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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/02/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 595/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1247/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 11210661002
elettivamente domiciliato presso Via Gezar 00186 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 854/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 04/10/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2018 00047590 64 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1247/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 854/3/2019 della CTP di Foggia, depositata il 04/10/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dalla dott.ssa Resistente_1 avverso la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, con la quale l'Ufficio iscriveva a ruolo l'imposta IVA e le imposte Addizionali,
Comunali e Regionali IRPEF dichiarate nel Modello Unico per l'anno d'imposta 2012 per un importo complessivo di € 5.464,87 comprensivo di imposte, sanzioni e interessi.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per la conferma della cartella per la misura rimodulata dall'ADE a seguito del riconoscimento delle rate versate prima della scadenza, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
La contribuente dott.ssa Resistente_1 si è costituita con rituali controdeduzioni in data 07/07/2020 eccependo l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto con l'integrale conferma della sentenza di primo grado e con il contestuale annullamento delle maggiori sanzioni irrogate, con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza del 21/11/2025, sentito il Relatore e udito il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, dando atto dell'assenza della contribuente, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
Osserva il Collegio che la sentenza di prime cure è immune dalle censure dedotte dall'Ufficio avendo la contribuente effettuato il pagamento, comunque, con un lieve ritardo vale a dire in data 14/09/2017.
Nella fattispecie in esame, la contribuente è incorsa in un inadempimento lieve dovuto ad un semplice ritardo che non le ha impedito di assolvere completamente ai propri obblighi tributari versando integralmente gli importi di tutte le rate.
Va, peraltro, considerato che l'art. 15 ter del DPR n. 602/1973, nel testo novellato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 159/2015, va, in ogni caso, interpretato in modo conforme all'ordinamento dell'Unione Europea che è ispirato dal principio di proporzionalità. Proporzionalità che implica che gli inadempimenti di scarsa entità non possono, in alcun caso, condurre all'irrogazione di sanzioni a carico del contribuente.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnata cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, e, in via derivata, il consequenziale atto di irrogazione delle relative sanzioni.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnata cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata, e, in via derivata, il consequenziale atto di irrogazione delle relative sanzioni;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 21/11/2025
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1247/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 11210661002
elettivamente domiciliato presso Via Gezar 00186 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 854/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 04/10/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2018 00047590 64 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1247/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 854/3/2019 della CTP di Foggia, depositata il 04/10/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dalla dott.ssa Resistente_1 avverso la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, con la quale l'Ufficio iscriveva a ruolo l'imposta IVA e le imposte Addizionali,
Comunali e Regionali IRPEF dichiarate nel Modello Unico per l'anno d'imposta 2012 per un importo complessivo di € 5.464,87 comprensivo di imposte, sanzioni e interessi.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per la conferma della cartella per la misura rimodulata dall'ADE a seguito del riconoscimento delle rate versate prima della scadenza, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
La contribuente dott.ssa Resistente_1 si è costituita con rituali controdeduzioni in data 07/07/2020 eccependo l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto con l'integrale conferma della sentenza di primo grado e con il contestuale annullamento delle maggiori sanzioni irrogate, con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza del 21/11/2025, sentito il Relatore e udito il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, dando atto dell'assenza della contribuente, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
Osserva il Collegio che la sentenza di prime cure è immune dalle censure dedotte dall'Ufficio avendo la contribuente effettuato il pagamento, comunque, con un lieve ritardo vale a dire in data 14/09/2017.
Nella fattispecie in esame, la contribuente è incorsa in un inadempimento lieve dovuto ad un semplice ritardo che non le ha impedito di assolvere completamente ai propri obblighi tributari versando integralmente gli importi di tutte le rate.
Va, peraltro, considerato che l'art. 15 ter del DPR n. 602/1973, nel testo novellato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 159/2015, va, in ogni caso, interpretato in modo conforme all'ordinamento dell'Unione Europea che è ispirato dal principio di proporzionalità. Proporzionalità che implica che gli inadempimenti di scarsa entità non possono, in alcun caso, condurre all'irrogazione di sanzioni a carico del contribuente.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnata cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, e, in via derivata, il consequenziale atto di irrogazione delle relative sanzioni.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnata cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata, e, in via derivata, il consequenziale atto di irrogazione delle relative sanzioni;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 21/11/2025