Art. 10.
La scuola pratica di meccanica agraria di Roma, fondata con regio decreto 19 luglio 1924, n. 1229 , e le sue succursali istituite con regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 32 , e con regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63 , sono soppresse.
Il suo patrimonio e quanto altro di sua spettanza e' devoluto alla scuola nazionale di meccanica agraria, a favore della quale e' altresi' devoluto l'uso dei terreni e dei fabbricati comunque posseduti dalla cessata scuola pratica di meccanica agraria all'atto della sua soppressione.
La scuola pratica di meccanica agraria di Roma, fondata con regio decreto 19 luglio 1924, n. 1229 , e le sue succursali istituite con regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 32 , e con regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63 , sono soppresse.
Il suo patrimonio e quanto altro di sua spettanza e' devoluto alla scuola nazionale di meccanica agraria, a favore della quale e' altresi' devoluto l'uso dei terreni e dei fabbricati comunque posseduti dalla cessata scuola pratica di meccanica agraria all'atto della sua soppressione.