Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7585
CASS
Sentenza 15 maggio 2003

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L'atto introduttivo del giudizio, anche nel processo del lavoro, deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione; ne consegue che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può equivalere a difetto di impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. (Nella specie la sentenza cassata aveva omesso di prendere in esame una richiesta subordinata, perché l'appellante aveva genericamente concluso domandando la riforma della sentenza e il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, sebbene dall'atto risultasse, dopo l'indicazione anche di questo motivo subordinato, l'invito al Collegio a considerare tutti quelli indicati come motivi specifici di impugnazione)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7585
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7585
Data del deposito : 15 maggio 2003

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