Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 26/03/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Guido Petrigni, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Visto il ricorso rubricato al n. 23985 del registro di segreteria, istruttoria n. 763/2022/CIR, depositato in data 20 giugno 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt.
141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti di “ROMA ROOMS S.R.L.” ( C.F. 02820060420),
in persona del legale rappresentante NI FA (C.F.
[...])- gestore della struttura (affittacamere)
denominata Roma Rooms s.r.l., nella qualità di agente contabile addetto alla riscossione della imposta di soggiorno spettante al Comune di Ancona per l’anno finanziario 2019, un termine perentorio per la presentazione al Comune di Ancona del conto giudiziale inerente alla suddetta gestione per l’anno suindicato, disponendo, contestualmente, l’obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell’avvenuta presentazione del conto medesimo.
VISTO il proprio decreto n. 33/2025 con il quale ha accolto il ricorso e fissato il termine di giorni 45 entro il quale il ROMA ROOMS S.R.L.” (
SENTENZA - 81/2026 C.F. 02820060420), in persona del legale rappresentante NI FA (C.F. [...])- gestore della struttura
(affittacamere) denominata Roma Rooms s.r.l., nella qualità di agente contabile addetto alla riscossione della imposta di soggiorno spettante al Comune di Ancona per l’anno finanziario 2019 avrebbe dovuto presentare il conto giudiziale.
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;
UDITI nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Susanna Ciarapica, il dr. Guido Petrigni e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dr. Giovanni Cirillo; assenti la parte e l’Amministrazione.
FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.
Con decreto n. 33/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale sopra indicato.
Non è stato presentato alcunchè.
Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso rimettendosi alle valutazioni di questo Organo Giudicante.
Tuttavia, come cennato in limine litis, la Cassazione a sezioni Unite con ordinanza n. 1527/2026 depositata il 23 gennaio 2026 ha affermato in materia di tassa di soggiorno la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario.
Pertanto, vista la precitata ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite della Cassazione, la sentenza n. 59 dell’11 marzo 2026 emessa dalla Prima Sezione Centrale di Appello nonché il decreto n. 1/2026 del 2 marzo 2026 emesso dalla Seconda sezione Centrale di Appello, deve procedersi alla declaratoria di non luogo a provvedere.
Tenuto conto della statuizione sopra lumeggiata alla luce di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, SS.UU. civ. nella recente ordinanza n. 1527 del 2026 non v’ è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche definitivamente pronunciando - dichiara il non luogo a provvedere e per la resa del conto in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 17 marzo 2026.
Il Giudice monocratico
(Guido Petrigni)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria in data 26.03.2026 Il funzionario amministrativo dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)