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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1297/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4047/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Comune di Scicli - Via F.m. Penna N. 2 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 3114 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2256/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto presentato in data 27/05/2020 e depositato in data 23/10/2020 Resistente_1 nato a [...] il Data_Nascita_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 giusta allegata procura, propone ricorso con istanza di reclamo - mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 nei confronti del Comune di Scicli, avverso il provvedimento n. 3114/2019 notificato il 28/01/2020, per il pagamento di € 848,94 a titolo di Tari
2014, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 161 della Legge n. 296/2006, con decadenza dell'ente locale dal potere impositivo e sanzionatorio, poiché la accettazione e presa in carico del plico è avvenuta in data
03/01/2020; comunque l'applicazione del principio di conio giurisprudenziale sulla scissione temporale degli effetti della notifica, (c.d. doppio binario) non è unanimemente condivisa nella giurisprudenza tributaria di merito;
● la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 163 della Legge n. 296/2006, con decadenza dal potere di riscossione, poiché l'atto impugnato non rappresenta altro che una richiesta di pagamento di importi già a suo tempo determinati, e dunque non può ritenersi di accertamento vero e proprio quanto di riscossione la cui notifica, pertanto, doveva avvenire entro il termine triennale di decadenza;
● la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con prescrizione della pretesa tributaria, atteso che la Tari deve essere considerata un'obbligazione periodica o di durata;
● la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 162 della Legge n. 296/2006, art. 7
Legge n. 212/2000 e art. 3 Legge n. 241/1990, per omessa e/o insufficiente motivazione ed infondatezza della pretesa impositiva, poiché l'ente impositore non illustra i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, ed erra rispetto all'unità immobiliare di Indirizzo_1, bene che non è mai stato in proprietà, possesso o detenzione dell'odierno ricorrente.
Conclude perché la Corte voglia in via principale, ritenuta l'intervenuta decadenza dal potere impositivo e sanzionatorio, dichiarare illegittimo l'atto impugnato e per l'effetto annullarlo e/o privarlo di qualsiasi efficacia, con ogni ulteriore pronuncia inerente e consequenziale;
in subordine e senza recesso, ritenuto il provvedimento impugnato un atto della riscossione con il quale l'ente locale non ha accertato alcunché, perché il diritto di credito era già esistente, dichiarare il Comune di Scicli decaduto dal potere della riscossione ovvero ritenere in ogni caso prescritto il diritto di credito azionato, disponendone per l'effetto l'annullamento;
ancora più in subordine, ritenuto l'atto di accertamento illegittimo perché privo della necessaria motivazione, sia in fatto che in diritto, e in ogni caso infondato con riferimento all'immobile di Indirizzo_1, disporne l'annullamento; con il favore delle spese e dei compensi difensivi, oltre accessori come per legge.
Con controdeduzioni depositate in data 06/10/2022 il Comune di Scicli ribadisce la legittimità del proprio operato, rilevando:
● l'avviso di accertamento è stato notificato in data 28/12/2019, quindi entro il 31 dicembre 2019, termine previsto dall'art. 1 comma 161 della Legge n. 296 del 27/12/2006, tenuto conto che il momento di perfezionamento delle notificazioni a mezzo del servizio postale deve essere sempre individuato per il notificante nella data di consegna dell'atto all'agente notificatore ovvero, nell'ipotesi di notificazioni dirette, nella data della spedizione;
precisa che l'esito della spedizione rilasciato dal sito delle Poste Italiane spa nel servizio “Cerca spedizioni di Poste Italiane” ed allegato dal ricorrente nel ricorso non ha valore di prova, e che a nulla rileva la circostanza che il piego sia stato lavorato e preso in carico dall'ufficio postale in data successiva;
● vi è incompatibilità tra l'eccezione di decadenza e l'eccezione di prescrizione nel momento in cui la notifica
è intervenuta in tempo utile al fine di evitare la decadenza;
● il provvedimento di accertamento contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a porre il contribuente nelle condizioni per difendersi, nonché gli elementi richiesti dal comma 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006;
in particolare con la dichiarazione presentata in data 14/09/2017 al prot. gen. al n. 781 il contribuente ha richiesto la voltura a favore del figlio Nominativo_1 dell'immobile di Indirizzo_1 (Dati_Catastali_1
) in suo possesso sin dal 31/12/1996.
Conclude perché la Corte voglia rigettare in toto il ricorso del contribuente poiché infondato;
condannare il medesimo al pagamento di tutte le somme e dei relativi accessori richiesti con l'atto impugnato;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Con memorie depositate in data 17/10/2022 parte ricorrente contesta quanto dedotto dall'ente ed insiste in domanda, rilevando in particolare l'assenza di ius postulandi in capo alla dott.ssa Dif._1, con impossibilità di poter utilmente rappresentare l'ente locale in giudizio, e la mancata prova della data in cui il plico raccomandato sarebbe stato effettivamente spedito, producendo in punto dei documenti non chiari, precisi e concordanti.
Con memorie di replica depositate in data 20/10/2022 il Comune di Scicli rileva che con delibera di G.C. n. 98 del 06/09/2022 la dott.ssa Difensore_1 è stata autorizzata a costituirsi in giudizio per ricorsi innanzi la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs. n. 546/92, ed evidenzia che la Corte in numerose pronunce ha stabilito che il Comune ha fornito vari elementi di prova che analizzati nel complesso inducono a ritenere che l'atto impugnato sia stato spedito entro il 31/12/2019.
In data 28/10/2022 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
Con decreto n. 1199/2023 del 29/11/23 il Presidente del Collegio, ritenuto che non risulta redatta ancora la motivazione della sentenza nonostante il non breve tempo trascorso dall'udienza in cui la causa è stata introitata in decisione e che il giudice estensore si è dimesso dalle funzioni di giudice tributario, rimette la causa sul ruolo e rinvia a nuovo ruolo.
In data 09/01/24 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo quanto emerge dal tracciamento della spedizione depositata agli atti di giudizio, la spedizione risulta accettata dall'ufficio postale in data 3 gennaio 2020 e notificata al ricorrente il giorno 28 gennaio successivo, dunque oltre il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento per il 2014 avrebbero dovuto essere eseguiti.
Non giova al Comune richiamare il principio in base al quale il momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante si verifica con la consegna dell'atto all'ufficiale notificatore ovvero, in caso di notifica diretta, con la data di spedizione dell'atto stesso, in quanto nel caso di specie non risulta idoneamente provato che la consegna dell'avviso quivi impugnato sia avvenuta entro il 31 dicembre 2019.
Il Collegio non ignora il diverso orientamento favorevole al Comune di Scicli fatto proprio da altre Sezioni e
Collegi di questa stessa Corte di Giustizia Tributaria, ma ritiene di aderire ad un orientamento maggiormente garantista nei confronti del contribuente, in forza del quale il Comune, che ha azionato la pretesa, è soggetto all'onere di fornire piena prova dell'avvenuta notificazione del provvedimento nei termini di legge.
Va rilevato, invero, che il Comune ha depositato una “copia estratto ricevuta di spedizione” recante una elencazione di raccomandate tra cui quella che qui interessa, che non costituisce prova sufficiente dell'avvenuta consegna all'Ufficio postale, perché si tratta di un foglio anonimo che non reca alcuna intestazione, né alcuna sottoscrizione o timbro, né dell'ente emanante né dell'ufficio ricevente.
L'altro documento in atti, identificato come “copia distinta di accettazione”, è un tabulato contenente un riepilogo di prodotti postali e di dati di spedizione ricevuti il 28.12.2019 da Società_1 Spa, atto che, in mancanza di elementi esplicativi da parte del Comune resistente, in nessun modo permette di risalire all'avviso di accertamento di cui trattasi.
Quanto, ancora, all'avviso di ricevimento della raccomandata, che reca stampata la data del 28.12.2019 quale data di spedizione, non può riconoscersi allo stesso valore probatorio, in assenza di timbro postale ovvero di apposita stampigliatura impressa dall'Ufficio postale.
In definitiva, risulta intervenuta la violazione dell'art. 1 comma 161 della legge n. 296/2006, per essere inutilmente decorso il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risultava possibile procedere all'accertamento del tributo, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze, accoglimento del ricorso ed annullamento dell'avviso impugnato.
Quanto alle spese, ne va disposta la compensazione in presenza di orientamenti difformi in seno a questa
Corte.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Comune di Scicli con atto del 8 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
Decisione del giudice di primo grado in violazione del termine di cui all'art. 1 comma 161 della L.296/2006
(legge finanziaria per l'anno 2007).
Innanzitutto si rammenta che la sez. 2 della CTP di Ragusa con presidente Nominativo_2, stesso presidente della sentenza impugnata, ha stabilito in diverse sentenze che il Comune di Scicli ha effettuato nei termini la notifica degli avvisi impugnati (entro il 31/12/2019) quinto anno successivo a quello (2014) in cui la dichiarazione e/o il versamento doveva essere effettuato e che l'Ente impositore ha fornito prova della data di spedizione dell'avviso di accertamento, giusta copia dell'a.r. versata in atti.
Inoltre il giudice di primo grado ha stabilito di accogliere il ricorso in quanto, nella fattispecie in esame, non
è stata idoneamente provata la spedizione dell'atto impugnato entro il termine decadenziale del 31/12/2019.
Idonea prova che non è possibile riscontrare neanche nella “mera strisciata” rilasciata dal servizio “Cerca spedizioni di Poste Italiane” del sito di Poste Italiane spa allegata dai ricorrenti nei ricorsi che spesso indica la presa in carico effettuata presso l'Ufficio Postale di Palermo o di Catania e non del CMP di Peschiera da cui sono state spedite le raccomandate. Questa mancata prova idonea è evidenziata dallo stesso relatore della sentenza impugnata Nominativo_3 nella sentenza n. 340/03/2022 depositata il 04/04/2022, in qualità di presidente, e nella n. 1278/03/2021 depositata il 14/10/2021, in qualità di relatore, ove ha stabilito che il tracking della raccomandata tratto dal sito di Poste Italiane allegato dal ricorrente nel ricorso ha una valenza probatoria assimilabile a quella della distinta elettronica allegata alle controdeduzioni del Comune di Scicli.
Considerato che
lo stesso giudice di primo grado stabilisce nelle sentenze sopracitate che la distinta elettronica non è idonea prova per dimostrare che l'atto impugnato sia stato consegnato entro il 31/12/2019, si desume, vista la stabilita stessa valenza probatoria, che neanche il tracking della raccomandata sia a questo punto prova idonea per dimostrare che l'atto impugnato sia stato spedito oltre il termine decadenziale del 31/12/2019.
Pertanto, considerata la maggiore valenza probatoria della documentazione fornita nel suo complesso dal
Comune di Scicli, si chiede a codesta Corte di dichiarare non violato il termine di cui all'art. 1 comma 161 della L.296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007)
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 54/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 2 e depositata il 12
Gennaio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente, nel rito, l'odierno appellato eccepisce l'inammissibilità del gravame per violazione della norma di cui all'art. 53, co. 1, D. Lgs. n. 546/1992 attesa la mancata specificità dei motivi d'impugnazione.
Ed invero, con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio l'Ufficio dell'ente locale, ricorrendo a congetture, illazioni e ragionamenti a tratti incomprensibili, non ha mosso alcuna critica al ragionamento logico- argomentativo speso dal primo giudicante.
Nella remota e non temuta ipotesi che il Collegio giudicante ritenesse di non accogliere la superiore preliminare eccezione, le statuizioni della sentenza appellata meritano in ogni caso di essere confermate.
Con motivazione precisa e puntuale, pienamente logica nella sua formulazione, il giudice tributario ibleo ha condiviso il primo motivo di ricorso spiegato dal contribuente, ritenendo che la documentazione versata in atti dall'Ufficio non fosse sufficiente a dimostrare la tempestività della notifica rispetto al termine di decadenza previsto dall'art. 1, co. 161, Legge n. 296/2006.
In argomento è opportuno qui ribadire che, siccome l'atto di accertamento per cui è causa è stato spedito in plico chiuso senza l'intermediazione di un agente notificatore, “trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982”, integrando il procedimento in parola “una forma semplificata di notificazione caratterizzata dalla assenza della relazione di notificazione” (così Cass.
Civ. n. 29539 del 06.10.2020).
circa il rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1, co. 161, Legge n. 296/2006 l'Ufficio non ha dato prova della data certa in cui il plico raccomandato è stato spedito, producendo documenti non chiari, imprecisi e discordanti.
Ed invero, sulla copia fotostatica dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato, compilato a cura del mittente, (quindi dallo stesso Comune di Scicli), è riportata la circostanza che la spedizione sarebbe partita dal “CMP Peschiera il 28/12/2019”: tale circostanza tuttavia non è stata asseverata dall'U.P. con stampigliatura meccanografica o con timbro datario, ragion per cui l'indicazione è priva del requisito della certezza.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
In tema di decadenza dal potere di accertamento dei tributi locali, l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "gli enti locali, relativamente ai tributi di loro competenza, procedono alla riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato". Pertanto, la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento costituisce elemento essenziale per la legittimità dell'atto.
La disciplina della notifica degli atti tributari a mezzo posta raccomandata, come previsto dall'art. 2, comma
2, lett. c) del D.M. 1.10.2008, richiede che la prova della spedizione sia fornita tramite ricevuta rilasciata dal servizio postale, che attesti la data certa di consegna del plico all'ufficio postale. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. SS.UU. n. 13452/2017; Cass. Civ. n. 4742/2021) ha chiarito che la mera scritturazione manuale o dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento non è idonea a provare la data di spedizione, se non asseverata da timbro datario o stampigliatura meccanografica dell'ufficio postale ricevente.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dal Comune (cartolina di ritorno, distinte di consegna, tracking) non presenta i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza per la prova certa della tempestività della notifica. In particolare, manca la certificazione dell'ufficio postale circa la ricezione del plico entro il termine di decadenza, non essendo presente alcun timbro datario o stampigliatura meccanografica che attesti la consegna entro il 31/12/2019.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dal Comune di Scicli va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore di Resistente_1, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.12.2025 Il
Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4047/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Comune di Scicli - Via F.m. Penna N. 2 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 3114 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2256/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto presentato in data 27/05/2020 e depositato in data 23/10/2020 Resistente_1 nato a [...] il Data_Nascita_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 giusta allegata procura, propone ricorso con istanza di reclamo - mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 nei confronti del Comune di Scicli, avverso il provvedimento n. 3114/2019 notificato il 28/01/2020, per il pagamento di € 848,94 a titolo di Tari
2014, sanzioni, interessi ed accessori.
Parte ricorrente eccepisce:
● la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 161 della Legge n. 296/2006, con decadenza dell'ente locale dal potere impositivo e sanzionatorio, poiché la accettazione e presa in carico del plico è avvenuta in data
03/01/2020; comunque l'applicazione del principio di conio giurisprudenziale sulla scissione temporale degli effetti della notifica, (c.d. doppio binario) non è unanimemente condivisa nella giurisprudenza tributaria di merito;
● la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 163 della Legge n. 296/2006, con decadenza dal potere di riscossione, poiché l'atto impugnato non rappresenta altro che una richiesta di pagamento di importi già a suo tempo determinati, e dunque non può ritenersi di accertamento vero e proprio quanto di riscossione la cui notifica, pertanto, doveva avvenire entro il termine triennale di decadenza;
● la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con prescrizione della pretesa tributaria, atteso che la Tari deve essere considerata un'obbligazione periodica o di durata;
● la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 162 della Legge n. 296/2006, art. 7
Legge n. 212/2000 e art. 3 Legge n. 241/1990, per omessa e/o insufficiente motivazione ed infondatezza della pretesa impositiva, poiché l'ente impositore non illustra i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, ed erra rispetto all'unità immobiliare di Indirizzo_1, bene che non è mai stato in proprietà, possesso o detenzione dell'odierno ricorrente.
Conclude perché la Corte voglia in via principale, ritenuta l'intervenuta decadenza dal potere impositivo e sanzionatorio, dichiarare illegittimo l'atto impugnato e per l'effetto annullarlo e/o privarlo di qualsiasi efficacia, con ogni ulteriore pronuncia inerente e consequenziale;
in subordine e senza recesso, ritenuto il provvedimento impugnato un atto della riscossione con il quale l'ente locale non ha accertato alcunché, perché il diritto di credito era già esistente, dichiarare il Comune di Scicli decaduto dal potere della riscossione ovvero ritenere in ogni caso prescritto il diritto di credito azionato, disponendone per l'effetto l'annullamento;
ancora più in subordine, ritenuto l'atto di accertamento illegittimo perché privo della necessaria motivazione, sia in fatto che in diritto, e in ogni caso infondato con riferimento all'immobile di Indirizzo_1, disporne l'annullamento; con il favore delle spese e dei compensi difensivi, oltre accessori come per legge.
Con controdeduzioni depositate in data 06/10/2022 il Comune di Scicli ribadisce la legittimità del proprio operato, rilevando:
● l'avviso di accertamento è stato notificato in data 28/12/2019, quindi entro il 31 dicembre 2019, termine previsto dall'art. 1 comma 161 della Legge n. 296 del 27/12/2006, tenuto conto che il momento di perfezionamento delle notificazioni a mezzo del servizio postale deve essere sempre individuato per il notificante nella data di consegna dell'atto all'agente notificatore ovvero, nell'ipotesi di notificazioni dirette, nella data della spedizione;
precisa che l'esito della spedizione rilasciato dal sito delle Poste Italiane spa nel servizio “Cerca spedizioni di Poste Italiane” ed allegato dal ricorrente nel ricorso non ha valore di prova, e che a nulla rileva la circostanza che il piego sia stato lavorato e preso in carico dall'ufficio postale in data successiva;
● vi è incompatibilità tra l'eccezione di decadenza e l'eccezione di prescrizione nel momento in cui la notifica
è intervenuta in tempo utile al fine di evitare la decadenza;
● il provvedimento di accertamento contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a porre il contribuente nelle condizioni per difendersi, nonché gli elementi richiesti dal comma 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006;
in particolare con la dichiarazione presentata in data 14/09/2017 al prot. gen. al n. 781 il contribuente ha richiesto la voltura a favore del figlio Nominativo_1 dell'immobile di Indirizzo_1 (Dati_Catastali_1
) in suo possesso sin dal 31/12/1996.
Conclude perché la Corte voglia rigettare in toto il ricorso del contribuente poiché infondato;
condannare il medesimo al pagamento di tutte le somme e dei relativi accessori richiesti con l'atto impugnato;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Con memorie depositate in data 17/10/2022 parte ricorrente contesta quanto dedotto dall'ente ed insiste in domanda, rilevando in particolare l'assenza di ius postulandi in capo alla dott.ssa Dif._1, con impossibilità di poter utilmente rappresentare l'ente locale in giudizio, e la mancata prova della data in cui il plico raccomandato sarebbe stato effettivamente spedito, producendo in punto dei documenti non chiari, precisi e concordanti.
Con memorie di replica depositate in data 20/10/2022 il Comune di Scicli rileva che con delibera di G.C. n. 98 del 06/09/2022 la dott.ssa Difensore_1 è stata autorizzata a costituirsi in giudizio per ricorsi innanzi la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs. n. 546/92, ed evidenzia che la Corte in numerose pronunce ha stabilito che il Comune ha fornito vari elementi di prova che analizzati nel complesso inducono a ritenere che l'atto impugnato sia stato spedito entro il 31/12/2019.
In data 28/10/2022 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
Con decreto n. 1199/2023 del 29/11/23 il Presidente del Collegio, ritenuto che non risulta redatta ancora la motivazione della sentenza nonostante il non breve tempo trascorso dall'udienza in cui la causa è stata introitata in decisione e che il giudice estensore si è dimesso dalle funzioni di giudice tributario, rimette la causa sul ruolo e rinvia a nuovo ruolo.
In data 09/01/24 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo quanto emerge dal tracciamento della spedizione depositata agli atti di giudizio, la spedizione risulta accettata dall'ufficio postale in data 3 gennaio 2020 e notificata al ricorrente il giorno 28 gennaio successivo, dunque oltre il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento per il 2014 avrebbero dovuto essere eseguiti.
Non giova al Comune richiamare il principio in base al quale il momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante si verifica con la consegna dell'atto all'ufficiale notificatore ovvero, in caso di notifica diretta, con la data di spedizione dell'atto stesso, in quanto nel caso di specie non risulta idoneamente provato che la consegna dell'avviso quivi impugnato sia avvenuta entro il 31 dicembre 2019.
Il Collegio non ignora il diverso orientamento favorevole al Comune di Scicli fatto proprio da altre Sezioni e
Collegi di questa stessa Corte di Giustizia Tributaria, ma ritiene di aderire ad un orientamento maggiormente garantista nei confronti del contribuente, in forza del quale il Comune, che ha azionato la pretesa, è soggetto all'onere di fornire piena prova dell'avvenuta notificazione del provvedimento nei termini di legge.
Va rilevato, invero, che il Comune ha depositato una “copia estratto ricevuta di spedizione” recante una elencazione di raccomandate tra cui quella che qui interessa, che non costituisce prova sufficiente dell'avvenuta consegna all'Ufficio postale, perché si tratta di un foglio anonimo che non reca alcuna intestazione, né alcuna sottoscrizione o timbro, né dell'ente emanante né dell'ufficio ricevente.
L'altro documento in atti, identificato come “copia distinta di accettazione”, è un tabulato contenente un riepilogo di prodotti postali e di dati di spedizione ricevuti il 28.12.2019 da Società_1 Spa, atto che, in mancanza di elementi esplicativi da parte del Comune resistente, in nessun modo permette di risalire all'avviso di accertamento di cui trattasi.
Quanto, ancora, all'avviso di ricevimento della raccomandata, che reca stampata la data del 28.12.2019 quale data di spedizione, non può riconoscersi allo stesso valore probatorio, in assenza di timbro postale ovvero di apposita stampigliatura impressa dall'Ufficio postale.
In definitiva, risulta intervenuta la violazione dell'art. 1 comma 161 della legge n. 296/2006, per essere inutilmente decorso il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risultava possibile procedere all'accertamento del tributo, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze, accoglimento del ricorso ed annullamento dell'avviso impugnato.
Quanto alle spese, ne va disposta la compensazione in presenza di orientamenti difformi in seno a questa
Corte.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Comune di Scicli con atto del 8 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
Decisione del giudice di primo grado in violazione del termine di cui all'art. 1 comma 161 della L.296/2006
(legge finanziaria per l'anno 2007).
Innanzitutto si rammenta che la sez. 2 della CTP di Ragusa con presidente Nominativo_2, stesso presidente della sentenza impugnata, ha stabilito in diverse sentenze che il Comune di Scicli ha effettuato nei termini la notifica degli avvisi impugnati (entro il 31/12/2019) quinto anno successivo a quello (2014) in cui la dichiarazione e/o il versamento doveva essere effettuato e che l'Ente impositore ha fornito prova della data di spedizione dell'avviso di accertamento, giusta copia dell'a.r. versata in atti.
Inoltre il giudice di primo grado ha stabilito di accogliere il ricorso in quanto, nella fattispecie in esame, non
è stata idoneamente provata la spedizione dell'atto impugnato entro il termine decadenziale del 31/12/2019.
Idonea prova che non è possibile riscontrare neanche nella “mera strisciata” rilasciata dal servizio “Cerca spedizioni di Poste Italiane” del sito di Poste Italiane spa allegata dai ricorrenti nei ricorsi che spesso indica la presa in carico effettuata presso l'Ufficio Postale di Palermo o di Catania e non del CMP di Peschiera da cui sono state spedite le raccomandate. Questa mancata prova idonea è evidenziata dallo stesso relatore della sentenza impugnata Nominativo_3 nella sentenza n. 340/03/2022 depositata il 04/04/2022, in qualità di presidente, e nella n. 1278/03/2021 depositata il 14/10/2021, in qualità di relatore, ove ha stabilito che il tracking della raccomandata tratto dal sito di Poste Italiane allegato dal ricorrente nel ricorso ha una valenza probatoria assimilabile a quella della distinta elettronica allegata alle controdeduzioni del Comune di Scicli.
Considerato che
lo stesso giudice di primo grado stabilisce nelle sentenze sopracitate che la distinta elettronica non è idonea prova per dimostrare che l'atto impugnato sia stato consegnato entro il 31/12/2019, si desume, vista la stabilita stessa valenza probatoria, che neanche il tracking della raccomandata sia a questo punto prova idonea per dimostrare che l'atto impugnato sia stato spedito oltre il termine decadenziale del 31/12/2019.
Pertanto, considerata la maggiore valenza probatoria della documentazione fornita nel suo complesso dal
Comune di Scicli, si chiede a codesta Corte di dichiarare non violato il termine di cui all'art. 1 comma 161 della L.296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007)
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 54/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 2 e depositata il 12
Gennaio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Preliminarmente, nel rito, l'odierno appellato eccepisce l'inammissibilità del gravame per violazione della norma di cui all'art. 53, co. 1, D. Lgs. n. 546/1992 attesa la mancata specificità dei motivi d'impugnazione.
Ed invero, con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio l'Ufficio dell'ente locale, ricorrendo a congetture, illazioni e ragionamenti a tratti incomprensibili, non ha mosso alcuna critica al ragionamento logico- argomentativo speso dal primo giudicante.
Nella remota e non temuta ipotesi che il Collegio giudicante ritenesse di non accogliere la superiore preliminare eccezione, le statuizioni della sentenza appellata meritano in ogni caso di essere confermate.
Con motivazione precisa e puntuale, pienamente logica nella sua formulazione, il giudice tributario ibleo ha condiviso il primo motivo di ricorso spiegato dal contribuente, ritenendo che la documentazione versata in atti dall'Ufficio non fosse sufficiente a dimostrare la tempestività della notifica rispetto al termine di decadenza previsto dall'art. 1, co. 161, Legge n. 296/2006.
In argomento è opportuno qui ribadire che, siccome l'atto di accertamento per cui è causa è stato spedito in plico chiuso senza l'intermediazione di un agente notificatore, “trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982”, integrando il procedimento in parola “una forma semplificata di notificazione caratterizzata dalla assenza della relazione di notificazione” (così Cass.
Civ. n. 29539 del 06.10.2020).
circa il rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1, co. 161, Legge n. 296/2006 l'Ufficio non ha dato prova della data certa in cui il plico raccomandato è stato spedito, producendo documenti non chiari, imprecisi e discordanti.
Ed invero, sulla copia fotostatica dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato, compilato a cura del mittente, (quindi dallo stesso Comune di Scicli), è riportata la circostanza che la spedizione sarebbe partita dal “CMP Peschiera il 28/12/2019”: tale circostanza tuttavia non è stata asseverata dall'U.P. con stampigliatura meccanografica o con timbro datario, ragion per cui l'indicazione è priva del requisito della certezza.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
In tema di decadenza dal potere di accertamento dei tributi locali, l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "gli enti locali, relativamente ai tributi di loro competenza, procedono alla riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato". Pertanto, la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento costituisce elemento essenziale per la legittimità dell'atto.
La disciplina della notifica degli atti tributari a mezzo posta raccomandata, come previsto dall'art. 2, comma
2, lett. c) del D.M. 1.10.2008, richiede che la prova della spedizione sia fornita tramite ricevuta rilasciata dal servizio postale, che attesti la data certa di consegna del plico all'ufficio postale. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. SS.UU. n. 13452/2017; Cass. Civ. n. 4742/2021) ha chiarito che la mera scritturazione manuale o dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento non è idonea a provare la data di spedizione, se non asseverata da timbro datario o stampigliatura meccanografica dell'ufficio postale ricevente.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dal Comune (cartolina di ritorno, distinte di consegna, tracking) non presenta i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza per la prova certa della tempestività della notifica. In particolare, manca la certificazione dell'ufficio postale circa la ricezione del plico entro il termine di decadenza, non essendo presente alcun timbro datario o stampigliatura meccanografica che attesti la consegna entro il 31/12/2019.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dal Comune di Scicli va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore di Resistente_1, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.12.2025 Il
Presidente