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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 54/2026 depositato il 16/01/2026
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE ES - 96026180792
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006597521000 CONSORZIO BONIF 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006597521000 CONSORZIO BONIF 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005453520000 CONSORZIO BONIF 2021 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti
Resistente: come da memorie di costituzione, in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letti il ricorso e gli atti allegati;
- Letta la memoria di costituzione delle parti resistenti, Agenzia delle Entrate Riscossione in data
27.01.2026 e Consorzio in data 18.02.2026;
- Esaminato l'atto impugnato, cartelle di pagamento n. 068 2025 00065975 21 000, notificata in data
28.11.2025, e n. 139 2025 00054535 20 000, notificata in data 31.10.2025, per la somma di euro 69,76, relativa alla quota consortile anni 2019, 2020 e 2021;
- Visto il decreto presidenziale in data 23.01.2026, col quale è stata fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione (ritualmente comunicato a mezzo pec alle parti), evidenziando alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs.
n. 546/1992, e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico. Infatti, nel caso di specie nessun atto prodromico doveva essere emanato dal Consorzio, non essendoci previsioni di legge in tal senso, a tal uopo essendo sufficiente l'emissione e la notifica della sola cartella di pagamento: “La riscossione dei contributi di bonifica deve avvenire secondo la disciplina stabilita per le imposte dirette e il D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 3, espressamente mantiene il sistema di riscossione mediante ruolo per i tributi che, come quelli consortili, erano già in questo modo coattivamente richiesti” (cfr. Cass. n. 8080/2020 ed altre).
D'altra parte, come giustamente rilevato dal costituito Consorzio, nel caso di contributi consortili va esclusa l'applicazione della normativa relativa ai tributi degli Enti locali, che presuppone la preventiva notifica di atti impositivi (in questo senso, si è già espressa la Corte adita con sentenza n. 960/2015, Relatore Presidente
Sammarro), pur essendosi diffusa la prassi da parte dei Consorzi di inviare ai contribuenti un avviso di pagamento, ma tale preassi non trova alcun fondamento normativo. in questo senso, si è già espressa la
Corte adita con sentenza n. 960/2015 (Relatore Presidente Sammarro).
In proposito, va richiamato lo stesso orientamento espresso dalla Suprema Corte (da ultimo, Cass. n.
16122/2023; Cass. n. 11303/2025, in forza del quale “L'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (“Nuove norme sulla bonifica integrale”), prevede che: «1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti. 2.
Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21».
L'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dispone che: «1. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.
2. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette».
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (“Nuove norme sulla bonifica integrale”), che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 1998, n. 337”), dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2007”), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento”.
Egualmente sono palesemente infondate le eccezioni di difetto di motivazione e di mancanza del visto di esecutorietà. Infatti, quanto alla prima eccezione, va evidenziato che la cartella impugnata contiene tutti gli elementi atti a rendere edotto il contribuente della natura del tributo richiesto, del fondamento e della misura dello stesso, nonché dell'iter logico seguito dal Consorzio nella determinazione dello stesso e nella individuazione del soggetto passivo;
quanto alla seconda eccezione, nessuna norma prevede tale adempimento, in quanto solo il ruolo deve essere sottoscritto dal titolare dell'Ufficio oppure da un suo delegato, a norma dell'art. 12, comma 4, del Dpr. n. 602/1973.
Infine, per quanto riguarda il merito dell'impugnazione ovvero la contestazione circa l'assenza di un beneficio specifico e diretto derivante dalla realizzazione delle opere di bonifica, appare opportuno delineare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
In particolare, l'obbligo di contribuire e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi di Bonifica discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art. 10, comma I, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 “Testo unico sulla bonifica integrale”, il quale stabilisce che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza”; nonché dall'art. 860 del codice civile, il quale stabilisce che “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”.
Inoltre, l'art. 11, comma 1, del citato regio decreto stabilisce che “la ripartizione della quota di spesa fra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a se stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”.
Il successivo art. 17, comma 1, precisa che “la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di competenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto”.
Infine, l'art. 59, comma II, prevede che “per adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consortili, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 21”. Con il progressivo trasferimento delle competenze alla Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia. In tal senso, la Regione Calabria ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica con la legge n. 11/2003 e successivamente con la legge n. 07/2023.
Ebbene, per quanto riguarda il pagamento delle quote consortili non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica,
bensì è necessario, ai sensi dell'art. 860 cod. civ. e dell'art. 10 R.D. n. 215/1933, che sussista un beneficio diretto e specifico riconducibile all'immobile oggetto dell'imposizione tributaria: insomma, il contributo consortile, in quanto quota di partecipazione al costo di opere di bonificazione, è dovuto solo nel caso in cui derivino al consorziato benefici specifici e diretti in misura proporzionale. Inoltre, non sono sufficienti dei vantaggi soltanto generici e teorici, poiché è indispensabile un vantaggio specifico, concreto, effettivo e dimostrabile. Tale vantaggio, poi, deve essere valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore del fondo determinati dalle opere di bonifica o dalla loro manutenzione. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 8960/1996, con la quale ha stabilito che, ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e alla loro manutenzione: inoltre, la Corte ha affermato che il vantaggio può essere certamente generale ovvero riguardare un insieme rilevante di immobili dove tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico.
Successivamente la Suprema Corte, l'ordinanza n. 17759/2019 (richiamando la sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della Legge Regionale Calabria n. 11/2003, nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica fosse dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”) ha stabilito che: “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile (…), specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore” (cfr. anche l'ordinanza n. 20902/2021.
In materia, va richiamata anche l'ordinanza n. 26647/2022, con la quale la Suprema Corte ha confermato che: “I consorzi hanno un vero e proprio potere impositivo nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. Tale beneficio, che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile, non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa. Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato- contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale: esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva e giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (vedi, da ultimo,
Corte costituzionale n. 288 del 2018)”.
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha contestato la sussistenza di una utilitas, cioè di un vantaggio o di un beneficio concreto sull'immobile, da cui è derivato un incremento di valore fondiario in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione, ma nulla ha provato ovvero chiesto di provare.
Sul punto, vanno richiamate, in quanto pienamente condivisibili e già affermate in precedenti pronunce, le argomentazioni svolte dal Consorzio resistente: “Poiché il concetto di “accertamento” si identifica nell'attività diretta alla constatazione e valutazione degli elementi costitutivi del debito di imposta, è chiaro che il piano di classifica, il bilancio di previsione e il piano di riparto annuale hanno natura di atti di accertamento, seppure atipici, tra i consorziati. La motivazione dell'assoggettamento degli immobili del consorziato al contributo discende direttamente dall'inclusione di tali immobili nel comprensorio consortile e dal beneficio che essi traggono dall'attività del consorzio;
di conseguenza, qualora il consorziato non proponga reclami o opposizioni avverso tali provvedimenti, costituenti gli atti procedimentali di accertamento dei contributi, l'imposizione risulta pienamente legittima.
Nella fattispecie il Piano di Classifica (all. 1), vigente negli anni 2019, 2020 e 2021 è stato adottato con deliberazione del competente Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica RE ES n. 3/2014 (all. 2) e successivamente approvato dal Consiglio Regionale della Calabria con deliberazione n. 195/2017 (all. 3), atti pubblicati nei modi di legge e consultabili sul sito on line dell'Ente.
I Piani di riparto relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 (all. 4, 5 e 6) sono stati approvati con apposite delibere;
l'emissione dei relativi ruoli è stata approvata con ulteriori delibere pubblicate nei modi di legge e rese consultabili sul predetto sito.
E', quindi, del tutto infondata la, peraltro apodittica e generica, affermazione fatta dal ricorrente circa la nessuna utilità tratta dai suoi terreni dall'attività consortile.
Nel caso di terreni inseriti nel territorio consortile, esclusa ogni natura sinallagmatica del contributo, il proprietario è tenuto comunque al pagamento ove lui o i suoi danti causa non abbiano impugnato gli atti prodromici, senza che gli sia lasciata la possibilità di valutare se il contributo abbia un corrispettivo conveniente.
Logica conseguenza di quanto argomentato è che debba rigettarsi il ricorso perché il contributo è dovuto quale onere reale, senza che possa effettuarsi alcuna valutazione sulla controprestazione fornita, giacché l'atto con il quale se ne chiede il pagamento costituisce solo atto esecutivo di altri atti prodromici e non può essere impugnato per presunti vizi attinenti al tributo stesso" (cfr. memoria di costituzione, pagg. 4-5).
Per quanto attiene, poi, all'onere della prova della mancanza di concreti benefici per gli immobili, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, in forza del quale “Quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. n. 8079/2020; Cass. n. 6839/2020; Cass. n. 9511/2018).
Inoltre, la Corte ha affermato che: “In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere” (Cass., n. 27057/2014; Cass., n. 27469/2016).
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato;
- Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse vanno interamente compensate, in quanto sussistono le gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, in considerazione del persistente contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 19.12.2025 da
Ricorrente 1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Consorzio di Bonifica RE ES, ritualmente notificato in data 19.12.2025 e depositato in data 16.01.2026, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 54/2026 depositato il 16/01/2026
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE ES - 96026180792
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006597521000 CONSORZIO BONIF 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006597521000 CONSORZIO BONIF 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005453520000 CONSORZIO BONIF 2021 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti
Resistente: come da memorie di costituzione, in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letti il ricorso e gli atti allegati;
- Letta la memoria di costituzione delle parti resistenti, Agenzia delle Entrate Riscossione in data
27.01.2026 e Consorzio in data 18.02.2026;
- Esaminato l'atto impugnato, cartelle di pagamento n. 068 2025 00065975 21 000, notificata in data
28.11.2025, e n. 139 2025 00054535 20 000, notificata in data 31.10.2025, per la somma di euro 69,76, relativa alla quota consortile anni 2019, 2020 e 2021;
- Visto il decreto presidenziale in data 23.01.2026, col quale è stata fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione (ritualmente comunicato a mezzo pec alle parti), evidenziando alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs.
n. 546/1992, e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico. Infatti, nel caso di specie nessun atto prodromico doveva essere emanato dal Consorzio, non essendoci previsioni di legge in tal senso, a tal uopo essendo sufficiente l'emissione e la notifica della sola cartella di pagamento: “La riscossione dei contributi di bonifica deve avvenire secondo la disciplina stabilita per le imposte dirette e il D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 3, espressamente mantiene il sistema di riscossione mediante ruolo per i tributi che, come quelli consortili, erano già in questo modo coattivamente richiesti” (cfr. Cass. n. 8080/2020 ed altre).
D'altra parte, come giustamente rilevato dal costituito Consorzio, nel caso di contributi consortili va esclusa l'applicazione della normativa relativa ai tributi degli Enti locali, che presuppone la preventiva notifica di atti impositivi (in questo senso, si è già espressa la Corte adita con sentenza n. 960/2015, Relatore Presidente
Sammarro), pur essendosi diffusa la prassi da parte dei Consorzi di inviare ai contribuenti un avviso di pagamento, ma tale preassi non trova alcun fondamento normativo. in questo senso, si è già espressa la
Corte adita con sentenza n. 960/2015 (Relatore Presidente Sammarro).
In proposito, va richiamato lo stesso orientamento espresso dalla Suprema Corte (da ultimo, Cass. n.
16122/2023; Cass. n. 11303/2025, in forza del quale “L'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (“Nuove norme sulla bonifica integrale”), prevede che: «1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti. 2.
Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21».
L'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dispone che: «1. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.
2. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette».
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (“Nuove norme sulla bonifica integrale”), che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 1998, n. 337”), dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2007”), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento”.
Egualmente sono palesemente infondate le eccezioni di difetto di motivazione e di mancanza del visto di esecutorietà. Infatti, quanto alla prima eccezione, va evidenziato che la cartella impugnata contiene tutti gli elementi atti a rendere edotto il contribuente della natura del tributo richiesto, del fondamento e della misura dello stesso, nonché dell'iter logico seguito dal Consorzio nella determinazione dello stesso e nella individuazione del soggetto passivo;
quanto alla seconda eccezione, nessuna norma prevede tale adempimento, in quanto solo il ruolo deve essere sottoscritto dal titolare dell'Ufficio oppure da un suo delegato, a norma dell'art. 12, comma 4, del Dpr. n. 602/1973.
Infine, per quanto riguarda il merito dell'impugnazione ovvero la contestazione circa l'assenza di un beneficio specifico e diretto derivante dalla realizzazione delle opere di bonifica, appare opportuno delineare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
In particolare, l'obbligo di contribuire e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi di Bonifica discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art. 10, comma I, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 “Testo unico sulla bonifica integrale”, il quale stabilisce che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza”; nonché dall'art. 860 del codice civile, il quale stabilisce che “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”.
Inoltre, l'art. 11, comma 1, del citato regio decreto stabilisce che “la ripartizione della quota di spesa fra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a se stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”.
Il successivo art. 17, comma 1, precisa che “la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di competenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto”.
Infine, l'art. 59, comma II, prevede che “per adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consortili, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 21”. Con il progressivo trasferimento delle competenze alla Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia. In tal senso, la Regione Calabria ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica con la legge n. 11/2003 e successivamente con la legge n. 07/2023.
Ebbene, per quanto riguarda il pagamento delle quote consortili non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica,
bensì è necessario, ai sensi dell'art. 860 cod. civ. e dell'art. 10 R.D. n. 215/1933, che sussista un beneficio diretto e specifico riconducibile all'immobile oggetto dell'imposizione tributaria: insomma, il contributo consortile, in quanto quota di partecipazione al costo di opere di bonificazione, è dovuto solo nel caso in cui derivino al consorziato benefici specifici e diretti in misura proporzionale. Inoltre, non sono sufficienti dei vantaggi soltanto generici e teorici, poiché è indispensabile un vantaggio specifico, concreto, effettivo e dimostrabile. Tale vantaggio, poi, deve essere valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore del fondo determinati dalle opere di bonifica o dalla loro manutenzione. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 8960/1996, con la quale ha stabilito che, ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e alla loro manutenzione: inoltre, la Corte ha affermato che il vantaggio può essere certamente generale ovvero riguardare un insieme rilevante di immobili dove tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico.
Successivamente la Suprema Corte, l'ordinanza n. 17759/2019 (richiamando la sentenza della Corte
Costituzionale n. 188/2018, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della Legge Regionale Calabria n. 11/2003, nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica fosse dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”) ha stabilito che: “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile (…), specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore” (cfr. anche l'ordinanza n. 20902/2021.
In materia, va richiamata anche l'ordinanza n. 26647/2022, con la quale la Suprema Corte ha confermato che: “I consorzi hanno un vero e proprio potere impositivo nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. Tale beneficio, che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile, non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa. Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato- contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale: esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva e giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (vedi, da ultimo,
Corte costituzionale n. 288 del 2018)”.
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha contestato la sussistenza di una utilitas, cioè di un vantaggio o di un beneficio concreto sull'immobile, da cui è derivato un incremento di valore fondiario in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione, ma nulla ha provato ovvero chiesto di provare.
Sul punto, vanno richiamate, in quanto pienamente condivisibili e già affermate in precedenti pronunce, le argomentazioni svolte dal Consorzio resistente: “Poiché il concetto di “accertamento” si identifica nell'attività diretta alla constatazione e valutazione degli elementi costitutivi del debito di imposta, è chiaro che il piano di classifica, il bilancio di previsione e il piano di riparto annuale hanno natura di atti di accertamento, seppure atipici, tra i consorziati. La motivazione dell'assoggettamento degli immobili del consorziato al contributo discende direttamente dall'inclusione di tali immobili nel comprensorio consortile e dal beneficio che essi traggono dall'attività del consorzio;
di conseguenza, qualora il consorziato non proponga reclami o opposizioni avverso tali provvedimenti, costituenti gli atti procedimentali di accertamento dei contributi, l'imposizione risulta pienamente legittima.
Nella fattispecie il Piano di Classifica (all. 1), vigente negli anni 2019, 2020 e 2021 è stato adottato con deliberazione del competente Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica RE ES n. 3/2014 (all. 2) e successivamente approvato dal Consiglio Regionale della Calabria con deliberazione n. 195/2017 (all. 3), atti pubblicati nei modi di legge e consultabili sul sito on line dell'Ente.
I Piani di riparto relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 (all. 4, 5 e 6) sono stati approvati con apposite delibere;
l'emissione dei relativi ruoli è stata approvata con ulteriori delibere pubblicate nei modi di legge e rese consultabili sul predetto sito.
E', quindi, del tutto infondata la, peraltro apodittica e generica, affermazione fatta dal ricorrente circa la nessuna utilità tratta dai suoi terreni dall'attività consortile.
Nel caso di terreni inseriti nel territorio consortile, esclusa ogni natura sinallagmatica del contributo, il proprietario è tenuto comunque al pagamento ove lui o i suoi danti causa non abbiano impugnato gli atti prodromici, senza che gli sia lasciata la possibilità di valutare se il contributo abbia un corrispettivo conveniente.
Logica conseguenza di quanto argomentato è che debba rigettarsi il ricorso perché il contributo è dovuto quale onere reale, senza che possa effettuarsi alcuna valutazione sulla controprestazione fornita, giacché l'atto con il quale se ne chiede il pagamento costituisce solo atto esecutivo di altri atti prodromici e non può essere impugnato per presunti vizi attinenti al tributo stesso" (cfr. memoria di costituzione, pagg. 4-5).
Per quanto attiene, poi, all'onere della prova della mancanza di concreti benefici per gli immobili, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, in forza del quale “Quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. n. 8079/2020; Cass. n. 6839/2020; Cass. n. 9511/2018).
Inoltre, la Corte ha affermato che: “In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere” (Cass., n. 27057/2014; Cass., n. 27469/2016).
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato;
- Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse vanno interamente compensate, in quanto sussistono le gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, in considerazione del persistente contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 19.12.2025 da
Ricorrente 1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Consorzio di Bonifica RE ES, ritualmente notificato in data 19.12.2025 e depositato in data 16.01.2026, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella