Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 575
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Sentenza 17 gennaio 2001

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A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.

In tema di factoring è opponibile al factor - cessionario da parte del debitore ceduto la risoluzione per inadempimento a norma dell'art. 1662, secondo comma, cod. civ., avente efficacia "ex tunc".

È valida la procura "ad litem" per il ricorso per cassazione conferita da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente ricorrente, mentre incombe su colui che nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 575
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 575
    Data del deposito : 17 gennaio 2001

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