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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 418/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 418 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025; promossa da:
• (C.F.: , nata in Parte_1 C.F._1
Brasile il 31/10/1989;
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
15/01/1953;
• (C.F.: , nato in Parte_3 C.F._3
Brasile il 25/03/1987;
• (C.F.: ), nata in Parte_4 C.F._4
Brasile il 13/11/1988;
• (C.F.: ), nata in [...] Parte_5 C.F._5 il 03/01/1982; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio dell'avv.
RD De Simone, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Francesco Nardocci e Valeria Saitta;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Larino Persona_1
(Campobasso) e successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da ai di lui figli: Persona_2
o (odierno ricorrente), nato il [...]; Parte_2
o nato il [...]; Persona_3
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_2
o nato il [...]; Parte_3
o nata il [...]; Persona_4
o nata il [...]; Parte_1 - da alla di lui figlia, (odierna ricorrente), nata Persona_3 Parte_5 il 03/01/1982.
***
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato e documentato di aver inviato, nell'agosto 2024, presso la competente autorità consolare (in particolare, presso il Consolato Generale di San Paolo), i moduli cartacei per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (v., in tal senso, il doc. n. 15 allegato al ricorso introduttivo), dando, altresì, contezza dell'impossibilità, di fatto, di prenotare l'appuntamento ai fini della presentazione dell'istanza stessa e della necessaria documentazione (v., in particolare, il doc. n. 15 cit., raffigurante le pagine del sito web del Consolato
Generale di San Paolo, portale “Prenotami”, da cui si evince che, nel mese di agosto 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili) e documentando anche le lunghissime liste di attesa verosimilmente necessarie per la convocazione (v., in particolare, il doc. n. 16 allegato al ricorso, da cui si evince, che, nel mese di gennaio 2025, erano in attesa di convocazione dal Consolato di San Paolo coloro che erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2016 e 2017).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di effettiva presentazione dell'istanza e, quindi, in ordine ai tempi di definizione della stessa pratica amministrativa di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i diversi tentativi effettuati, in tal senso dai ricorrenti stessi (a fronte, peraltro, di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni, lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli odierni ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_1 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 418/2025, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 418 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025; promossa da:
• (C.F.: , nata in Parte_1 C.F._1
Brasile il 31/10/1989;
• (C.F.: ), nato in [...] il Parte_2 C.F._2
15/01/1953;
• (C.F.: , nato in Parte_3 C.F._3
Brasile il 25/03/1987;
• (C.F.: ), nata in Parte_4 C.F._4
Brasile il 13/11/1988;
• (C.F.: ), nata in [...] Parte_5 C.F._5 il 03/01/1982; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio dell'avv.
RD De Simone, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Francesco Nardocci e Valeria Saitta;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In primo luogo, si osserva che i ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Larino Persona_1
(Campobasso) e successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da ai di lui figli: Persona_2
o (odierno ricorrente), nato il [...]; Parte_2
o nato il [...]; Persona_3
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_2
o nato il [...]; Parte_3
o nata il [...]; Persona_4
o nata il [...]; Parte_1 - da alla di lui figlia, (odierna ricorrente), nata Persona_3 Parte_5 il 03/01/1982.
***
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato e documentato di aver inviato, nell'agosto 2024, presso la competente autorità consolare (in particolare, presso il Consolato Generale di San Paolo), i moduli cartacei per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (v., in tal senso, il doc. n. 15 allegato al ricorso introduttivo), dando, altresì, contezza dell'impossibilità, di fatto, di prenotare l'appuntamento ai fini della presentazione dell'istanza stessa e della necessaria documentazione (v., in particolare, il doc. n. 15 cit., raffigurante le pagine del sito web del Consolato
Generale di San Paolo, portale “Prenotami”, da cui si evince che, nel mese di agosto 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili) e documentando anche le lunghissime liste di attesa verosimilmente necessarie per la convocazione (v., in particolare, il doc. n. 16 allegato al ricorso, da cui si evince, che, nel mese di gennaio 2025, erano in attesa di convocazione dal Consolato di San Paolo coloro che erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2016 e 2017).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di effettiva presentazione dell'istanza e, quindi, in ordine ai tempi di definizione della stessa pratica amministrativa di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i diversi tentativi effettuati, in tal senso dai ricorrenti stessi (a fronte, peraltro, di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni, lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli odierni ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_1 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 418/2025, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo