Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 3
A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.
In tema di factoring è opponibile al factor - cessionario da parte del debitore ceduto la risoluzione per inadempimento a norma dell'art. 1662, secondo comma, cod. civ., avente efficacia "ex tunc".
È valida la procura "ad litem" per il ricorso per cassazione conferita da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente ricorrente, mentre incombe su colui che nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati :
Dott. Paolo VITTORIA Presidente
Dott. Francesco SABATINI rel. Consigliere
Dott. Luigi Francesco DI NANNI "
Dott. Alberto TALEVI "
Dott. Alfonso AMATUCCI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
SILF s.r.l. (già s.p.a.), in persona del direttore rag. GU Badino legale rappresentante p.t., elett. dom. in Roma via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Angela Pasinetti, in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente
contro
IN ND elett. dom. in Roma, via Oslavia n. 39/F, presso lo studio dell'avv. Paolo Carloni che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso controricorrente
FALLIMENTO EDILDUEMILA s.a.s.
intimato avverso
la sentenza n. 1200 in data 16.5. - 24.9.1997 della Corte di Appello di Torino ( r.g. n. 1183/93 ). Udita nella pubblica udienza del 6 ottobre 2000 la relazione del consigliere dott. Sabatini.
È comparsa per la ricorrente l'avv. L. Gobbi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
È comparso per il controricorrente l'avv. Paolo Carloni, che ha chiesto l'inammissibilità od il rigetto del ricorso. Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale dott. Dario Cafiero, che ha chiesto l'inammissibilità od il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società IL, dopo avere in data 24 febbraio 1984, promesso di vendere ad ND OL un proprio immobile per il prezzo di lire 215.000.000 cedette il credito relativo alla società LF. Il OL, nell'accettare la cessione si impegnò a pagare ratealmente a quest'ultima la somma dovuta e versò le prime rate per un ammontare complessivo di lire 140.000.000. Il 24 giugno 1984 la promittente venditrice alienò l'immobile a terzi, ed il contratto definitivo di trasferimento immobiliare al OL non fu, pertanto più stipulato.
Provvedendo sulle reciproche domande conseguentemente e separatamente proposte tra dette parti e poi riunite, con sentenza del 26 marzo 1993 il Tribunale di Asti dichiarò risolto il contratto preliminare per inadempimento della promittente venditrice, ritenne che il debitore ceduto ben potesse opporre tale evento alla cessionaria del credito, condannò la IL in solido con la LF limitatamente a lire 140.000.000 a restituire al OL la somma di lire 150.000.000 oltre interessi legali e spese, e respinse le domande proposte dalla LF nei confronti dello stesso OL. In parziale riforma di tale decisione con la sentenza, ora gravata la Corte di Appello dichiarate improcedibili le domande del OL contro l'IL per sopravvenuto fallimento di quest'ultima, e dichiarato inammissibile il motivo di appello della LF di cui alla memoria istruttoria del 1.6.1994, ha per il resto respinto il gravame di costei nei confronti del OL . Per quanto ancora rileva la Corte, ribadita la natura giuridica di contratto preliminare di compravendita immobiliare dell'accordo intervenuto tra IL e. OL, ha osservato che la prima aveva i conseguenti obblighi di consegnare l'appartamento entro il 31 gennaio 1985 e di trasferire la proprietà "a saldo prezzo effettuato obblighi che al momento della cessione del relativo credito essa non aveva ancora adempiuti, e che si era poi posta nell'impossibilità di adempiere avendo ceduto a terzi l'immobile in data 26 giugno 1984, nell'intervallo tra la prima 8.6.1984) e la seconda cessione 25.10.1984 ), avvenute con l'accettazione del OL. La LF non poteva pretendere di considerare a sè inopponibile la violazione dei suddetti obblighi contrattuali giacché la cessione del credito non può rendere deteriore la posizione del debitore ceduto, il quale può opporre al cessionario tutte le eccezioni fondate sul rapporto con il creditore cedente salvo quelle che riguardino fatti sopravvenuti e di cui lo stesso debitore sia responsabile: orbene, dalla clausola contrattuale con le quali le parti si erano impegnate a non stipulare l'atto definitivo di compravendita immobiliare fino alla estinzione del debito nei confronti della LF, si desumeva inequivocabilmente che costei era edotta di tale rapporto nonché del non ancora avvenuto trasferimento della proprietà. Trattandosi di clausola dattiloscritta come tale essa prevaleva su quella, invece a stampa e di diverso contenuto, predisposta dalla stessa LF e non pertinente alla specie.
Per la cassazione di tale decisione quest'ultima ha proposto ricorso, affidato ad unico complesso motivo, cui il OL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per essere stata conferita la relativa procura speciale da soggetto che in difetto di produzione della relativa documentazione, non risulta munito del potere rappresentativo della società ed in considerazione, inoltre dell'omessa specificazione dei possibili motivi di ricorso enunciati dall'art. 360 c.p.c. L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili prospettati. La procura speciale, a margine del ricorso, risulta infatti conferita dal rag. GU Badino, che nell'epigrafe dello stesso ricorso è indicato come direttore e legale rappresentante pro tempore della società ricorrente.
Stanti tali precisazioni la procura è conseguentemente valida giacché incombeva al controricorrente l'onere non assolto, di fornire la prova ad esse contraria (Cass. 16.2.2000 n. 1708). Infondato è anche il secondo profilo poiché la ricorrente pur non menzionando espressamente l'art. 360 c.p.c., indica con sufficiente chiarezza tanto le dedotte violazioni della legge sostanziale quanto gli asseriti vizi motivazionali.
2. Con l'unico complesso motivo del ricorso la ricorrente - premesso di aver stipulato, in data 8 giugno 1984 un contratto di factoring con la società IL, e che i vari crediti da questa cedutile comprendevano anche quello nei confronti del OL, il quale aveva accettato la cessione quanto alla somma di lire 168.000.000, in pari data, e per l'importo ulteriore di lire 76.500.000 il 25 ottobre successivo - denuncia la violazione degli artt. 2730, 2732 e 2735 c.c. nonché vizi di motivazione su punto decisivo, ed afferma: erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che nella dichiarazione sottoscritta dal OL fosse ravvisabile non solo l'assunzione diretta, da parte del medesimo, dell'obbligo di effettuare i pagamenti, senza condizione alcuna, alle scadenze pattuite, direttamente ad essa ricorrente ma anche la confessione della corretta fornitura a suo favore, del bene oggetto di fatturazione;
l'accettazione della seconda cessione è intervenuta dopo la vendita a terzi dell'immobile; erratamente la stessa pronuncia ha ritenuto opponibile al factor l'inadempienza del fornitore, poiché l'impegno assunto dal OL non costituiva una sorta di compartecipazione alle vicende del rapporto sottostante era stata acquisita documentazione relativa alla connivenza del OL con il legale rappresentante della IL, che avrebbero così ottenuto di comune accordo un finanziamento ai danni della LF;
con l'accettazione della cessione il OL aveva assunto un'obbligazione autonoma avulsa dalla cessione.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile, in primo luogo, nella parte in cui genericamente richiama le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio.
È parimenti tale nella parte in cui adduce od adombra una frode in danno di essa ricorrente che sarebbe stata congiuntamente commessa dal OL e dal legale rappresentante della IL:
trattasi, infatti, di profilo nuovo, non esaminato dalla Corte territoriale - cui non viene addebitata alcuna violazione della legge processuale - ed involgente inoltre una questione di fatto, così come era del pari tale la diversa questione della pretesa simulazione del contratto preliminare, dichiarata inammissibile dalla stessa Corte (pag. 31) che, sul punto, non è incorsa in censure di sorta. I giudici del merito hanno invero esaminato unicamente le reciproche domande - contrattuali proposte dal OL e dalla odierna ricorrente rispettivamente di restituzione della somma da lui versata a quest'ultima, cessionaria del credito, per effetto della opponibilità a costei della risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento della IL (promittente venditrice e cedente del credito stesso), e di adempimento, al contrario, delle obbligazioni assunte dal debitore ceduto con l'atto di cessione del credito.
Il motivo è inammissibile altresì nella parte in cui adduce la violazione degli artt. 2730, 2732 e 2735 c.c. Tali norme sembrano infatti invocate dalla ricorrente con riferimento alla clausola contrattuale a stampa con la quale si dava conferma che le fatture erano state "emesse dal suindicato fornitore in esecuzione di forniture di beni e/o servizi da noi commissionate e dal fornitore stesso regolarmente seguite": clausola, peraltro, alla quale i giudici del merito, che hanno anche evidenziato come essa fosse stata predisposta dalla LF hanno negato ogni rilievo giuridico perché ritenuta contrastata dall'altra clausola, invece dattiloscritta, con la quale le parti si erano impegnate a non stipulare l'atto di vendita dell'immobile fin quando non fosse stato estinto il credito della cessionaria (pag. 42-43 sentenza impugnata). La questione della prevalenza dell'una o dell'altra clausola contrattuale involgeva l'accertamento dell'effettiva volontà contrattuale questione di fatto come tale rimessa agli stessi giudici e da loro motivatamente ed incensurabilmente decisa nel senso di cui sopra, decisione avverso la quale la ricorrente, senza muovere specifiche doglianze, si limita ad insistere nella sua diversa tesi inammissibilmente, in questa sede di legittimità dato l'ambito ristretto del sindacato di questa C.S., quale delineato dall'art. 360 c.p.c. Su tale premessa di fatto i medesimi giudici hanno ritenuto, in diritto opponibile alla cessionaria l'inadempimento della cedente IL e la conseguente risoluzione del contratto preliminare di compravendita e parimenti in fatto del tutto plausibile pag. 54 sentenza che al momento dell'accettazione della seconda cessione, ed ancora nei mesi successivi il OL non fosse a conoscenza di detto inadempimento, ormai consumatosi con la allora già avvenuta vendita a terzi dell'immobile.
Mentre quest'ultimo profilo, involgendo appunto una questione di fatto è stato motivatamente ed insindacabilmente deciso e non forma, del resto, oggetto di specifiche censure, la questione di diritto della opponibilità della risoluzione è stata decisa dalla corte del merito sulla premessa che il rapporto tra il OL e la LF era disciplinato dalle norme ordinarie in tema di cessione di crediti: le quali consentono al debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative invece - come nella specie - ai fatti modificativi od estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o anche alla sua conoscenza di fatto (Cass.
6.8.1999 n. 8485). La ricorrente, pur accennando che nella specie si versa invece in tema di factoring non formula però:, sulla base di tale diversa qualificazione specifiche censure p e contrasta l'affermata opponibilità della risoluzione con il rilievo che il realtà il OL assunse un'obbligazione autonoma e, come tale avulsa dal rapporto sottostante con la IL.
Così prospettata, la censura involge a sua volta una questione di fatto, diversamente, motivatamente ed incensurabilmente decisa dai giudici del merito sulla base, in particolare, della cennata clausola dattiloscritta donde l'inammissibilità della censura stessa. Deve comunque, rilevarsi che, anche in tema di factoring, questa C.S. (sent. 25.3.1999 n. 2821) ha parimenti affermato che è opponibile al factor-cessionario, da parte del debitore ceduto, la risoluzione per inadempimento del contratto, avendo essa efficacia retroattiva a norma del primo comma dell'art. 1458 c.c., salvo i casi, che qui non ricorrono, di contratti ad esecuzione continuata o periodica: principio dal quale non v'è ragione di discostarsi.
3. Il ricorso è pertanto infondato con le conseguenze di legge (art. 91 c.p.c.) quanto alle spese.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 130.000, oltre lire 5.000.000 (cinquemilioni) di onorari in favore del controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 6 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001