Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/02/2026, n. 595
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza dell'appello dell'Ufficio

    Il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado sia immune dalle censure dell'Ufficio, poiché la contribuente ha effettuato il pagamento, seppur con lieve ritardo. L'inadempimento è considerato lieve e non ha impedito l'assolvimento completo degli obblighi tributari. Si richiama il principio di proporzionalità dell'ordinamento UE, secondo cui inadempimenti di scarsa entità non possono comportare sanzioni.

  • Accolto
    Conferma della sentenza di primo grado e annullamento delle maggiori sanzioni

    La Corte rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma integralmente la sentenza di primo grado, annullando la cartella di pagamento e, di conseguenza, l'atto di irrogazione delle relative sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/02/2026, n. 595
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 595
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo