CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/11/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
RI IL PA PRESIDENTE
LI EL CONSIGLIERA
TE IS CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 258 /2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Riccardo Ruffini per procura allegata al ricorso.
appellante
CONTRO
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv.
EN NO per procura allegata alla comparsa di costituzione. appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello in data 23.8.2024
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione in data 8.11.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova, in data 18.3.2021, ha Parte_1 esposto:
- di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_1
(attiva nel commercio di prodotti alimentari) senza formalizzazione e
[...] in virtù di accordi verbali che prevedevano - oltre alla cessione per euro
60.000,00 dell'azienda e del “pacchetto clienti” della Nuova Garaventa s.r.l. di cui il ricorrente era amministratore e socio di maggioranza - la sua assunzione a tempo indeterminato con mansioni di responsabile di magazzino;
- di avere prestato l'attività lavorativa dal 1.3.2020 al 27.7.2020 con mansioni di impiegato/addetto al magazzino e compiti anche di approvvigionamento, secondo le specifiche direttive impartite dai fratelli
; CP_1
- di avere ricevuto la retribuzione mensile pattuita, pari a euro 3.000,00, per soli quattro mesi;
- di essere stato verbalmente licenziato dal socio nel corso Controparte_1 di una discussione avvenuta in data 27.7.2020, a seguito della sua richiesta di regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Il ricorrente ha quindi chiesto in via principale l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento nel 1^ livello CCNL Terziario, e la declaratoria di inefficacia del recesso, con la condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno o in subordine al riconoscimento delle tutele obbligatorie, con espressa riserva di agire in separato giudizio per il pagamento delle differenze retributive e la regolarizzazione contributiva.
Si è costituita la ha chiesto la reiezione del ricorso, contestando CP_1
l'esistenza di qualsiasi cessione di azienda o costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e assumendo che il ricorrente aveva svolto in maniera del tutto autonoma solo l'incarico di procurare clienti e ordini di acquisto, compensato in via anticipata con il pagamento in contanti dell'importo di euro 15.000,00 (in due diverse tranches, come da quietanze prodotte).
La società ha, poi, negato che il rapporto si sia risolto a causa del recesso verbale allegato nel ricorso, deducendo che era stato il a cessare Pt_1
l'attività di raccolta degli ordini, alla fine di luglio 2020, dopo essersi visto respingere la richiesta di ulteriori compensi rivolta a CP_1
2
Il Tribunale, tentata la conciliazione e sentiti i testimoni, ha respinto il ricorso con sentenza n. 335 del 13.5.2024.
Avverso la decisione propone appello e l'appellata Parte_1 resiste proponendo appello incidentale in punto spese di lite.
La Corte ha esperito tentativo di conciliazione e ha acquisito gli atti del procedimento civile in corso tra Nuova Garaventa in merito alla CP_1 dedotta cessione dell'azienda. All'udienza del 23 ottobre 2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- in assenza di prova scritta del contratto di lavoro subordinato e delle relative vicende, tra cui il recesso dell'asserito datore di lavoro, l'onere probatorio sul punto, gravante sul ricorrente, non era stato assolto;
- dal compendio in atti, ossia le conversazioni whatsapp prodotte con il ricorso e le deposizioni testimoniali, non emergevano elementi sufficienti a dimostrare la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dal a Pt_1 favore di non evidenziandosi alcuno degli indici a riguardo CP_1
(mansioni assegnate, direttive, vincoli di orario e di giorni di presenza, compenso);
- ciò rendeva infondata ogni altra domanda proposta dal ricorrente in causa, in particolare non potendosi provvedere ad alcuna tutela avverso il licenziamento asseritamente intimato per difetto di qualsiasi presupposto anche di un ipotizzabile recesso datoriale.
2. Con l'appello principale, censura la sentenza Parte_1 lamentando, in particolare, che il giudice avrebbe erroneamente negato la natura subordinata del rapporto di lavoro, omettendo anche di offrirne una diversa qualificazione e di prendere posizione sull'infondata eccezione di circa l'esistenza di un rapporto di lavoro “atipico” di CP_1 procacciamento di affari, con una valutazione parziale e non corretta delle
3
prove documentali e delle risultanze testimoniali in atti.
2.1 L'appello non merita accoglimento, atteso che le domande relative all'asserito licenziamento verbale, non esaminate dal Tribunale perché ritenute assorbite dall'infondatezza del presupposto della natura subordinata del rapporto e riproposte con l'impugnazione, sono comunque infondate.
Nel ricorso introduttivo l'appellante ha allegato che l'estromissione verbale dall'azienda da parte del titolare sarebbe avvenuta Controparte_1 nel corso di un colloquio del 27.7.2020, quale reazione alla propria richiesta di regolarizzazione del rapporto. La società ha negato la circostanza, deducendo che sarebbe stato invece il a cessare l'attività di Pt_1 procacciamento ordini alla fine di luglio 2020, per iniziare di lì a poco una nuova attività alle dipendenze di altra società e contestualmente riprendere sin dal successivo mese di agosto 2020 l'attività con la Nuova Garaventa;
la società ha altresì eccepito che con lettera del 21 gennaio 2021 era stato intimato al per l'ipotesi di ritenuta subordinazione del rapporto, Pt_1 licenziamento scritto per mancanza di attività e posti cui adibirlo e detto licenziamento non era stato impugnato.
In fatto, va innanzitutto rilevato che l'appellante non ha provato il dedotto licenziamento orale del 27.7.2020, specificamente contestato dalla società, atteso che nessuno dei testimoni ha confermato la versione attorea e tutti coloro che sono stati interrogati sul punto hanno riferito di non essere informati sulle modalità di conclusione del rapporto.
In ogni caso si osserva che, anche a ritenere inefficace l'asserito licenziamento verbale, l'unica conseguenza configurabile, stante la valida risoluzione del rapporto intervenuta con il licenziamento intimato in forma scritta il 21.1.2021 e non impugnato, sarebbe il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito dall'appellante per la perdita delle retribuzioni nell'arco temporale compreso fra i due licenziamenti (Cass. 18552/2024).
Tale danno, tuttavia, non è stato specificamente allegato né tantomeno provato e sono, invece, emersi elementi di segno contrario, idonei ad escludere l'esistenza di un pregiudizio economico nel periodo in questione.
4
Lo stesso ha, infatti, dedotto di avere reperito una nuova Pt_1 occupazione nel settembre 2020, essendo stato assunto alle dipendenze di altra società ( . E', inoltre, accertato che già nel mese di agosto Parte_2
2020 l'appellante aveva ripreso a svolgere la propria attività lavorativa anche per la Nuova Garaventa, di cui lo stesso era socio di maggioranza e amministratore unico (cfr. visura storica in atti). Di ciò si trae conferma dalle risultanze del giudizio civile - acquisite nel presente procedimento nell'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 437 c.p.c. e utilizzabili quali prove atipiche - nel quale si è accertato, con statuizione del Tribunale nella sentenza n. 222/2024 sul punto passata in giudicato, che nel periodo in questione la Nuova Garaventa era operativa e che le merci fornite a detta società da parte di nel corso del mese di agosto 2020, per un CP_1 importo complessivo di euro 6.825,73 (cfr. fatture prodotte sub n. 7 dall'appellata, con riferimenti alle date dei relativi trasporti), erano state personalmente ritirate dal nel magazzino della stessa Pt_1 CP_1
Le pretese dell'appellante, relative al recesso, sono pertanto infondate per la ragione più liquida appena esposta.
2.2 Ne consegue la reiezione dell'appello, non sussistendo un autonomo interesse del alla pronuncia sul merito in relazione alla sola Pt_1 domanda di mero accertamento della natura subordinata del rapporto, attesa la formulazione di un'espressa riserva di agire in un futuro giudizio per il pagamento delle differenze retributive e la regolarizzazione contributiva.
Secondo la consolidata giurisprudenza, l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere al momento della decisione
(Cass. S.U. 25278/2006), “richiede non solo che si debba accertare una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire.
Ne discende che non sono proponibili azioni autonome di mero
5
accertamento di fatti che, pur giuridicamente rilevanti, nondimeno costituiscano mere frazioni della fattispecie costitutiva di un diritto, suscettibile di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (cfr. Cass.
n. 2051 del 2011, n. 15355 del 2010” (così da ultimo Cass. 30584/2021).
L'assenza di altre domande inerenti la lesione concreta e attuale di un diritto, sul presupposto della natura subordinata del rapporto di lavoro, determina il difetto attuale dell'interesse dell'appellante alla decisione sul punto.
3. L'appello incidentale della società appellata, in merito all'erronea compensazione delle spese del giudizio di primo grado, è infondato.
Sono infatti ravvisabili ragioni di compensazione delle spese di lite - che nel testo risultante dalle modifiche dell'art. 92 c.p.c. introdotte dal d. l. n.
132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - non sono più limitate alla assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza - in considerazione dei margini di incertezza nell'accertamento e qualificazione delle vicende del rapporto di lavoro del connessi al complessivo contesto negoziale nel quale lo Pt_1 stesso si inserisce e alla gestione verbale e non formalizzata di detti rapporti ad opera di entrambe le parti.
4. Va disattesa, infine, anche la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in relazione al mancato svolgimento di uno specifico motivo di doglianza sul licenziamento, atteso che, trattandosi di questione non esaminata dal Tribunale perché assorbita dalla qualificazione autonoma del rapporto di lavoro, la riproposizione della domanda, idonea ad evitare il passaggio in giudicato, non costituisce condotta processuale connotata da dolo o colpa grave o comunque suscettibile di assumere rilievo ai fini dell'applicazione della norma.
5. Per le ragioni esposte devono essere respinti entrambi gli appelli, con la correzione della motivazione come sopra indicata, e pare equa la compensazione delle spese del presente grado in considerazione dell'esito del giudizio e delle ragioni già esposte al punto 3. che precede.
6
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico di entrambe le parti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge entrambi gli appelli;
compensa le spese del presente grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico di entrambe le parti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso all'udienza del 23/10/2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
TE IS RI IL PA
7