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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5902 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Nona sezione civile riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel./est.
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
resa nel processo civile di appello iscritto al n. 1967/2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
754/2019 pubblicata il 14.03.2019, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., e vertente
TRA
p. iva ) in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., e per essa la mandataria p. iva ), rappresentata e Parte_2 P.IVA_2
difesa, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di appello da considerarsi apposta in calce, dall'Avv. Michele Nappi (c.f. ), presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Vannella Gaetani n. 22;
Appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro
NG (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3 Aversa (CE), alla via Luca Prassicio n. 18;
Appellata
NONCHE'
(c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._4
difesa, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta,
dall'avv. Salvatore Schiavo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._5
presso il suo studio in Aversa (CE), alla via San Nicola n. 10;
Appellata
NONCHE'
(c.f. ), rappresentata e Controparte_3 C.F._6
difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Francesco Tamburrino (c.f.
) e TI ER (c.f. , con i quali C.F._7 C.F._8
elettivamente domicilia in Napoli, alla via Po n.1 – Parco Parva Domus presso lo studio dell'avv. Stefano Sorgente;
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato il 10.05.2017 e il 15.05.2017 Parte_2
in qualità di mandataria di conveniva, innanzi al Tribunale di Parte_3
Napoli Nord, e al CP_1 Controparte_2 Controparte_3
fine di sentir dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta e, in via subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato il
5.06.2012 per notaio rep. 42693, racc. 15895, con cui le Persona_1
convenute e avevano trasferito a CP_1 Controparte_2 [...]
la proprietà dell'immobile sito in Castel Volturno (CE) al Viale CP_3
del Calicanto riportato al NCEU di detto Comune al fl. 47, p.lla 5223, sub. 30 cat.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1967/2019 r.g. – sentenza – pagina 2 di 5 A3, piano 1, consistenza 6 vani.
Radicatasi la lite, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
si costituivano con rispettive comparse resistendo alla domanda
[...]
attorea e chiedendone il rigetto stante l'insussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per la dichiarazione di nullità ovvero di inefficacia dell'atto di compravendita in contestazione.
La causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda proposta da motivando sia la mancanza in capo ad essa del potere Parte_2
di agire in giudizio per far valere il credito e le azioni connesse della società
mandante , sia la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della Parte_3
procura rilasciata per la “gestione di crediti anomali” dalla mandante Parte_3
alla mandataria con condanna della stessa al pagamento
[...] Parte_2
delle spese di lite in favore delle convenute.
§ 2. Avverso la sentenza di prime cure, notificata il 04.04.2019, la società
[...]
e per essa in qualità di mandataria proponeva Parte_1 Parte_2
appello, con citazione notificata il 12.04.2019, articolato in un unico motivo e concludendo, previa ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado ed in questa sede ribadite e CTU volta all'accertamento dell'esiguità del prezzo della compravendita, in via principale, per l'accoglimento del gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, per la dichiarazione di nullità
ovvero inefficacia, giacché simulato, dell'atto di compravendita in oggetto e, in via subordinata, per la dichiarazione di inefficacia, in pregiudizio dell' Parte_3
del medesimo atto di compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c., con
[...]
conseguente ordine al Conservatore di trascrizione dell'emananda sentenza e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
L'appellata si costituiva con comparsa depositata il 4.09.2019 CP_1
resistendo al gravame ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1967/2019 r.g. – sentenza – pagina 3 di 5 L'appellata si costituiva con comparsa depositata il Controparte_2
4.09.2019, eccependo in via preliminare e assorbente il difetto di legittimazione ad agire della società appellante per assenza di coincidenza della titolarità
dell'interesse litigioso con la corrispondente legittimazione processuale e, nel merito, la sua infondatezza, quindi chiedendo il rigetto del gravame con conferma della decisione di primo grado.
L'appellata si costituiva con comparsa depositata il Controparte_3
4.09.2019 concludendo per il rigetto dell'appello per difetto di legittimazione in capo alla società appellante;
in via gradata, per la declaratoria di inammissibilità per acquiescenza e per difetto di interesse;
in ulteriore subordine, per infondatezza nel merito;
in via ulteriormente subordinata, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, da intendersi in questa sede riproposte (“preliminarmente, dichiarare nulla ex art. 164 c.p.c. la citazione
della quale mandataria della innanzi al Tribunale di Napoli Parte_2 Parte_3
Nord, per difetto del requisito ex art. 163, comma 3, n. 2) c.p.c.; dichiarare inoltre la nullità e
l'inammissibilità sia della domanda principale per la dichiarazione di simulazione del contratto,
che della subordinata azione revocatoria, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
in via
gradata, dichiarare sia in relazione alla domanda di simulazione che alla revocatoria, il difetto di
legittimazione e di interesse ad agire dell'attrice per non essere essa titolare del diritto di credito
azionato; in subordine, dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto del presupposto
della dichiarazione di inefficacia del pregresso atto di trasferimento del 28.2.2012; in ulteriore
subordine e nel merito, rigettare tutte le domande perché infondate, non provate e temerarie”).
All'udienza del 12.11.2019 la causa veniva rinviata per conclusioni all'udienza del 5.10.2021.
Dopo vari rinvii d'ufficio, mutati la Sezione e il relatore, all'udienza del
28.10.2025, celebrata nelle tradizionali forme della comparizione in presenza,
nessuna delle parti compariva e il Collegio rinviava quindi la trattazione ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. all'udienza del 18.11.2025, con provvedimento regolarmente comunicato alle parti, fissando, per tale data, udienza da tenersi
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1967/2019 r.g. – sentenza – pagina 4 di 5 nelle forme della trattazione scritta.
Alla indicata udienza del 18.11.2025 nessuna delle parti depositava note telematiche.
Nelle forme regolarmente predisposte, le parti non manifestavano interesse alla lite, né il 28.10.2025, né alla successiva udienza del 18.11.2025, nonostante la regolare comunicazione del rinvio e del decreto presidenziale di determinazione delle forme di trattazione dell'udienza.
Ne consegue che, a norma delle disposizioni invocate, ovvero gli artt. 181 e
309 c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50
D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008, da osservarsi anche nei giudizi dinanzi alla Corte
d'Appello in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c., va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
Come previsto dall'art. 310 c.p.c., le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e, dunque, null'altro va statuito sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa in qualità Parte_1
di mandataria avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. Parte_2
754/2019, pubblicata il 14.03.2019, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il procedimento;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli all'udienza del 20 NOVEMBRE 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1967/2019 r.g. – sentenza – pagina 5 di 5
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel./est.
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
resa nel processo civile di appello iscritto al n. 1967/2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
754/2019 pubblicata il 14.03.2019, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., e vertente
TRA
p. iva ) in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., e per essa la mandataria p. iva ), rappresentata e Parte_2 P.IVA_2
difesa, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di appello da considerarsi apposta in calce, dall'Avv. Michele Nappi (c.f. ), presso il cui C.F._1
studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Vannella Gaetani n. 22;
Appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro
NG (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3 Aversa (CE), alla via Luca Prassicio n. 18;
Appellata
NONCHE'
(c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._4
difesa, giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta,
dall'avv. Salvatore Schiavo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._5
presso il suo studio in Aversa (CE), alla via San Nicola n. 10;
Appellata
NONCHE'
(c.f. ), rappresentata e Controparte_3 C.F._6
difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Francesco Tamburrino (c.f.
) e TI ER (c.f. , con i quali C.F._7 C.F._8
elettivamente domicilia in Napoli, alla via Po n.1 – Parco Parva Domus presso lo studio dell'avv. Stefano Sorgente;
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato il 10.05.2017 e il 15.05.2017 Parte_2
in qualità di mandataria di conveniva, innanzi al Tribunale di Parte_3
Napoli Nord, e al CP_1 Controparte_2 Controparte_3
fine di sentir dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta e, in via subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita stipulato il
5.06.2012 per notaio rep. 42693, racc. 15895, con cui le Persona_1
convenute e avevano trasferito a CP_1 Controparte_2 [...]
la proprietà dell'immobile sito in Castel Volturno (CE) al Viale CP_3
del Calicanto riportato al NCEU di detto Comune al fl. 47, p.lla 5223, sub. 30 cat.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1967/2019 r.g. – sentenza – pagina 2 di 5 A3, piano 1, consistenza 6 vani.
Radicatasi la lite, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
si costituivano con rispettive comparse resistendo alla domanda
[...]
attorea e chiedendone il rigetto stante l'insussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per la dichiarazione di nullità ovvero di inefficacia dell'atto di compravendita in contestazione.
La causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda proposta da motivando sia la mancanza in capo ad essa del potere Parte_2
di agire in giudizio per far valere il credito e le azioni connesse della società
mandante , sia la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della Parte_3
procura rilasciata per la “gestione di crediti anomali” dalla mandante Parte_3
alla mandataria con condanna della stessa al pagamento
[...] Parte_2
delle spese di lite in favore delle convenute.
§ 2. Avverso la sentenza di prime cure, notificata il 04.04.2019, la società
[...]
e per essa in qualità di mandataria proponeva Parte_1 Parte_2
appello, con citazione notificata il 12.04.2019, articolato in un unico motivo e concludendo, previa ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado ed in questa sede ribadite e CTU volta all'accertamento dell'esiguità del prezzo della compravendita, in via principale, per l'accoglimento del gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, per la dichiarazione di nullità
ovvero inefficacia, giacché simulato, dell'atto di compravendita in oggetto e, in via subordinata, per la dichiarazione di inefficacia, in pregiudizio dell' Parte_3
del medesimo atto di compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c., con
[...]
conseguente ordine al Conservatore di trascrizione dell'emananda sentenza e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
L'appellata si costituiva con comparsa depositata il 4.09.2019 CP_1
resistendo al gravame ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1967/2019 r.g. – sentenza – pagina 3 di 5 L'appellata si costituiva con comparsa depositata il Controparte_2
4.09.2019, eccependo in via preliminare e assorbente il difetto di legittimazione ad agire della società appellante per assenza di coincidenza della titolarità
dell'interesse litigioso con la corrispondente legittimazione processuale e, nel merito, la sua infondatezza, quindi chiedendo il rigetto del gravame con conferma della decisione di primo grado.
L'appellata si costituiva con comparsa depositata il Controparte_3
4.09.2019 concludendo per il rigetto dell'appello per difetto di legittimazione in capo alla società appellante;
in via gradata, per la declaratoria di inammissibilità per acquiescenza e per difetto di interesse;
in ulteriore subordine, per infondatezza nel merito;
in via ulteriormente subordinata, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, da intendersi in questa sede riproposte (“preliminarmente, dichiarare nulla ex art. 164 c.p.c. la citazione
della quale mandataria della innanzi al Tribunale di Napoli Parte_2 Parte_3
Nord, per difetto del requisito ex art. 163, comma 3, n. 2) c.p.c.; dichiarare inoltre la nullità e
l'inammissibilità sia della domanda principale per la dichiarazione di simulazione del contratto,
che della subordinata azione revocatoria, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
in via
gradata, dichiarare sia in relazione alla domanda di simulazione che alla revocatoria, il difetto di
legittimazione e di interesse ad agire dell'attrice per non essere essa titolare del diritto di credito
azionato; in subordine, dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto del presupposto
della dichiarazione di inefficacia del pregresso atto di trasferimento del 28.2.2012; in ulteriore
subordine e nel merito, rigettare tutte le domande perché infondate, non provate e temerarie”).
All'udienza del 12.11.2019 la causa veniva rinviata per conclusioni all'udienza del 5.10.2021.
Dopo vari rinvii d'ufficio, mutati la Sezione e il relatore, all'udienza del
28.10.2025, celebrata nelle tradizionali forme della comparizione in presenza,
nessuna delle parti compariva e il Collegio rinviava quindi la trattazione ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. all'udienza del 18.11.2025, con provvedimento regolarmente comunicato alle parti, fissando, per tale data, udienza da tenersi
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1967/2019 r.g. – sentenza – pagina 4 di 5 nelle forme della trattazione scritta.
Alla indicata udienza del 18.11.2025 nessuna delle parti depositava note telematiche.
Nelle forme regolarmente predisposte, le parti non manifestavano interesse alla lite, né il 28.10.2025, né alla successiva udienza del 18.11.2025, nonostante la regolare comunicazione del rinvio e del decreto presidenziale di determinazione delle forme di trattazione dell'udienza.
Ne consegue che, a norma delle disposizioni invocate, ovvero gli artt. 181 e
309 c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50
D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008, da osservarsi anche nei giudizi dinanzi alla Corte
d'Appello in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c., va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
Come previsto dall'art. 310 c.p.c., le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e, dunque, null'altro va statuito sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa in qualità Parte_1
di mandataria avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. Parte_2
754/2019, pubblicata il 14.03.2019, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il procedimento;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli all'udienza del 20 NOVEMBRE 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1967/2019 r.g. – sentenza – pagina 5 di 5