CASS
Sentenza 29 luglio 2020
Sentenza 29 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/07/2020, n. 23151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23151 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN RO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 20/01/2020 del Tribunale di Catanzaro letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere, Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente ai reati di cui agli artt. 326 e 323 cod. pen. e per il rigetto del ricorso nel resto;
uditi i difensori, Avv. Guido Contestabile e Mirna Raschi, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/1/2020 il Tribunale di Catanzaro ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 12/12/2019, con cui è stata applicata nei confronti di IN RO la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di intestazione fittizia ex art. 512-bis cod. pen. (capo A-bis 3), di violazione del segreto di ufficio in concorso ex artt. 110, 326, comma terzo, A Penale Sent. Sez. 6 Num. 23151 Anno 2020 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 16/07/2020 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen. (capo A-bis 4), di abuso di ufficio in concorso, di cui agli artt. 110, 323 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen. (capo A-bis 5). 2. Ha proposto ricorso il IN tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari con riferimento a tutti i reati contestati. Il Tribunale non aveva valutato deduzioni difensive e documentazione prodotta in sede di riesame in merito alla necessità di verificare indiziariamente: 1) che la provvista per l'acquisizione della società provenisse dal ricorrente e avesse origine illecita, 2) che fosse configurabile il concorso del IN nel reato di rivelazione di segreto di ufficio e in quello di abuso di ufficio, occorrendo a tale fine una specifica condotta di determinazione o istigazione, 3) che fosse ravvisabile il pericolo concreto sotteso alla rivelazione della notizia coperta da segreto, a fronte del fatto che in realtà era stato già esercitato il diritto di accesso ai documenti, 4) che fosse ravvisabile la produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, quale momento consumativo del delitto di abuso di ufficio, peraltro in assenza della violazione di prescrizioni formative e a fronte di una condotta del pubblico ufficiale AS risoltasi nel fornire risposte interlocutorie, e non tradottasi né in un provvedimento illegittimo né in ingiustificato differimento della trattazione della pratica. Indebitamente il Tribunale aveva ritenuto che il AS non si fosse limitato a rivelare notizie, ma si fosse avvalso delle stesse nel tentativo di influenzare i tempi della procedura e consentire all'Avv. LL, agente nell'interesse del IN, di munirsi di documentazione strumentale a censurare il provvedimento interdittivo, per consolidare il rapporto difensivo con il IN e consentire a costui di sottrarsi alla misura ablativa, peraltro nel quadro di un intendimento riferibile all'MI LL e non al IN. Rileva il ricorrente che altrettanto indebitamente il Tribunale aveva ravvisato la finalità di agevolare l'associazione mafiosa, facendo riferimento alla volontà del LL di favorire la locale di `ndrangheta capeggiata da US IG e la famiglia Piromalli-Molè, in rapporto all'origine dell'incarico, conferito dal US, e di assicurare l'operatività nel settore degli appalti della società del IN, accrescendo la platea dei soggetti riconoscenti verso il US. Ma in realtà rispetto al capo A-bis 3) non era stata ravvisata l'aggravante, contestata solo con riguardo all'abuso di ufficio e alla rivelazione di segreto di ufficio, peraltro senza che il Tribunale avesse dato conto della finalità direttamente perseguita, secondo quanto ritenuto necessario dalle Sezioni unite nella recente sentenza Chioccini del 13 dicembre 2019, mentre erano state formulate valutazioni incongrue e contraddittorie in ordine al tema dell'esistenza di una compagine mafiosa. 2 Il Tribunale nel complesso si era limitato ad una elencazione descrittiva degli elementi senza fornire una valutazione critica della congruenza degli elementi indizianti. Inoltre aveva fornito valutazioni apodittiche in ordine al significato attribuibile a talune conversazioni intercettate, per lo più intercorse tra terzi, di cui non era stata sondata l'effettiva valenza. In ordine alla configurabilità della finalità elusiva, a sostegno del reato di intestazione fittizia, erano stati valorizzati elementi generici e privi di idoneità rappresentativa, a fronte del fatto che il IN era stato assolto a suo tempo dall'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa e che generiche e non collocate nel tempo erano le dichiarazioni dei collaboratori SI e RO, non risultando elementi per affermare l'intraneità del ricorrente alla cosca Piromalli. Non era stata debitamente inquadrata la conversazione del 2017 riguardante la c.d. pratica, che avrebbe interessato il IN e GE NI, e indebitamente era stato desunto che il IN fosse stato raccomandato al LL dal US. Apodittiche risultavano le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata circa il fatto che i dialoghi intercettati comprovassero la consapevolezza da parte del ricorrente dei delitti contestati, pur in assenza di una reale capacità dimostrativa. Di qui l'estraneità del ricorrente ai reati di violazione del segreto e di abuso di ufficio e l'inconfigurabilità del delitto di intestazione fittizia. Ribadisce il ricorrente la censura incentrata sulla mancanza di una valutazione critica degli elementi, solo apoditticamente rappresentati. Quanto al profilo cautelare il ricorrente, richiamata la motivazione sul punto del provvedimento impugnato, sottolinea che era stata eccepita la mancanza dei presupposti di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e che era stata prospettata la possibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e segnala che era stata posta in evidenza la non configurabilità del pericolo di fuga a fronte della presentazione spontanea in data 27/12/2019, essendo peraltro non ravvisabile pericolo di inquinamento probatorio. 3. Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha presentato motivi nuovi. 3.1. Con il primo motivo con riguardo alla contestata violazione dell'art. 512-bis cod. pen. ribadisce la necessità della prova della provenienza delle risorse finanziarie dal soggetto che vuole schermare l'investimento nel quadro di una fattispecie incentrata sulla componente decettiva e sulla finalità elusiva, rispetto alla quale non basta la generica disponibilità. 3 La ricostruzione proposta dai giudici di merito contrasta con il fatto che il IN, quando aveva ceduto le quote al figlio, non aveva subito alcuna interdittiva antimafia ed anzi nel 2011 era titolare di Ecoservizi che aveva cospicuo fatturato. Inoltre era stata segnalata la titolarità di immobili e l'assenza di atti dispositivi di beni societari, oltre che la connpresenza di ulteriori compagini societarie attive. 3.2. Con il secondo motivo, con riguardo alle altre contestazioni, ribadisce la natura del reato di cui all'art. 326 cod. pen. segnalando che la rivelazione che in una determinata seduta sarebbe stata trattata la pratica della MC LL e che il IN era stato riabilitato era priva di lesività, anche solo potenziale. Era inoltre mancata la valutazione della condotta istigatrice dell'extraneus, in assenza di elementi indicativi del concorso morale del ricorrente. Si contesta inoltre l'assunto, posto a base della ipotesi di abuso di ufficio, che il colonnello AS si fosse prodigato per allungare i tempi, a fronte del dato documentale attestante che l'istruttoria era stata completata in data 8/10/2018, ad appena sei giorni di distanza dalla captazione telefonica. Nel caso di specie non era ravvisabile alcun comportamento illecito del pubblico ufficiale in termini di ingiustizia della condotta per contrasto con disposizioni di legge, o del vantaggio, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo. Era inoltre assente il dolo specifico, anche in ragione della legittimità dell'atto. 3.3. Con il terzo motivo, riguardante l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, incerto e farragginoso risultava il ragionamento del Tribunale, che aveva evidenziato aspetti apodittici circa la consapevolezza del ricorrente che il coindagato LL avrebbe agevolato il locale di ‘ndrangheta facente capo a IG US, ciò muovendo dal rilievo che US avrebbe caldeggiato la nomina del LL per risolvere le problematiche del IN. Ma l'illogicità dell'assunto è attestata dal fatto che l'aggravante non era stata contestata in relazione al reato di intestazione fittizia e che indebitamente il Tribunale aveva rilevato che era irrilevante la sussistenza di una compagine criminale di riferimento, affermazione contraddetta dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, essendo peraltro insufficiente la mera accettazione della portata agevolatrice della condotta ed occorrendo che il dolo sia indirizzato verso la produzione della agevolazione. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le deduzioni riguardanti la gravità indiziaria relativa al delitto di intestazione fittizia di cui all'art. 512-bis cod. pen. sono inammissibili, perché si risolvono in un diverso apprezzamento del merito e risultano comunque in parte generiche e in parte manifestamente infondate. 1.1. Va invero rimarcato che il Tribunale ha dato rilievo alle vicissitudini della società Ecotrasporti s.r.I., relativamente alla quale il IN ha dapprima trasferito le quote in gran parte al figlio e in piccola parte alla fidanzata di quest'ultimo e poi ha trasferito le quote di pertinenza del figlio a tale AB GI, indicato come amministratore, in concomitanza con il mutamento del nome in MC LL s.r.l. e con il trasferimento della sede a Teramo. Sta di fatto che in tale quadro è stato segnalato come il AB fosse il fratello di uno dei legali del IN e soggetto del tutto ignaro di problematiche societarie, essendo stato inserito quale mero prestanome. Inoltre il Tribunale ha anche sottolineato come il vero dominus della società fosse sempre stato il ricorrente, il quale aveva provveduto direttamente a trasferire somme sul conto del AB e in alcune conversazioni aveva rappresentato la società come cosa propria, da un lato manifestando l'intendimento di fare un lavoro con MC LL (pag. 6 dell'ordinanza impugnata) e dall'altro prospettando l'intenzione di sostituire come amministratore il AB con la fidanzata del figlio (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 1.2. Ed ancora il Tribunale ha sottolineato come tale operazione di intestazione fittizia fosse riconducibile all'intento elusivo di schermare la titolarità della società, onde sottrarla al rischio di applicazione di misure di prevenzione. In tale ottica ha rilevato che il IN aveva già in passato subito una confisca di una società, che lo stesso era inoltre indicato come soggetto contiguo alla cosca Piromalli/Molé, e che la società Ecotrasporti nell'ottobre 2016 era stata esclusa dallo svolgimento di attività occasionali nell'ambito portuale e aveva inoltre subito l'interdittiva antimafia. A fronte di ciò il ricorrente ha ribadito assertivamente argomenti già vagliati, come quello incentrato sulla necessità della prova della provenienza dell'investimento dal soggetto che intenda schermare e della natura illecita dei proventi: ma in realtà il Tribunale ha nitidamente dato conto dell'orientamento secondo cui non è necessaria la verifica della provenienza illecita delle somme (sul punto Sez. 2, n. 28300 del 16/4/2019, Russo, Rv. 276216), e ha inoltre debitamente motivato sull'ulteriore profilo della provenienza dell'investimento da chi abbia l'intento elusivo (Sez. 6, n. 26931 del 29/5/2018, Cardamone, Rv. 273419), rilevando come gli esborsi fossero riferibili specificamente al IN, secondo quanto già in precedenza sottolineato, fermo restando che non è in 5 discussione il ruolo di prestanome del AB e che neppure il figlio del ricorrente, cui originariamente era stato trasferito il 93% delle quote, ha fornito specifiche indicazioni in merito all'impiego di proprie legittime disponibilità finanziarie, peraltro non ascrivibile neppure al AB (sul punto Sez. 6, n. 5231 del 12/1/2018, Polverino, Rv. 272128). Quanto alla finalità elusiva, il ricorrente non si è specificamente confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, avendo prospettato argomenti volti ad una diversa valutazione di merito, senza peraltro contrastare specificamente l'analisi incentrata sul concreto contesto operativo, caratterizzato dalla confisca già subita dal IN e dall'interdittiva antimafia adottata nei confronti della Ecotrasporti s.r.I., prima del mutamento della compagine societaria, della denominazione e della sede, con il cruciale ruolo di prestanome assunto dal AB, in relazione ad iniziative assunte direttamente dal ricorrente. Sono peraltro generici i riferimenti ad ulteriori beni e cespiti rientranti nella disponibilità del IN, trattandosi di verificare la configurabilità di uno specifico intento elusivo con riguardo alla società Ecotrasporti, a fronte del fatto che il IN veniva indicato come contiguo a cosche di 'ndrangheta e che per questo già era stata adottata l'interdittiva antimafia nel 2016. Quanto alla connotazione decettiva della condotta, la stessa deve ritenersi assorbita dal carattere fraudolento dell'intestazione a terzi, non corrispondente a sottostanti fatti di rilievo economico-patrimoniale, ma avente esclusiva finalità elusiva. 2. Con riguardo alle ulteriori contestazioni i motivi di ricorso sono sostanzialmente fondati. 2.1. Relativamente al delitto di cui all'art. 326 cod. pen., deve in primo luogo rilevarsi che il Tribunale ha ritenuto di poter desumere la rivelazione di notizie riservate dai colloqui intercorsi tra l'Avv. LL e il colonnello AS, che doveva occuparsi della pratica relativa all'interdittiva antimafia relativa alla MC LL s.r.I., avente sede a Teramo. Ed invero nel corso di quei colloqui, secondo quanto ricostruito dal Tribunale, il AS, al di là delle informazioni già acquisite dall'interessato attraverso la richiesta di accesso agli atti, aveva rivelato taluni atti inerenti alla pratica riguardante la società del IN e soprattutto gli interna corporis, avendo in particolare segnalato non solo la data delle riunioni ma specificamente la dialettica interna al gruppo che si stava occupando della pratica, avendo rivelato che particolare attenzione aveva destato il fatto che il AB fosse risultato un mero prestanome (pag. 13 del provvedimento impugnato). 6 Tale rivelazione risulta di per sé connotata da idoneità offensiva, in quanto tale da rappresentare atti e valutazioni in una fase critica, anteriore a quella della formulazione delle decisioni finali, e dunque idonea a porre in pericolo il bene costituito dal buon andamento della P.A. Tuttavia va rimarcato come il fatto non sia sussumibile nella contestata ipotesi di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen. Sul punto deve sottolinearsi che ricorre la fattispecie prevista dal terzo comma «quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione» (Sez. 6, n. 4512 del 21/11/2019, dep. 2020, Mangani, Rv. 278326; Sez. 6, n. 9409 del 9/12/2015, dep. 2016, Cerato, Rv. 267273). Nel caso di specie il Tribunale ha del tutto apoditticamente affermato che il pubblico ufficiale si era avvalso della notizia indebitamente appresa, nel tentativo di influenzare attivamente i tempi della procedura e consentire all'Avv. LL di munirsi di documentazione strumentale a censurare il provvedimento interdittivo, ciò che tuttavia non ha formato oggetto di alcuna specifica analisi, in relazione al contenuto della notizia disvelata e al fatto di essersene il pubblico ufficiale avvalso in ragione del suo valore. Ed invero, come si avrà modo di ribadire, non risulta alcuna concreta attività funzionale al ritardo delle determinazioni prefettizie e neppure è dato comprendere a quale tipo di iniziative difensive corrispondesse la rivelazione delle notizie riservate, di cui si è fatta menzione. Ne discende che è ravvisabile la gravità indiziaria in ordine all'ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell'art. 326 cod. pen. ascrivibile al AS, con il concorso di chi lo aveva in tal senso istigato, cioè l'Avv. LL e, secondo quanto non illogicamente ritenuto dal Tribunale, lo stesso IN, il quale era fra l'altro presente in occasione di una delle conversazioni del LL con il AS, a dimostrazione della concertazione dell'azione, volta ad ottenere risultati attraverso il contatto con il AS. 2.2. Quanto poi al delitto di abuso di ufficio, addebitato al AS, su istigazione del LL e dunque, secondo quanto rilevato, anche del IN, va rimarcato come ancora una volta del tutto apoditticamente sia stato dato conto di un'attività del AS volta a ritardare l'esito della procedura a vantaggio del IN, sulla base delle sollecitazioni in tal senso rivoltegli dal LL. In realtà dalle conversazioni riportate nel provvedimento impugnato risulta solo una generica disponibilità del AS e soprattutto non emerge alcun elemento dal quale possa desumersi che effettivamente il AS si fosse adoperato nel senso indicato, quando il ricorrente ha sottolineato il breve lasso di 7 tempo intercorso tra la conversazione intercettata e la relazione ascrivibile al AS e comunque il breve lasso di tempo intercorso fino al provvedimento finale, comunque contrario agli auspici del IN. In tale quadro deve rilevarsi che è del tutto mancata una verifica in ordine all'arco di tempo entro il quale il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato, in modo da rendere apprezzabile un eventuale, non fisiologico ritardo. Corrispondentemente non risulta ascrivibile al AS una violazione di legge o di regolamento, tale da dare contenuto alla condotta, per il resto non tradottasi in un esito favorevole al IN, e non risulta concretamente prospettabile un vantaggio ingiusto da quest'ultimo conseguito, seppur nella forma di un ritardo non giustificato. 2.3. Relativamente infine all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991, oggi trasfusa nell'art. 416-bis.1 cod. pen., deve rimarcarsi che la motivazione è contraddittoria e disvela una violazione di legge. Secondo quanto di recente ribadito (sul punto si richiama Sez. U. n. 8545 del 19712/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734) la forma aggravata in esame esige «che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione». E' stato in particolare rilevato che «tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione». In ogni caso si è rilevato che l'aggravante ha natura soggettiva e attiene ai motivi a delinquere e che occorre la presenza del dolo specifico in uno dei compartecipi, detta aggravante risolvendosi in una proiezione intenzionale del soggetto agente, anche se «la stessa si comunica al concorrente, non animato da tale scopo, ove consapevole della finalità agevolativa perseguita dal compartecipe». A fronte di tale ricostruzione dell'aggravante della finalità agevolativa, deve segnalarsi che il Tribunale ha dato rilievo all'intendimento del LL di agevolare il locale di 'ndrangheta capeggiato da US IG, che gli aveva conferito l'incarico di assistere il IN, assicurando il mantenimento di buoni rapporti 8 con il IN, vicino alla cosca Piromalli/Molè, e la concreta operatività nel settore degli appalti della società del IN, così accrescendo la platea di soggetti riconoscenti al US. Nel contempo il Tribunale ha reputato irrilevante la sussistenza di una compagine mafiosa di riferimento, ritenendo che occorra lo scopo di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa. Orbene, deve rilevarsi come tale ultima osservazione si ponga in evidente contrasto con il principio secondo cui l'aggravante implica il convincimento di apportare un vantaggio ad una compagine associativa mafiosa, che deve essere dunque esistente e riconoscibile. D'altro canto la motivazione non considera che, al di là del fatto che l'Avv. LL fosse stato incaricato da IG US, alla resa dei conti avrebbe dovuto apprezzarsi la diretta finalità di vantaggio all'origine del concreto agire illecito, nel caso di specie tradottosi nell'istigazione ad una rivelazione, non specificata a priori, di notizia riservata, riguardante la pratica di interesse del IN. Senonché, deve osservarsi che: 1) con riguardo al reato di intestazione fittizia analoga aggravante non ha formato oggetto di contestazione, il che si pone in conflitto con la correlazione ad un intento agevolativo della condotta tenuta a vantaggio del IN;
2) diversamente da quanto segnalato dal Tribunale con riguardo ad altra società, gestita dal IN con EM NI, non è stata in questo caso prospettata una specifica riconducibilità della Ecotrasporti/MC LL alla sfera di influenza di una cosca mafiosa, salva la riferibilità della società al IN, soggetto contiguo alla 'ndrangheta ma specificamente prosciolto in precedenza dall'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa, non oggetto di contestazione nel presente processo;
3) l'intenzione del LL era quella di aiutare il IN, assecondando la richiesta del US, ma al di là di assertivi rilievi, non è stato spiegato come la rivelazione del segreto di ufficio potesse essere finalizzata, quale diretto obiettivo dell'azione, ad avvantaggiare il US e la cosca da lui diretta, in relazione all'operatività della società del IN nel settore degli appalti, non risultando una specifica cointeressenza mafiosa di tale società, al di là della più generale contiguità del IN. Inoltre, quand'anche fosse stata ipotizzata la volontà del LL di agevolare la capacità di influenza del US, volontà peraltro prospettata in termini del tutto congetturali, non è stato concretamente dimostrato che tale finalità fosse conosciuta e fatta propria dal IN. 3. Sulla scorta dei rilievi che precedono si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza genetica con riguardo al capo A- bis 4), non essendo consentita in relazione all'ipotesi di cui all'art. 326 cod. pen. l'emissione di misura coercitiva, e con riguardo al capo A-bis 5) per difetto di gravità indiziaria. Residuando il solo reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., l'ordinanza impugnata deve essere inoltre annullata in ordine ai profili cautelari, imponendosi una nuova valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, una volta venuti meno i presupposti per l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, unitamente alla considerazione dei reati per cui è stato disposto l'annullamento, ha avuto diretta influenza sul giudizio del Tribunale.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 12/12/2019 con riguardo ai capi A -bis 4) e A- bis 5). Annulla inoltre l'ordinanza impugnata in relazione alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, sezione riesame. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 16/07/2020 Il Consigliere estensore M ssimo Riiarelli Il Presid te Anna C uolo
udita la relazione del consigliere, Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente ai reati di cui agli artt. 326 e 323 cod. pen. e per il rigetto del ricorso nel resto;
uditi i difensori, Avv. Guido Contestabile e Mirna Raschi, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/1/2020 il Tribunale di Catanzaro ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 12/12/2019, con cui è stata applicata nei confronti di IN RO la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di intestazione fittizia ex art. 512-bis cod. pen. (capo A-bis 3), di violazione del segreto di ufficio in concorso ex artt. 110, 326, comma terzo, A Penale Sent. Sez. 6 Num. 23151 Anno 2020 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 16/07/2020 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen. (capo A-bis 4), di abuso di ufficio in concorso, di cui agli artt. 110, 323 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen. (capo A-bis 5). 2. Ha proposto ricorso il IN tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari con riferimento a tutti i reati contestati. Il Tribunale non aveva valutato deduzioni difensive e documentazione prodotta in sede di riesame in merito alla necessità di verificare indiziariamente: 1) che la provvista per l'acquisizione della società provenisse dal ricorrente e avesse origine illecita, 2) che fosse configurabile il concorso del IN nel reato di rivelazione di segreto di ufficio e in quello di abuso di ufficio, occorrendo a tale fine una specifica condotta di determinazione o istigazione, 3) che fosse ravvisabile il pericolo concreto sotteso alla rivelazione della notizia coperta da segreto, a fronte del fatto che in realtà era stato già esercitato il diritto di accesso ai documenti, 4) che fosse ravvisabile la produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, quale momento consumativo del delitto di abuso di ufficio, peraltro in assenza della violazione di prescrizioni formative e a fronte di una condotta del pubblico ufficiale AS risoltasi nel fornire risposte interlocutorie, e non tradottasi né in un provvedimento illegittimo né in ingiustificato differimento della trattazione della pratica. Indebitamente il Tribunale aveva ritenuto che il AS non si fosse limitato a rivelare notizie, ma si fosse avvalso delle stesse nel tentativo di influenzare i tempi della procedura e consentire all'Avv. LL, agente nell'interesse del IN, di munirsi di documentazione strumentale a censurare il provvedimento interdittivo, per consolidare il rapporto difensivo con il IN e consentire a costui di sottrarsi alla misura ablativa, peraltro nel quadro di un intendimento riferibile all'MI LL e non al IN. Rileva il ricorrente che altrettanto indebitamente il Tribunale aveva ravvisato la finalità di agevolare l'associazione mafiosa, facendo riferimento alla volontà del LL di favorire la locale di `ndrangheta capeggiata da US IG e la famiglia Piromalli-Molè, in rapporto all'origine dell'incarico, conferito dal US, e di assicurare l'operatività nel settore degli appalti della società del IN, accrescendo la platea dei soggetti riconoscenti verso il US. Ma in realtà rispetto al capo A-bis 3) non era stata ravvisata l'aggravante, contestata solo con riguardo all'abuso di ufficio e alla rivelazione di segreto di ufficio, peraltro senza che il Tribunale avesse dato conto della finalità direttamente perseguita, secondo quanto ritenuto necessario dalle Sezioni unite nella recente sentenza Chioccini del 13 dicembre 2019, mentre erano state formulate valutazioni incongrue e contraddittorie in ordine al tema dell'esistenza di una compagine mafiosa. 2 Il Tribunale nel complesso si era limitato ad una elencazione descrittiva degli elementi senza fornire una valutazione critica della congruenza degli elementi indizianti. Inoltre aveva fornito valutazioni apodittiche in ordine al significato attribuibile a talune conversazioni intercettate, per lo più intercorse tra terzi, di cui non era stata sondata l'effettiva valenza. In ordine alla configurabilità della finalità elusiva, a sostegno del reato di intestazione fittizia, erano stati valorizzati elementi generici e privi di idoneità rappresentativa, a fronte del fatto che il IN era stato assolto a suo tempo dall'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa e che generiche e non collocate nel tempo erano le dichiarazioni dei collaboratori SI e RO, non risultando elementi per affermare l'intraneità del ricorrente alla cosca Piromalli. Non era stata debitamente inquadrata la conversazione del 2017 riguardante la c.d. pratica, che avrebbe interessato il IN e GE NI, e indebitamente era stato desunto che il IN fosse stato raccomandato al LL dal US. Apodittiche risultavano le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata circa il fatto che i dialoghi intercettati comprovassero la consapevolezza da parte del ricorrente dei delitti contestati, pur in assenza di una reale capacità dimostrativa. Di qui l'estraneità del ricorrente ai reati di violazione del segreto e di abuso di ufficio e l'inconfigurabilità del delitto di intestazione fittizia. Ribadisce il ricorrente la censura incentrata sulla mancanza di una valutazione critica degli elementi, solo apoditticamente rappresentati. Quanto al profilo cautelare il ricorrente, richiamata la motivazione sul punto del provvedimento impugnato, sottolinea che era stata eccepita la mancanza dei presupposti di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e che era stata prospettata la possibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e segnala che era stata posta in evidenza la non configurabilità del pericolo di fuga a fronte della presentazione spontanea in data 27/12/2019, essendo peraltro non ravvisabile pericolo di inquinamento probatorio. 3. Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha presentato motivi nuovi. 3.1. Con il primo motivo con riguardo alla contestata violazione dell'art. 512-bis cod. pen. ribadisce la necessità della prova della provenienza delle risorse finanziarie dal soggetto che vuole schermare l'investimento nel quadro di una fattispecie incentrata sulla componente decettiva e sulla finalità elusiva, rispetto alla quale non basta la generica disponibilità. 3 La ricostruzione proposta dai giudici di merito contrasta con il fatto che il IN, quando aveva ceduto le quote al figlio, non aveva subito alcuna interdittiva antimafia ed anzi nel 2011 era titolare di Ecoservizi che aveva cospicuo fatturato. Inoltre era stata segnalata la titolarità di immobili e l'assenza di atti dispositivi di beni societari, oltre che la connpresenza di ulteriori compagini societarie attive. 3.2. Con il secondo motivo, con riguardo alle altre contestazioni, ribadisce la natura del reato di cui all'art. 326 cod. pen. segnalando che la rivelazione che in una determinata seduta sarebbe stata trattata la pratica della MC LL e che il IN era stato riabilitato era priva di lesività, anche solo potenziale. Era inoltre mancata la valutazione della condotta istigatrice dell'extraneus, in assenza di elementi indicativi del concorso morale del ricorrente. Si contesta inoltre l'assunto, posto a base della ipotesi di abuso di ufficio, che il colonnello AS si fosse prodigato per allungare i tempi, a fronte del dato documentale attestante che l'istruttoria era stata completata in data 8/10/2018, ad appena sei giorni di distanza dalla captazione telefonica. Nel caso di specie non era ravvisabile alcun comportamento illecito del pubblico ufficiale in termini di ingiustizia della condotta per contrasto con disposizioni di legge, o del vantaggio, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo. Era inoltre assente il dolo specifico, anche in ragione della legittimità dell'atto. 3.3. Con il terzo motivo, riguardante l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, incerto e farragginoso risultava il ragionamento del Tribunale, che aveva evidenziato aspetti apodittici circa la consapevolezza del ricorrente che il coindagato LL avrebbe agevolato il locale di ‘ndrangheta facente capo a IG US, ciò muovendo dal rilievo che US avrebbe caldeggiato la nomina del LL per risolvere le problematiche del IN. Ma l'illogicità dell'assunto è attestata dal fatto che l'aggravante non era stata contestata in relazione al reato di intestazione fittizia e che indebitamente il Tribunale aveva rilevato che era irrilevante la sussistenza di una compagine criminale di riferimento, affermazione contraddetta dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, essendo peraltro insufficiente la mera accettazione della portata agevolatrice della condotta ed occorrendo che il dolo sia indirizzato verso la produzione della agevolazione. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le deduzioni riguardanti la gravità indiziaria relativa al delitto di intestazione fittizia di cui all'art. 512-bis cod. pen. sono inammissibili, perché si risolvono in un diverso apprezzamento del merito e risultano comunque in parte generiche e in parte manifestamente infondate. 1.1. Va invero rimarcato che il Tribunale ha dato rilievo alle vicissitudini della società Ecotrasporti s.r.I., relativamente alla quale il IN ha dapprima trasferito le quote in gran parte al figlio e in piccola parte alla fidanzata di quest'ultimo e poi ha trasferito le quote di pertinenza del figlio a tale AB GI, indicato come amministratore, in concomitanza con il mutamento del nome in MC LL s.r.l. e con il trasferimento della sede a Teramo. Sta di fatto che in tale quadro è stato segnalato come il AB fosse il fratello di uno dei legali del IN e soggetto del tutto ignaro di problematiche societarie, essendo stato inserito quale mero prestanome. Inoltre il Tribunale ha anche sottolineato come il vero dominus della società fosse sempre stato il ricorrente, il quale aveva provveduto direttamente a trasferire somme sul conto del AB e in alcune conversazioni aveva rappresentato la società come cosa propria, da un lato manifestando l'intendimento di fare un lavoro con MC LL (pag. 6 dell'ordinanza impugnata) e dall'altro prospettando l'intenzione di sostituire come amministratore il AB con la fidanzata del figlio (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 1.2. Ed ancora il Tribunale ha sottolineato come tale operazione di intestazione fittizia fosse riconducibile all'intento elusivo di schermare la titolarità della società, onde sottrarla al rischio di applicazione di misure di prevenzione. In tale ottica ha rilevato che il IN aveva già in passato subito una confisca di una società, che lo stesso era inoltre indicato come soggetto contiguo alla cosca Piromalli/Molé, e che la società Ecotrasporti nell'ottobre 2016 era stata esclusa dallo svolgimento di attività occasionali nell'ambito portuale e aveva inoltre subito l'interdittiva antimafia. A fronte di ciò il ricorrente ha ribadito assertivamente argomenti già vagliati, come quello incentrato sulla necessità della prova della provenienza dell'investimento dal soggetto che intenda schermare e della natura illecita dei proventi: ma in realtà il Tribunale ha nitidamente dato conto dell'orientamento secondo cui non è necessaria la verifica della provenienza illecita delle somme (sul punto Sez. 2, n. 28300 del 16/4/2019, Russo, Rv. 276216), e ha inoltre debitamente motivato sull'ulteriore profilo della provenienza dell'investimento da chi abbia l'intento elusivo (Sez. 6, n. 26931 del 29/5/2018, Cardamone, Rv. 273419), rilevando come gli esborsi fossero riferibili specificamente al IN, secondo quanto già in precedenza sottolineato, fermo restando che non è in 5 discussione il ruolo di prestanome del AB e che neppure il figlio del ricorrente, cui originariamente era stato trasferito il 93% delle quote, ha fornito specifiche indicazioni in merito all'impiego di proprie legittime disponibilità finanziarie, peraltro non ascrivibile neppure al AB (sul punto Sez. 6, n. 5231 del 12/1/2018, Polverino, Rv. 272128). Quanto alla finalità elusiva, il ricorrente non si è specificamente confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, avendo prospettato argomenti volti ad una diversa valutazione di merito, senza peraltro contrastare specificamente l'analisi incentrata sul concreto contesto operativo, caratterizzato dalla confisca già subita dal IN e dall'interdittiva antimafia adottata nei confronti della Ecotrasporti s.r.I., prima del mutamento della compagine societaria, della denominazione e della sede, con il cruciale ruolo di prestanome assunto dal AB, in relazione ad iniziative assunte direttamente dal ricorrente. Sono peraltro generici i riferimenti ad ulteriori beni e cespiti rientranti nella disponibilità del IN, trattandosi di verificare la configurabilità di uno specifico intento elusivo con riguardo alla società Ecotrasporti, a fronte del fatto che il IN veniva indicato come contiguo a cosche di 'ndrangheta e che per questo già era stata adottata l'interdittiva antimafia nel 2016. Quanto alla connotazione decettiva della condotta, la stessa deve ritenersi assorbita dal carattere fraudolento dell'intestazione a terzi, non corrispondente a sottostanti fatti di rilievo economico-patrimoniale, ma avente esclusiva finalità elusiva. 2. Con riguardo alle ulteriori contestazioni i motivi di ricorso sono sostanzialmente fondati. 2.1. Relativamente al delitto di cui all'art. 326 cod. pen., deve in primo luogo rilevarsi che il Tribunale ha ritenuto di poter desumere la rivelazione di notizie riservate dai colloqui intercorsi tra l'Avv. LL e il colonnello AS, che doveva occuparsi della pratica relativa all'interdittiva antimafia relativa alla MC LL s.r.I., avente sede a Teramo. Ed invero nel corso di quei colloqui, secondo quanto ricostruito dal Tribunale, il AS, al di là delle informazioni già acquisite dall'interessato attraverso la richiesta di accesso agli atti, aveva rivelato taluni atti inerenti alla pratica riguardante la società del IN e soprattutto gli interna corporis, avendo in particolare segnalato non solo la data delle riunioni ma specificamente la dialettica interna al gruppo che si stava occupando della pratica, avendo rivelato che particolare attenzione aveva destato il fatto che il AB fosse risultato un mero prestanome (pag. 13 del provvedimento impugnato). 6 Tale rivelazione risulta di per sé connotata da idoneità offensiva, in quanto tale da rappresentare atti e valutazioni in una fase critica, anteriore a quella della formulazione delle decisioni finali, e dunque idonea a porre in pericolo il bene costituito dal buon andamento della P.A. Tuttavia va rimarcato come il fatto non sia sussumibile nella contestata ipotesi di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen. Sul punto deve sottolinearsi che ricorre la fattispecie prevista dal terzo comma «quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione» (Sez. 6, n. 4512 del 21/11/2019, dep. 2020, Mangani, Rv. 278326; Sez. 6, n. 9409 del 9/12/2015, dep. 2016, Cerato, Rv. 267273). Nel caso di specie il Tribunale ha del tutto apoditticamente affermato che il pubblico ufficiale si era avvalso della notizia indebitamente appresa, nel tentativo di influenzare attivamente i tempi della procedura e consentire all'Avv. LL di munirsi di documentazione strumentale a censurare il provvedimento interdittivo, ciò che tuttavia non ha formato oggetto di alcuna specifica analisi, in relazione al contenuto della notizia disvelata e al fatto di essersene il pubblico ufficiale avvalso in ragione del suo valore. Ed invero, come si avrà modo di ribadire, non risulta alcuna concreta attività funzionale al ritardo delle determinazioni prefettizie e neppure è dato comprendere a quale tipo di iniziative difensive corrispondesse la rivelazione delle notizie riservate, di cui si è fatta menzione. Ne discende che è ravvisabile la gravità indiziaria in ordine all'ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell'art. 326 cod. pen. ascrivibile al AS, con il concorso di chi lo aveva in tal senso istigato, cioè l'Avv. LL e, secondo quanto non illogicamente ritenuto dal Tribunale, lo stesso IN, il quale era fra l'altro presente in occasione di una delle conversazioni del LL con il AS, a dimostrazione della concertazione dell'azione, volta ad ottenere risultati attraverso il contatto con il AS. 2.2. Quanto poi al delitto di abuso di ufficio, addebitato al AS, su istigazione del LL e dunque, secondo quanto rilevato, anche del IN, va rimarcato come ancora una volta del tutto apoditticamente sia stato dato conto di un'attività del AS volta a ritardare l'esito della procedura a vantaggio del IN, sulla base delle sollecitazioni in tal senso rivoltegli dal LL. In realtà dalle conversazioni riportate nel provvedimento impugnato risulta solo una generica disponibilità del AS e soprattutto non emerge alcun elemento dal quale possa desumersi che effettivamente il AS si fosse adoperato nel senso indicato, quando il ricorrente ha sottolineato il breve lasso di 7 tempo intercorso tra la conversazione intercettata e la relazione ascrivibile al AS e comunque il breve lasso di tempo intercorso fino al provvedimento finale, comunque contrario agli auspici del IN. In tale quadro deve rilevarsi che è del tutto mancata una verifica in ordine all'arco di tempo entro il quale il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato, in modo da rendere apprezzabile un eventuale, non fisiologico ritardo. Corrispondentemente non risulta ascrivibile al AS una violazione di legge o di regolamento, tale da dare contenuto alla condotta, per il resto non tradottasi in un esito favorevole al IN, e non risulta concretamente prospettabile un vantaggio ingiusto da quest'ultimo conseguito, seppur nella forma di un ritardo non giustificato. 2.3. Relativamente infine all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991, oggi trasfusa nell'art. 416-bis.1 cod. pen., deve rimarcarsi che la motivazione è contraddittoria e disvela una violazione di legge. Secondo quanto di recente ribadito (sul punto si richiama Sez. U. n. 8545 del 19712/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734) la forma aggravata in esame esige «che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione». E' stato in particolare rilevato che «tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione». In ogni caso si è rilevato che l'aggravante ha natura soggettiva e attiene ai motivi a delinquere e che occorre la presenza del dolo specifico in uno dei compartecipi, detta aggravante risolvendosi in una proiezione intenzionale del soggetto agente, anche se «la stessa si comunica al concorrente, non animato da tale scopo, ove consapevole della finalità agevolativa perseguita dal compartecipe». A fronte di tale ricostruzione dell'aggravante della finalità agevolativa, deve segnalarsi che il Tribunale ha dato rilievo all'intendimento del LL di agevolare il locale di 'ndrangheta capeggiato da US IG, che gli aveva conferito l'incarico di assistere il IN, assicurando il mantenimento di buoni rapporti 8 con il IN, vicino alla cosca Piromalli/Molè, e la concreta operatività nel settore degli appalti della società del IN, così accrescendo la platea di soggetti riconoscenti al US. Nel contempo il Tribunale ha reputato irrilevante la sussistenza di una compagine mafiosa di riferimento, ritenendo che occorra lo scopo di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa. Orbene, deve rilevarsi come tale ultima osservazione si ponga in evidente contrasto con il principio secondo cui l'aggravante implica il convincimento di apportare un vantaggio ad una compagine associativa mafiosa, che deve essere dunque esistente e riconoscibile. D'altro canto la motivazione non considera che, al di là del fatto che l'Avv. LL fosse stato incaricato da IG US, alla resa dei conti avrebbe dovuto apprezzarsi la diretta finalità di vantaggio all'origine del concreto agire illecito, nel caso di specie tradottosi nell'istigazione ad una rivelazione, non specificata a priori, di notizia riservata, riguardante la pratica di interesse del IN. Senonché, deve osservarsi che: 1) con riguardo al reato di intestazione fittizia analoga aggravante non ha formato oggetto di contestazione, il che si pone in conflitto con la correlazione ad un intento agevolativo della condotta tenuta a vantaggio del IN;
2) diversamente da quanto segnalato dal Tribunale con riguardo ad altra società, gestita dal IN con EM NI, non è stata in questo caso prospettata una specifica riconducibilità della Ecotrasporti/MC LL alla sfera di influenza di una cosca mafiosa, salva la riferibilità della società al IN, soggetto contiguo alla 'ndrangheta ma specificamente prosciolto in precedenza dall'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa, non oggetto di contestazione nel presente processo;
3) l'intenzione del LL era quella di aiutare il IN, assecondando la richiesta del US, ma al di là di assertivi rilievi, non è stato spiegato come la rivelazione del segreto di ufficio potesse essere finalizzata, quale diretto obiettivo dell'azione, ad avvantaggiare il US e la cosca da lui diretta, in relazione all'operatività della società del IN nel settore degli appalti, non risultando una specifica cointeressenza mafiosa di tale società, al di là della più generale contiguità del IN. Inoltre, quand'anche fosse stata ipotizzata la volontà del LL di agevolare la capacità di influenza del US, volontà peraltro prospettata in termini del tutto congetturali, non è stato concretamente dimostrato che tale finalità fosse conosciuta e fatta propria dal IN. 3. Sulla scorta dei rilievi che precedono si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza genetica con riguardo al capo A- bis 4), non essendo consentita in relazione all'ipotesi di cui all'art. 326 cod. pen. l'emissione di misura coercitiva, e con riguardo al capo A-bis 5) per difetto di gravità indiziaria. Residuando il solo reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., l'ordinanza impugnata deve essere inoltre annullata in ordine ai profili cautelari, imponendosi una nuova valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, una volta venuti meno i presupposti per l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, unitamente alla considerazione dei reati per cui è stato disposto l'annullamento, ha avuto diretta influenza sul giudizio del Tribunale.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 12/12/2019 con riguardo ai capi A -bis 4) e A- bis 5). Annulla inoltre l'ordinanza impugnata in relazione alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, sezione riesame. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 16/07/2020 Il Consigliere estensore M ssimo Riiarelli Il Presid te Anna C uolo