Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 30/03/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere IS BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32697 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 68228 reso da LO ME, quale agente interno della riscossione del Comune di SE (PD), per l’esercizio 2019
(01.01.2019-30.09.2019), depositato in data 26 agosto 2020;
Vista la relazione n. 448/2025 del 25.08.2025 del Magistrato istruttore del conto;
Esaminati gli atti di causa;
Udito, nella pubblica udienza del 12 marzo 2026 - celebrata con l’assistenza del funzionario Roberta Campolonghi e data per letta la relazione – il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale AN LI, come da separato verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 448/2025 del 25.08.2025, il Magistrato istruttore del conto n. 68228 reso da LO ME, quale agente interno della riscossione del Comune di SE (PD), per l’esercizio 2019
(01.01.2019-30.09.2019), dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il documento – redatto su mod. 21 del d.P.R. n. 196/1994, sottoscritto dall’agente contabile e recante il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario - era stato depositato presso la Sezione in data 26 agosto 2020 e, quindi, oltre il termine di 60 giorni dall’approvazione del rendiconto
(avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 30.04.2020);
b) il conto, avente ad oggetto la riscossione delle entrate afferenti alla cessione dei buoni pasto per la mensa scolastica, esponeva riscossioni per complessivi euro 5.744,55 e versamenti per lo stesso importo, ma non chiudeva in pareggio al 30.09.2019 in quanto gli incassi del mese di settembre risultavano riversati in data 27.01.2020 (quietanza n. 170) e, quindi, ben oltre il termine della gestione, avvenuta anticipatamente per mutamento delle modalità della cessione dei buoni pasto, divenuta elettronica, come si evinceva dalla delibera di Giunta n. 128 del 5.09.2019;
c) quanto alla verifica della regolarità dei fatti di gestione, non era stato possibile appurare la correttezza delle relative modalità (esistenza di un registro di cassa, modalità di rilascio e forma delle ricevute di riscossione, rendicontazioni periodiche, ecc.), né la periodicità e tempestività dei versamenti in Tesoreria (avvenuti in modo discontinuo), né tantomeno la regolarità e la corrispondenza delle scritture del conto con quelle dell’Ente, non essendo stata fornita la relativa documentazione, pure oggetto di richiesta istruttoria nell’ambito dell’esame svolto dal Magistrato istruttore su altro conto giudiziale reso per il medesimo esercizio. Al riguardo, emergeva che l’Ente, con nota in data 27 maggio 2024, aveva comunicato di essere impossibilitato “a produrre la documentazione richiesta relativa alle ricevute di riscossione, alle quietanze di versamento in Tesoreria comunale, dei verbali di passaggio di consegne tra agente cessante e agente subentrante, dei provvedimenti di approvazione dei conti e delle relazioni dell’Organo di controllo interno ex art. 139/2”, trattandosi di conto risalente ed essendosi succeduti, nel corso del tempo, diversi responsabili del servizio);
e) alcun altro elemento in ordine alla regolarità del conto poteva essere tratto né dalla consultazione dei documenti reperibili nel sito istituzionale dell’ente
(relazione sulla gestione, allegata al progetto di rendiconto, e parere dell’organo di revisione su quest’ultimo documento), né dalla relazione dell’organo di controllo interno (non depositata e non prodotta in istruttoria);
né, tantomeno, dal conto del consegnatario dei buoni pasto, che non risultava depositato presso la segreteria della Sezione.
2. Il Magistrato istruttore rimetteva il conto all’esame della Sezione concludendo, allo stato, per una declaratoria di irregolarità senza discarico dell’agente, nonché di condanna del medesimo in caso di mancato raggiungimento, nel corso del giudizio, della prova dell’avvenuto riversamento del riscosso.
3. Con memoria depositata in data 15 febbraio 2026, l’agente contabile evidenziava che:
- non esisteva un fondo cassa ad inizio gestione, trattandosi di tariffa unica, come da delibera di Giunta n. 128/2019;
- le somme riscosse erano state registrate su n. 2 bollettari (ciascuno numerato progressivamente dal n. 1 al n. 50) forniti dall’economo, costituiti da 2 copie autocopianti e contenenti copia delle ricevute (n. 69 in tutto, per complessivi euro 5.744,55) firmate dall’agente e rilasciate agli utenti (con indicati data, nome e cognome del versante, importo versato, causale del versamento e quantitativo dei buoni pasto consegnati), nonché esibite al revisore del conto durante le verifiche trimestrali;
- gli importi riscossi erano stati integralmente versati alla tesoreria comunale
(Cassa di Risparmio del Veneto – Agenzia di SE), come comprovato dalle relative quietanze, per complessivi euro 5.744,55;
- non aveva rinvenuto tutta la documentazione relativa al conto (che aveva conservato in un faldone ubicato presso il suo ufficio fino al pensionamento, avvenuto in data 01.09.2020), nonostante le ricerche effettuate nel magazzino adibito ad archivio comunale nel quale era stati accatastati, all’interno di scatoloni, senza indicazione esterna del contenuto degli stessi, i fascicoli degli Uffici comunali, a seguito dei lavori di ristrutturazione della sede municipale (come risultava da rilievi fotografici allegati alla memoria).
Allegava, comunque, alla memoria gli ordinativi di incasso e il provvedimento di nomina come agente contabile a denaro, chiedendo l’approvazione del conto, con conseguente discarico, atteso che aveva fornito la prova dell’avvenuto riversamento di tutte le somme riscosse e non poteva, comunque, ritenersi responsabile della mancata conservazione della restante documentazione, non essendo più dipendente dell’Ente dal 31.08.2020 (ultimo giorno di servizio).
4. All’odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, c.g.c., non ravvisando, alla luce della documentazione prodotta in giudizio e dei chiarimenti forniti dallo stesso, irregolarità del conto, rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile, fermo restando che, per espressa previsione normativa (art. 140, comma 5 c.g.c.), i documenti giustificativi della gestione devono essere tenuti presso gli Uffici dell’amministrazione a disposizione della competente Sezione giurisdizionale territoriale nei limiti di tempo necessari ai fini dell’estinzione del giudizio.
Ciò posto, il Collegio osserva che:
- i dati riportati nel conto corrispondono alle informazioni contenute nelle reversali di incasso a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, essendovi indicato, in maniera analitica, oltre all’importo oggetto di riversamento in Tesoreria, anche il numero della quietanza e il titolo della riscossione, con la mensilità cui la stessa si riferisce;
- il conto è sostanzialmente regolare sotto il profilo dei versamenti, poiché le somme riscosse, per l’importo complessivo di euro 5.744,55, risultano integralmente versate in Tesoreria comunale, di regola con cadenza mensile, come si evince dagli ordinativi di incasso e dalle quietanze ivi richiamate;
- l’esiguità della giacenza di cassa (euro 11,55) relativa alle riscossioni del mese di settembre 2019, che è stata, comunque, versata in Tesoreria comunale, sebbene con notevole ritardo rispetto alla fine del periodo di gestione, con provvisorio n. 100 del 15/02/2020, regolarizzato con reversale di incasso n. 186 del 17/02/2020, consente di disporre il discarico dell’agente contabile;
- risulta riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile, come dal medesimo eccepito nelle sue deduzioni difensive, l’irregolarità configurata dal tardivo deposito del conto presso questa Sezione giurisdizionale (oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 30.04.2020, previsto dall’art. 233, comma 1, T.U.E.L.);
- quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c.,
questa non risulta prodotta, ma anche tale carenza non può essere addebitata all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.
Con riferimento, poi, al contenuto della citata relazione, il Collegio fa espresso rinvio all’Ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui la stessa “dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
6. Per quanto sopra, il Collegio approva il conto giudiziale n. 68228 reso da ET ME, quale agente interno della riscossione del Comune di SE (PD), per l’esercizio 2019 (01.01.2019/30.09.2019), e dispone il discarico dell’agente, con l’accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili dell’ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.
7. Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e del discarico dell’agente, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32697 del registro di Segreteria approva il conto giudiziale n. 68228 e per l’effetto, dichiara il discarico dell’agente contabile LO ME, quale agente interno della riscossione del Comune di SE (PD), per l’esercizio 2019
(01.01.2019-30.09.2019), depositato in data 26 agosto 2020.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
IS LL MA NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il Il Funzionario preposto (firmato digitalmente)