CASS
Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2026, n. 14464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14464 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI OR, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Ancona;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa il 3 febbraio 2025, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di OR TI ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per le cessioni di sostanze stupefacenti descritte nelle imputazioni, parzialmente riformando, ex art. 599 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, ravvisando la continuazione fra i reati oggetto della sentenza appellata e quello oggetto della sentenza emessa il 4 aprile 2018 dal Tribunale di Macerata e 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 14464 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 17/02/2026 ritenendo più grave il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. cit., relativo alal cessione di oltre 206 grammi di cocaina, come descritto nel capo a), ha rideterminato la pena. 2. Nel ricorso, nella memoria difensiva e nelle successive conclusioni scritte presentate dal difensore di TI si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria della prescrizione del reato ex art. 73 d.P.R. cit. descritto nel capo b) delle imputazioni (cessione di grammi 0,5 di hashish), contestato come commesso fra il primo dicembre 2016 e il gennaio 2017, essendo stata esclusa la recidiva dal Tribunale. Il termine prescrizionale massimo era stato calcolato ex artt. 157, 161, comma 2 cod. pen. in anni sette e mesi sei che, in assenza di cause di sospensione, sarebbe maturata nel mese di luglio 2024. 2.2. Con il secondo e il terzo dei motivi di ricorso si deducono vizio della motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie circa la prova della responsabilità dell'imputato per i reati oggetto dei capi b), c), d), e) e violazione di legge per la mancata riqualificazione ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 del reato descritto nel capo a) e ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit. dei reati descritti nei capi b), c), d), e) con la conseguente dichiarazione della loro prescrizione. In particolare, si osserva che la riqualificazione è stata negata sulla generica asserzione della necessità di una valutazione complessiva delle condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dall'esame dei verbali delle udienze di primo grado e di appello non risultano cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. proc. pen. sicché, poiché il reato ex art. 73, comm1 e 4, d.P.R. cit. oggetto del capo b) risulta commesso nel periodo «dicembre 2016-gennaio 2017», la sua prescrizione — anche prescindendo da una sua eventuale riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit. — è maturata il primo gennaio 2024, prima della decisione della Corte d'appello. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), perché il reato è estinto per prescrizione. 2.3a Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono parzialmente fondati nei termini che seguono. 2.10.1. Gli argomenti difensivi sviluppati in relazione alla prova del reato oggetto del capo a) vanno rigettati perché ineriscono al merito della ricostruzione dei fatti, reiterando questioni già valutate dalla Corte di appello e risolte, sulla base 2 di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, con argomentazioni convergenti con quelle del Tribunale. In particolare, la Corte ha evidenziato che, mentre non è contestato che l'imputato detenesse la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso per cederla ai soggetti indicati nella imputazione, risulta non credibile che egli abbia ritenuto che si trattasse di marijuana e non di cocaina, sicché chi gliela cedette lo avrebbe, contro il suo interesse di venditore, ingannato cedendogli una sostanza (oltre 206 grammi di cocaina) avente un valore commerciale notevolmente superiore. 2.A. Invece, risultano carenti le argomentazioni sviluppate nella sentenza relativamente sia alla prova dei reati oggetto dei capi c) ed e) che alla mancata riqualificazione dei fatti contestati. Con riferimento ai capi c) ed e) della sentenza, le dichiarazioni dei testimoni IR e IN sono richiamate in termini così succinti ed ellittici che non consentono di comprenderle e utilizzarle in modo assertivo e apodittico, senza una adeguata argomentazione che consentkdi apprezzarne la valenza probatoria e la valenza accusatoria (p. 7). Inoltre, manca del tutto una motivazione circa la responsabilità per il reato oggetto del capo d). Analogamente, carente è la motivazione circa la mancata riqualificazione ex art. 75, comma 5, dei reati oggetto dei capi c) d), e). La Corte ha laconicamente argomentato che «il solo dato quantitativo delle fattispecie indicate sub B e D non può essere sufficiente ad una autonoma e diversa qualificazione ai sensi del quinto comma». Tuttavia, questa affermazione, in sé corretta, non spiega le ragioni per le quali, nelle fattispecie concrete in esame, sussisterebbero le ulteriori condizioni per la riqualificazione delle condotte. Invece, va ribadito, per la valutazione della fattispecie del fatto di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., e della conseguente determinazione della pena 5144_ da infliggere in concreto in misura proporzionale all'offesa,_ " -giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in particolare relativamente a: mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706; Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149; Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Rv. 273823). 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi c), d), e) e rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità limitatamente al reato di cui al capo a). Così deciso il 17/02/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa il 3 febbraio 2025, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di OR TI ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per le cessioni di sostanze stupefacenti descritte nelle imputazioni, parzialmente riformando, ex art. 599 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, ravvisando la continuazione fra i reati oggetto della sentenza appellata e quello oggetto della sentenza emessa il 4 aprile 2018 dal Tribunale di Macerata e 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 14464 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 17/02/2026 ritenendo più grave il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. cit., relativo alal cessione di oltre 206 grammi di cocaina, come descritto nel capo a), ha rideterminato la pena. 2. Nel ricorso, nella memoria difensiva e nelle successive conclusioni scritte presentate dal difensore di TI si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria della prescrizione del reato ex art. 73 d.P.R. cit. descritto nel capo b) delle imputazioni (cessione di grammi 0,5 di hashish), contestato come commesso fra il primo dicembre 2016 e il gennaio 2017, essendo stata esclusa la recidiva dal Tribunale. Il termine prescrizionale massimo era stato calcolato ex artt. 157, 161, comma 2 cod. pen. in anni sette e mesi sei che, in assenza di cause di sospensione, sarebbe maturata nel mese di luglio 2024. 2.2. Con il secondo e il terzo dei motivi di ricorso si deducono vizio della motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie circa la prova della responsabilità dell'imputato per i reati oggetto dei capi b), c), d), e) e violazione di legge per la mancata riqualificazione ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 del reato descritto nel capo a) e ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit. dei reati descritti nei capi b), c), d), e) con la conseguente dichiarazione della loro prescrizione. In particolare, si osserva che la riqualificazione è stata negata sulla generica asserzione della necessità di una valutazione complessiva delle condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dall'esame dei verbali delle udienze di primo grado e di appello non risultano cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. proc. pen. sicché, poiché il reato ex art. 73, comm1 e 4, d.P.R. cit. oggetto del capo b) risulta commesso nel periodo «dicembre 2016-gennaio 2017», la sua prescrizione — anche prescindendo da una sua eventuale riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit. — è maturata il primo gennaio 2024, prima della decisione della Corte d'appello. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), perché il reato è estinto per prescrizione. 2.3a Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono parzialmente fondati nei termini che seguono. 2.10.1. Gli argomenti difensivi sviluppati in relazione alla prova del reato oggetto del capo a) vanno rigettati perché ineriscono al merito della ricostruzione dei fatti, reiterando questioni già valutate dalla Corte di appello e risolte, sulla base 2 di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, con argomentazioni convergenti con quelle del Tribunale. In particolare, la Corte ha evidenziato che, mentre non è contestato che l'imputato detenesse la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso per cederla ai soggetti indicati nella imputazione, risulta non credibile che egli abbia ritenuto che si trattasse di marijuana e non di cocaina, sicché chi gliela cedette lo avrebbe, contro il suo interesse di venditore, ingannato cedendogli una sostanza (oltre 206 grammi di cocaina) avente un valore commerciale notevolmente superiore. 2.A. Invece, risultano carenti le argomentazioni sviluppate nella sentenza relativamente sia alla prova dei reati oggetto dei capi c) ed e) che alla mancata riqualificazione dei fatti contestati. Con riferimento ai capi c) ed e) della sentenza, le dichiarazioni dei testimoni IR e IN sono richiamate in termini così succinti ed ellittici che non consentono di comprenderle e utilizzarle in modo assertivo e apodittico, senza una adeguata argomentazione che consentkdi apprezzarne la valenza probatoria e la valenza accusatoria (p. 7). Inoltre, manca del tutto una motivazione circa la responsabilità per il reato oggetto del capo d). Analogamente, carente è la motivazione circa la mancata riqualificazione ex art. 75, comma 5, dei reati oggetto dei capi c) d), e). La Corte ha laconicamente argomentato che «il solo dato quantitativo delle fattispecie indicate sub B e D non può essere sufficiente ad una autonoma e diversa qualificazione ai sensi del quinto comma». Tuttavia, questa affermazione, in sé corretta, non spiega le ragioni per le quali, nelle fattispecie concrete in esame, sussisterebbero le ulteriori condizioni per la riqualificazione delle condotte. Invece, va ribadito, per la valutazione della fattispecie del fatto di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., e della conseguente determinazione della pena 5144_ da infliggere in concreto in misura proporzionale all'offesa,_ " -giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in particolare relativamente a: mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706; Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149; Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Rv. 273823). 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui ai capi c), d), e) e rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità limitatamente al reato di cui al capo a). Così deciso il 17/02/2026