole ricevuta dal ricorrente, pur consolidatasi nel frattempo, sia stata legittimamente adottata. Anche sotto tale profilo, le censure formulate vanno pertanto nettamente disattese.
Concludendo dunque l’esame del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, per tutto quanto sin qui esposto, può affermarsi l’infondatezza tanto dell’uno quanto degli altri.
10. Diversamente, i secondi motivi aggiunti si rivelano fondati.
Come anticipato supra , con il mezzo di gravame notificato il 10 febbraio 2025, il sig. -OMISSIS- è insorto anche nei confronti del provvedimento di diniego assunto dal Prefetto di Bari in riscontro alla richiesta di annullamento, avanzata dal ricorrente, in relazione ai provvedimenti ablatori già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti.
10.1. In particolare, con una prima istanza di riesame, presentata in data 27.6.2024, il ricorrente ha chiesto la revoca del divieto di detenzioni di armi, munizioni e materie esplodenti di cui al decreto del 20.7.2023.
Con una seconda istanza del 17.10.2024, poi, oltre all’annullamento del provvedimento di revoca del porto di pistola, il ricorrente ha chiesto anche – in via diretta – il rinnovo ( rectius : rilascio) della licenza di porto d’armi per difesa personale, sempre in relazione alla sua esposizione a pericolo per l’attività professionale svolta, in qualità di amministratore di società titolare di un istituto di vigilanza privata nonché titolare della relativa autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 134 del TULPS.
Nell’istanza prodotta il 27.6.2024 l’interessato ha rappresentato che, con sentenza n. -OMISSIS- del 26.6.2024, la Corte d’Appello di Bari ha riformato la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- nella parte a lui sfavorevole, di condanna per il reato di lesioni, dichiarando il reato estinto.
10.2. Avendo poi ricevuto, con atto del 2.12.2024, il diniego alle predette istanze di annullamento e riesame, il ricorrente ha contestato l’azione amministrativa deducendo, con un primo gruppo di censure, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di istruttoria, violazione del principio del tempus regit actum , contraddittorietà, violazione dei principi di trasparenza e di tutela del legittimo affidamento del privato, irrazionalità manifesta nonché violazione ed errata applicazione degli artt. 11 e 43 del TULPS e 3 della l. n. 241/1990.
10.3. Con un secondo motivo, poi, ha dedotto la disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa l’Autorità prefettizia avendo rilasciato al figlio del ricorrente – coinvolto nella medesima vicenda penale – la licenza di porto d’armi proprio alla luce del nuovo accertamento fattuale operato dal giudice penale di appello. Infine, sotto un diverso, concorrente profilo, è stata dedotta l’illegittimità del diniego anche in relazione al rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di guardia zoofila conseguita (nuovamente) dal ricorrente in data 14.10.2024.
11. Ritiene il Collegio che le censure formulate siano favorevolmente apprezzabili.
In primo luogo, deve evidenziarsi che è agli atti del giudizio la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Bari (munita anche di attestazione di irrevocabilità), con la quale è stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti del sig. -OMISSIS--OMISSIS- per il reato di -OMISSIS-. Peraltro, la medesima pronuncia del giudice penale di secondo grado ha anche fornito una diversa (se non proprio opposta) ricostruzione della vicenda penale che aveva portato, in primo grado, alla condanna a 2 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di -OMISSIS-; nelle motivazioni della sentenza, infatti, è stato ben evidenziato che “Chi riporta -OMISSIS-ricollegabili alle denunciate condotte delle parti civili sono gli imputati [tra cui proprio il ricorrente] ” , pertanto, l’accertamento processuale effettuato dal giudice di prime cure è risultato totalmente riscritto in sede di appello.
A fronte di tale rinnovato quadro fattuale, l’Autorità di pubblica sicurezza ha condotto un procedimento del tutto carente sotto il profilo istruttorio, per poi giungere a conclusioni oggettivamente incomprensibili: si legge, infatti, nel provvedimento gravato con i secondi motivi aggiunti che “non si ravvisano motivi per discostarsi dal precedente provvedimento, essendo tuttora pendente il ricorso avverso il predetto provvedimento presso il TAR Puglia e non disponendo, su parere conforme della Questura di Bari, di nuovi ed ulteriori elementi di valutazione al riguardo” .
Ad avviso del Collegio, tale inciso – in uno con le risultanze emerse agli atti del fascicolo di causa e con il contenuto, sopra richiamato, della citata sentenza della Corte di Appello di Bari – è sufficiente ad evidenziare con nitore l’eccesso di potere in cui è incorsa la Prefettura resistente nell’ambito del procedimento di secondo grado attivato ad istanza dell’interessato. Il venir meno dell’unico presupposto giuridico-fattuale su cui fonda il pregresso provvedimento di revoca del porto d’armi e divieto di detenzione delle stesse, ossia la sentenza di condanna per -OMISSIS-(peraltro con un diverso accertamento giudiziale dei fatti penalmente rilevanti), è stato del tutto pretermesso dalla Prefettura e dalla Questura resistenti. Risultano, dunque, accertati ex actis i lamentati vizi di deficit istruttorio e di motivazione, atteso che il riesame del provvedimento di primo grado si è svolto nella totale omessa valutazione delle rinnovate risultanze fattuali che hanno radicalmente mutato i presupposti che avevano giustificato (e legittimato) l’adozione della revoca del porto d’armi e del diniego di detenzione delle stesse.
11.1. Del pari fondate risultano anche le censure proposte con il secondo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta, in particolare, disparità di trattamento: anche in tal caso emergono patenti indici di eccesso di potere laddove si consideri che le stesse risultanze processuali di cui alla sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Bari sono state opportunamente considerate e valutate in due analoghi procedimenti amministrativi – l’uno finalizzato al nuovo rilascio del porto d’armi a favore del figlio del ricorrente (coinvolto nella medesima vicenda penale del padre), l’altro finalizzato all’autorizzazione per l’esercizio delle funzioni di guardia giurata volontaria zoofila da parte dello stesso ricorrente – mentre sono state, come già ricordato, inspiegabilmente pretermesse nel procedimento de quo .
12. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, mentre vanno respinti sia il ricorso introduttivo che i primi motivi aggiunti (ossia quelli depositati il 18.1.2025), devono essere accolti i secondi motivi aggiunti (depositati il 13.2.2025), con annullamento della nota della Prefettura di Bari prot. n. -OMISSIS- del 2.12.2024 e conseguente riedizione del potere da parte dell’Amministrazione ai fini dell’attualizzazione del giudizio di affidabilità del ricorrente all’uso delle armi, anche alla luce della riforma, in sede di appello, della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-. La peculiarità della vicenda, chiaramente condizionata dal contrasto di pronunce del giudice ordinario (di primo e di secondo grado) con evidenti ripercussioni sulle motivazioni a sostegno dell’azione posta in essere dall’Autorità di pubblica sicurezza, nonché la sostanziale, reciproca soccombenza delle parti in causa, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati il 18.1.2025;
- accoglie i motivi aggiunti depositati il 13.2.2025 e, per l’effetto, annulla la nota della Prefettura di Bari prot. n. -OMISSIS- del 2.12.2024;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente nonché gli altri soggetti fisici o giuridici indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RI IG, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
NI SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI SA | RI IG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.