Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01502/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini e Eduardo De Ruggiero, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registri di Giustizia;
contro
Comune di Centola, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento: a- del provvedimento n. -OMISSIS- del 29.08.2025, notificato in data 2.09.2025, con il quale il Responsabile della Area Tecnica, Urbanistica, Edilizia Privata e Governo del Territorio - SUE - di Centola ha disposto l'annullamento, in sede di autotutela di ufficio, del provvedimento n. -OMISSIS- del 23.09.2024 di revoca della ordinanza di demolizione -OMISSIS- e del diniego di condono edilizio -OMISSIS-dell'Hotel -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990;
b- del provvedimento n. -OMISSIS- del 20.06.2025, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica, Urbanistica, Edilizia Privata e Governo del Territorio - SUE - di Centola ha comunicato avvio del procedimento di annullamento di ufficio del provvedimento n. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;
c- dei provvedimenti nn. -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS- a firma del Segretario Comunale di Centola;
d- di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Centola;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. OB AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene all’esame del Tribunale il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento di annullamento n.prot. -OMISSIS-, emesso nei confronti di un precedente atto di revoca (prot. n.-OMISSIS- del 23/09/2024) riguardante un’ordinanza di demolizione (n. -OMISSIS-) e un successivo e correlato diniego di condono (prot. n.-OMISSIS-).
2. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- il Comune aveva difatti ingiunto al ricorrente, quale proprietario-acquirente da un giudizio esecutivo, l’eliminazione delle seguenti opere abusive realizzate in occasione di lavori d restauro e risanamento conservativo presso la struttura alberghiera denominata “Hotel -OMISSIS-” , sita alla Via -OMISSIS- della fraz. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- (censita in catasto al foglio n.-OMISSIS- p.-OMISSIS-e n.ri -OMISSIS-): “1) Sottofondazione in c.a. a trave rovescia supportata da n. 2 pilastri in c.a. poggianti sulla sottostante roccia, realizzata lungo lutto ii lato del fabbricato prospiciente il costone roccioso; 2) Demolizione e ricostruzione di solaio di copertura in c.a. di dimensioni circa mt. 2,20 x mt. 77,00, sul lato Est del fabbricato (verso il porto), e realizzazione di n. 3 pilastri in e.a. delle dimensioni di circa mt. 0,40 x ml. 0,40; 3)Parziale demolizione di una canna fumarla in eternit; 4)Sostituzione di tuffi i vecchi infissi con nuovi infissi in pvc al piano primo e al piano secondo sottostrada; 5) Ristrutturazione degli esistenti terrazzini lato mare con sostituzione delle vecchie ringhiere con nuovi elementi in ferro zincato; 6) Rifacimento dell'intonaco esterno dell'intera facciata del fabbricato lato mare; 7) Ristrutturazione delle camere al piano secondo sottostrada, complete di impianto idrico, sanitario ed elettrico in parte complete di arredi e infissi interni ed esterni; 8) Ristrutturazione di tutte le camere al piano terzo sottostrada, mediante una diversa distribuzione interna, con la realizzazione di nuovi locali igienici, con posizionamento di infissi in pvc e predisposizione di impianti idrici ed elettrici; 9) Parziale ristrutturazione di un esistente manufatto fiato ovest), mediante la realizzazione di pareti in muratura di laterizi con predisposizione di impianto idrico; 10) Apertura di n.4 vani finestre e n.7 vano porta sui lati Est, Ovest e Sud, con conseguente modifica dei prospetti;11) Posizionamento sul solaio di copertura quota strada di pannelli solari con relativo serbatoio; 12) Realizzazione di un muro al 2° piano sottostrada lato mare di circa mt. 5.00 per ml. 1.40 in blocchi in aderenza al muro perimetrale esistente, con sovrastante tubazione in pvc rosso per smaltimento dei liquami provenienti dai WC”; 13.) Realizzazione di muratura con blocchi forati di colore rosso a chiusura di un vano, sul lato est; 14) Accumulo di uno notevole quantità di rifiuti provenienti dai lavori in oggetto con spargimento degli stessi anche lungo tutto pl costone sottostante e prospiciente il mare” .
2.1 Per dette opere, sulla base della previsione di cui agli artt. 31 e 40 L. 47/1985, che consentivano il termine di 120 gg per il nuovo acquirente di un giudizio esecutivo di proporre una domanda di condono, il -OMISSIS- aveva chiesto altresì un condono, anche in prosieguo di una precedente istanza presentata dalla precedente proprietaria, sig.ra -OMISSIS-.
2.2 Le due istanze di condono venivano respinte dal Comune con il già indicato provvedimento, impugnato innanzi a questo TAR con atto di motivi aggiunti innestatosi sul ricorso r.g.n.1213/2010 già proposto dal ricorrente avverso la predetta ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Il giudizio innanzi al TAR si è concluso con la sentenza n. -OMISSIS-, impugnata innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello definito con la recente sentenza n. -OMISSIS-, ancora non passata in giudicato e avverso la quale parte ricorrente ha preannunciato di voler proporre ricorso per revocazione.
3. Dalla vicenda è scaturito anche un procedimento penale a carico del ricorrente per la occupazione abusiva di un’area comunale nell’esecuzione delle opere abusive, conclusosi con la sentenza n.-OMISSIS-, nella quale il Tribunale di -OMISSIS- ha rilevato, per quanto d’interesse in questa sede, che non risultava dimostrata l’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del -OMISSIS- e dei coimputati in quel giudizio.
3.1 Fatto sta che proprio in ragione della predetta sentenza di assoluzione il proprietario ha presentato al Comune un’istanza di revoca in autotutela dell’ordinanza di demolizione e dei successivi provvedimenti di diniego di condono.
4. Nel corso del procedimento di revoca, dunque in pendenza del giudizio di appello definito con la sentenza -OMISSIS- del Consiglio di Stato, è stato svolto un apposito sopralluogo in data 26.8.2024 di cui il Comune ha relazionato nel verbale prot.n.-OMISSIS-del 26/08/2024 al fine di verificare se, come affermato nell’stanza d revoca, effettivamente l’interessato avesse ottemperato all’ordine di demolizione n.-OMISSIS-.
Dal predetto verbale è emerso che gli abusi oggetto di causa erano stati frattanto eliminati ad eccezione di “ una trave in calcestruzzo armato di circa 54 cm ”. Rispetto ad essa, nella relazione sul sopralluogo (cfr. all.to n. 10 in prod. doc. al ricorso) il tecnico comunale precisava, richiamando quanto verbalizzato dal CTU nominato nel procedimento penale che “ la modestissima sottomurazione al terzo livello sottostrada assolve ad evidenti esigenze di stabilità dell'intero e preesistente immobile” e che la stessa non sarebbe stata “ eliminabile in quanto di carattere strutturale e funzionale alla struttura dell'immobile. In merito la parte esibisce documentazione tecnica, già versata in atti dalla quale emerge che detta opera ha un'esclusiva funzione strutturale, non generando superficie e volume di qualsiasi natura...” .
4.1 Dalla stessa relazione è altresì emersa la presenza di alcune ulteriori opere minori oggetto di una successiva SCIA che non risulta contestata dal Comune.
5. Dagli esiti verbale, preso atto delle suddette risultanze, è scaturito il succitato provvedimento di revoca “ a) dell'Ordinanza di Demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi (emesso nei confronti di -OMISSIS-) n°-OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del 03 Maggio 2010; b) dell'avvio del procedimento di diniego dell'istanza di Condono edilizio (emesso nei confronti di -OMISSIS-) prot.n.-OMISSIS- del 01/06/2010 e del successivo diniego, prot. n.-OMISSIS- del 04/11/2010 (emesso nei confronti di -OMISSIS-) della pratica di Condono edilizio UT.n.554, prot. n.-OMISSIS- del 01/04/1986” .
6. Sennonchè a seguito di un procedimento di revisione interna dell’atto e di plurime interlocuzioni tra gli uffici, non prive di toni reciprocamente polemici tra gli stessi, in data 20.6.2025 è stato trasmesso al ricorrente l’atto di avvio del procedimento volto all’annullamento d’ufficio della revoca dell’ordinanza di demolizione e del diniego di condono. Nell’atto è stato rilevato quanto segue : “ in data 6 giugno 2025, si teneva una riunione alla presenza del -OMISSIS-, del -OMISSIS-, del Segretario Comunale e del Consigliere -OMISSIS-, in cui lo scrivente, nella qualità di nominato Responsabile del Procedimento del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Governo del Territorio chiariva che : 1- Il provvedimento n.-OMISSIS- del 2109.2024 di revoca della Ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- e del diniego di condono edilizio dell'Hotel -OMISSIS-, era stato trasmesso al Segretario Comunale il 2109.2024; 2-Non risultavano atti di acquisizione in favore dell'Ente successivi all'ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-, tanto più in considerazione della pendenza della istanza di sanatoria 26.10.2010, che non risulta essere stata esitata. Tra l'altro, il TAR Salerno, con ordinanza n.-OMISSIS-, aveva espressamente "inibito alla Pubblica Amministrazione di procedere alla acquisizione dei manufatti e delle aree di sedime al patrimonio comunale"; 3-L'intervenuto accertamento del ripristino dello stato dei luoghi precludeva l'effetto acquisitivo; 4. L'intervenuta revoca non comportava ex se una definizione favorevole della domanda di condono edilizio; 5-Il richiamo ad una pretesa violazione dell'art. 40 co. 6 L. 47/1985, in questa fase procedimentale, non appariva pertinente in quanto i precedenti dinieghi di condono oggetto di revoca non avevano contestato tale violazione; 6. La mancata occupazione della sede stradale risultava accertata dal Tribunale Penale di -OMISSIS-, con decisione n.-OMISSIS- divenuta irrevocabile; 7. La revoca, in sintesi, era stata disposta sulla base di fatti nuovi sopravvenuti, consistenti nell'intervenuta l'ottemperanza alla ingiunzione di demolizione e nella assenza accertata, con sentenza penale passata in giudicato, di occupazione di suolo stradale” . Il redattore sottolineava a questo punto che “ CONSIDERATO che tali chiarimenti non hanno neutralizzato la richiesta del Segretario che nell'ambito dei suoi poteri, ex art. 147 bis del TUEL, ritiene necessario doversi disporre l'annullamento del provvedimento di revoca prot. n.-OMISSIS- del 23/09/24; VISTO l'ulteriore sollecito prot. n.-OMISSIS- del 10/06/2025 a firma del Segretario (V. allegato parte integrante e sostanziale del presente atto); VISTA la nota di riscontro di questo ufficio prot. n.-OMISSIS- del 20/06/2025 (V. allegato parte integrante e sostanziale del presente atto)”.
6.1 A seguito dell’avvio del procedimento l’interessato ha depositato le osservazioni previste ex art. 10 bis L. n. 241/1990, dopo di che è stato emesso il provvedimento impugnato, supportato dalle seguenti motivazioni : “ vi è la sentenza Tar che dichiara legittimo l'operato dell'ente; -il pronunciamento del giudice penale non rileva in quello amministrativo; -la rivalutazione dell'interesse pubblico è sottratta al responsabile dell'utc nelle ipotesi di ordinanza di demolizione sub iudice; -la revoca ha efficacia ex nunc e non ex tunc con la conseguenza che il resp. dell'UTC, con il Suo operato ha inopinatamente trascurato gli effetti legali nel frattempo già conseguiti alla ordinanza di demolizione (ossia legale acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale: recupero delle indennità di occupazione; irrogazione pecuniaria per non aver la parte ottemperato alla demolizione; trascrizione del bene a favore dell'ente)”.
7. Il -OMISSIS- è però insorto avverso l’atto di autotutela, affidando il ricorso a tre motivi così rubricati “I. Violazione di legge (artt. 10 bis e 21 nonies l. 241/1990; artt. 31 e 37 d.p.r. 380/2001; artt. 107 e 147 bis d.lgs. 267/2000) - violazione del contradditorio procedimentale e del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - Carenza di istruttoria - arbitrarietà - Sviamento - Perplessità - Difetto di motivazione); II. Violazione di legge (artt. 10 bis e 21 nonies l. 241/1990; artt. 31 e 37 d.p.r. 380/2001; artt. 107 e 147 bis d.lgs. 267/2000) - violazione del contradditorio procedimentale e del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - carenza di istruttoria - arbitrarietà - sviamento - perplessità - difetto di motivazione); III. Violazione di legge (artt. 10 bis e 21 nonies l. 241/1990; artt. 31 e 37 d.p.r. 380/2001; artt. 107 e 147 bis d.lgs. 267/2000) - violazione del contradditorio procedimentale e del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - carenza di istruttoria - arbitrarietà - sviamento - perplessità - difetto di motivazione)”
7.1 In estrema sintesi il ricorrente, nel primo e in parte del secondo motivo, ha affermato che sussistono i presupposti per addivenire all’annullamento del provvedimento di annullamento in autotutela e che, oltre all’incompetenza, l’atto sia altresì viziato per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento. In sostanza, secondo la tesi attorea, il provvedimento si sarebbe giustificato per ragioni di difesa processuale. Difatti, essendo allora prossima l’udienza di discussione del giudizio d’appello innanzi al Consiglio di Stato per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e per il diniego di condono, l’eventuale revoca dei provvedimenti impugnati in quel giudizio avrebbe depotenziato le ragioni del Comune ed anzi ne avrebbe vanificato la difesa. Tanto sarebbe altresì risultato nelle interlocuzioni (depositate in atti) avvenute tra il Comune e il difensore in giudizio. Ad avviso del ricorrente questa sarebbe stata la motivazione sottesa al provvedimento di annullamento, con la conseguente affermazione dell’eccesso di potere per sviamento.
Nel terzo motivo il -OMISSIS- ha invece contestato la stessa sussistenza dei presupposti legalmente tipizzati (art. 21 nonies L. n. 241/1990 (cfr. infra ) per addivenire all’annullamento in autotutela, rilevando la legittimità del provvedimento di revoca inciso dall’annullamento e soffermandosi altresì sulla carenza dell’interesse pubblico ad addivenire alla contestata autotutela, in particolare, valorizzando la già avvenuta e incontroversa eliminazione degli abusi edilizi a monte dei procedimenti repressivi e già prima che sopravvenisse la revoca dei provvedimenti repressivi.
Il Comune si è costituito in giudizio e ha puntualmente controbattuto rispetto a tutte le doglianze poste nel ricorso. In particolare, con articolate motivazioni, la difesa civica ha sottolineato l’interesse indiscutibile alla legalità dell’azione amministrativa che sarebbe rimasto pregiudicato dalla revoca dei precedenti provvedimenti repressivi, pregiudicando la invece indefettibile tutela dei valori, anche paesaggistici, coinvolti nel procedimento repressivo a monte.
8. All’esito della camera di consiglio del 12.11.2025 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare formulata in via incidentale al sol fine di evitare il pregiudizio grave e irreparabile lamentato dal ricorrente “Valutato in particolare che, nelle more della decisione di merito, la perdurante efficacia del provvedimento di autotutela impugnato, determinando la reviviscenza dell’ordinanza di demolizione n. 19/2010, potrebbe esporre il ricorrente alle correlate conseguenze sanzionatorie e segnatamente, ai sensi dell’art. 31 comma 3 TUED, all’ acquisizione al patrimonio comunale” .
8.1 In vista dell’udienza pubblica odierna le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti: in particolare il Comune ha prodotto la già richiamata sentenza n. -OMISSIS- con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello confermando la legittimità del provvedimento di demolizione e del diniego di condono a monte della controversia odierna; dal canto suo, in limine , dopo averlo invero preannunciato già nelle memorie di replica depositate, parte ricorrente ha depositato il ricorso in revocazione proposto avverso l’anzidetta sentenza del Consiglio di Stato.
8.2 Infine, in sede di discussione, le parti hanno ripercorso le proprie argomentazioni difensive, concludendo come da atti depositati e la causa è stata quindi posta in decisione. Parte ricorrente ha altresì precisato che il ricorso per revocazione è già pendente innanzi al Consiglio di Stato e reca r.g.n.519/2026, chiedendo in conseguenza di disporre la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ. e 106 cod. proc amm., quantomeno, ove il Collegio avesse ritenuto decisivo l’esito del predetto giudizio sulle sorti della controversia odierna.
9. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione che segue.
9. Innanzitutto va affrontata e respinta la pregiudiziale riguardante il rapporto esistente tra l’odierno giudizio e quello definito recentemente dalla sentenza n.-OMISSIS- del Consiglio di Stato. Questione la cui definizione è stata posta come eccezione dal Comune, ma la cui disamina è resa altresì necessaria dalla citata richiesta del ricorrente formulata in udienza, di disporre la sospensione del giudizio, subordinando la propria istanza alla valutazione da parte del Collegio in ordine alla sua pregiudizialità rispetto alla decisione del giudizio odierno.
Ebbene, ad avviso del Collegio, la decisione in questione non assume rilievo né pregiudiziale né decisivo nel merito rispetto al giudizio odierno, rispetto al quale si pone sostanzialmente a latere .
9.2.1 Quanto appena osservato conduce innanzitutto a respingere l’istanza di sospensione del giudizio formulata in limine dal ricorrente. Nel contempo, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa comunale l’esito, quale che esso sia, del giudizio de quo non inficia la permanenza delle condizioni dell’azione sia sotto il profilo dell’interesse che della stessa legittimazione del ricorrente. Tanto, giova precisarlo, ben al di là dell’ultimo ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza n. -OMISSIS- che ha definito quel giudizio.
9.2.2 Per addivenire a detta conclusione è giù utile osservare in detto contenzioso sono stati contestati dal medesimo ricorrente sia l’originaria ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-che, con motivi aggiunti, il diniego di condono correlato, sostanzialmente, alla realizzazione delle stesse opere di cui si discute nel giudizio odierno.
9.2.2.1 Nell’attuale vicenda, invece, la legittimità degli atti di cui si è discusso nell’indicata controversia può darsi per scontata già per l’ovvia ragione di essere stata acclarata da una sentenza assistita da un doppio ed esecutivo grado di giudizio, ancorchè il ricorrente abbia proposto giudizio revocatorio avverso la sentenza del Consiglio di Stato.
Inoltre lo stesso atto di revoca annullato in autotutela non aveva implicato alcuna rivalutazione sulla legittimità dei provvedimenti da essa incisi, poichè si era invece fondata sulla presa d’atto dell’avvenuta eliminazione delle opere colpite dall’ordinanza di demolizione prima e, in seguito, dal diniego di condono. D’altro canto, in via di principio, il provvedimento di revoca si configura come lo strumento di autotutela decisoria precipuamente rivolto alla rimozione, con efficacia ex nunc , di un provvedimento all’esito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico alla sua conservazione (Consiglio di Stato sez. V, n.10265/2024).
9.3 A questo punto, contrariamento alla espressa eccezione del Comune, il ricorso è ammissibile e comunque procedibile, in quanto la valutazione attuale oggetto di scrutinio occorre per stabilire, in ragione delle censure articolate, se sussistessero o meno i presupposti -legalmente tipizzati - per addivenire all’annullamento in sede di autotutela dell’atto di revoca. Non è necessario, dunque, occuparsi dei provvedimenti repressivi e, comunque, di segno negativo, emessi dal Comune poiché la loro legittimità, allo stato, risulta autorevolmente acclarata dalla sentenza n.-OMISSIS-.
Le stesse argomentazioni conducono a escludere la sussistenza dei presupposti per addivenire alla richiesta sospensione ai sensi degli artt. 107 cod. proc. Amm. e 295 cod.proc.civ. Se anche venisse accolto il ricorso per revocazione ciò determinerebbe la caducazione del provvedimento di annullamento in autotutela e del resto, a fronte di un annullamento ex tunc , ne resterebbe travolta anche la revoca venendo meno l’atto revocato.
Nel giudizio odierno, invece, seppure ex post , si discute più specificamente della legittimità delle motivazioni che hanno portato il Comune all’annullamento in autotutela dell’atto di revoca e dunque viene in rilievo, a fronte dell’acclarata demolizione, già allora intervenuta, degli abusi in contestazione, la valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione della stessa revoca.
10. Venendo alle doglianze di merito, in primo luogo, va scrutinato e respinto il motivo, potenzialmente dirimente, connesso al vizio di incompetenza. In disparte ogni considerazione sulla qualità del procedimento di formazione dell’atto impugnato in ragione del suo peculiare andamento, risulta che le motivazioni del provvedimento di autotutela siano state, da ultimo, fatte proprie dal dirigente emittente, il quale ha recepito quelle formulate dal Segretario comunale - ancorchè non condivise in prima battuta - ed anzi le ha richiamate per relationem adducendole come presupposti dell’atto impugnato. Né rilevano le ulteriori adombrate e concernenti sostanzialmente i motivi che avrebbero indotto il dirigente a far proprie le argomentazioni inizialmente formulate dal Segretario comunale. Difatti i motivi personali e i convincimenti posti a fondamento degli atti degli organi amministrativi persone fisiche restano estranei rispetto alla disamina dell’atto amministrativo emesso, potendo semmai contribuire a colorare questioni che non pertengono alla cognizione del giudice amministrativo.
10.1 Va dunque escluso che il provvedimento sia stato, di fatto, emesso dal Segretario comunale modificando l’ordine delle competenze e segnatamente in violazione dell’art. 107 TUEL. Altro è poi lo scrutinio delle motivazioni espresse nell’atto impugnato e degli ulteriori vizi su cui il ricorrente si è diffusamente soffermato nei propri mezzi di censura, dei quali il Collegio si occuperà nei successivi capi della sentenza.
11. Proseguendo con il vaglio del merito va scrutinata e respinta la censura, in parte connessa alle argomentazioni svolte nel capo precedente, di eccesso di potere per sviamento. Difatti, quali che siano state le ragioni (irrilevanti) alla base del provvedimento in autotutela impugnato, ciò che nell’attuale valutazione del Tribunale rileva è che l’atto sia stato expressis verbis motivato sull’affermata illegittimità dell’atto di revoca e sulla sussistenza dell’interesse pubblico al suo annullamento e al ripristino, ad avviso del Comune, della legalità violata.
11.1 Ciò non di meno al Collegio non sfugge che il procedimento interno di autotutela si sia caratterizzato per la evidente divergenza di impostazione tra il Responsabile dell’Area tecnica, il quale aveva disposto la revoca dell’ordinanza di demolizione e, a cascata, del diniego di condono e il Segretario Comunale, che ne ha invece compulsato l’annullamento in autotutela. Ma queste considerazioni assumeranno rilievo nel prosieguo della trattazione, non essendo invece decisive per affermare la sussistenza del lamentato sviamento.
Anzi, rispetto a quest’ultimo profilo non guasta precisare fin d’ora che, come si avrà modo di verificare nel prosieguo della trattazione, lo svolgimento contraddittorio del procedimento interno ha finito per pregiudicare la logica del percorso argomentativo seguito, nuocendo altresì alla linearità della motivazione del provvedimento finale.
12. Si può così addivenire alla disamina della contestata sussistenza a fondamento dell’atto impugnato dei mentovati presupposti indicati all’art. 21 nonies L. n. 241/1990 (illegittimità del provvedimento rimosso, interesse pubblico alla sua eliminazione), principiando dal richiamo alle norme di riferimento che regolano gli istituti della revoca e del provvedimento di annullamento in autotutela e, quindi, agli artt. 21 quinquies (revoca) e l’art. 21 nonies (annullamento in autotutela) della L. n. 241/1990.
12.1 Ebbene, ai sensi dell’art. 21 quinquies, “ 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico ”.
Il successivo art. 21 nonies, nella parte che qui rileva, prevede che: “ 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a sei mesi (NDR dodici mesi al momento della notifica dell’atto impugnato) dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”
13. Dunque il potere di revoca è assoggettato alla ricorrenza alternativa di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, declinati dal citato art. 21-quinquies, l. n. 241/1990.
Secondo l’interpretazione seguita in proposito dalla costante giurisprudenza si tratta di un potere connotato da notevole discrezionalità e ancorato a condizioni individuate con ampia estensione. Difatti “ La revoca del provvedimento amministrativo rientra nella disciplina prevista dall'art. 21 -quinquies l. n. 241/1990, che può essere disposta dalla pubblica amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento . (Consiglio di Stato sez. V, 11/01/2022, n.201).
13.1 In ordine alla tipologia di sindacato esercitabile dal Giudice amministrativo a fronte di un provvedimento di revoca è stato altresì precisato che “ Le valutazioni che fa la P.A. per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico, con l'esercizio del potere di cui all'art. 21 quinquies, l. n. 241/1990, dettato in tema di revoca dei provvedimenti amministrativi, ad essa affidato dalla legge sono ampiamente discrezionali e, come tali, sottratte al sindacato di legittimità del G.A., salvo che non siano manifestamente inficiate da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, evenienze non ravvisabili nel caso di specie ” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia n. 345/2022).
14. Quanto, invece, alla regolazione del potere di annullamento in autotutela disciplinato all’art. 21 nonies l. 241/990, è d’uopo, ad avviso del Collegio, il preliminare richiamo al costante orientamento in base al quale “ anche nel settore edilizio, i provvedimenti di annullamento in autotutela rientrano nell'ambito normativo dell'art. 21nonies l. n. 241/1990, il quale ha ridefinito il relativo potere conferendo all'amministrazione un margine di discrezionalità che si basa sulla valutazione dell'interesse pubblico rispetto alla fiducia riposta dal destinatario dell'atto. Per esercitare il potere di revoca d'ufficio delle autorizzazioni edilizie, è necessaria l'origine di una illegittimità del provvedimento e la presenza di un interesse pubblico effettivo e attuale alla sua revoca, che non si limita al semplice ripristino della legalità violata, considerando anche le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari. L'attività di autotutela rappresenta quindi, anche per quanto riguarda la pianificazione territoriale, un'espressione di discrezionalità significativa che non esime l'amministrazione dall'obbligo di giustificare, anche in modo sommario, l'esistenza dei suddetti requisiti. In particolare, il potere di autotutela deve essere esercitato dalla pubblica amministrazione entro un termine ragionevole, specialmente quando il privato, dopo un certo periodo, ha lecito affidamento sulla regolarità del permesso edilizio avendo già realizzato il progetto ” (Cons. Stato sez. IV n. 7367/2024 e Sez. VI n. 5830/2024).
14.1 Nel contempo, nella stessa materia edilizia e proprio con riguardo a un’ipotesi simile sotto l’aspetto della successione temporale dei provvedimenti (annullamento di una precedente revoca), in senso restrittivo rispetto all’ampiezza dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti di secondo grado, il Consiglio di Stato ha precisato che “il potere di autotutela costituisce la riedizione del potere originariamente esercitato in modo da essere attratto alla relativa disciplina. Non va trascurata infatti la circostanza che, attraverso l'atto impugnato, l'amministrazione, nel ritirare il precedente provvedimento di autotutela, ha di fatto riesercitato il potere sanzionatorio edilizio, per il quale, secondo orientamento pretorio tanto consolidato da assurgere a jus receptum, non si richiede la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale innescato dall'avviso di avvio del procedimento per la natura vincolata della irroganda sanzione. Come ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza di questo Consiglio (in particolare la recente Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9; successivamente si veda la prima applicazione fattane da Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5595), "l'ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell'abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l'Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell'ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198), né un'ampia motivazione” (Consiglio di Stato, sez. IV n. 2799/2018).
14.2 Va dunque ora verificato, precipuamente alla luce dei principi rinvenibili nella giurisprudenza richiamata, se dal procedimento e comunque dalla motivazione dell’atto impugnato nel giudizio odierno sia emersa la sussistenza dei richiesti presupposti dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto da annullare e della sua illegittimità. Tanto, tenuto conto, ovviamente, delle motivazioni e dei presupposti indicati dal Comune a monte dell’atto di revoca inciso dal provvedimento di autotutela.
15. Reputa il Tribunale che, alla luce delle censure che le hanno colpite, innanzitutto e con carattere già di per sé dirimente, non possono condividersi le ragioni di interesse pubblico poste alla base dall’annullamento e che si sono prevalentemente risolte nella reiterata affermazione della sua sussistenza in re ipsa .
Per il resto la motivazione dell’atto impugnato, sotto il mentovato profilo dell’interesse pubblico, ha indugiato sul pregiudizio che l’atto di revoca avrebbe determinato impedendo l’effetto acquisitivo e producendo, sostanzialmente un danno patrimoniale al Comune, a cagione della mancata riscossione di canoni di occupazione (presupponendo in ciò l’intervenuta acquisizione) e della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 TUED.
15.1 In proposito va da subito ricordato che il provvedimento di revoca annullato è stato emesso valorizzando l’avvenuta e non controversa eliminazione delle opere abusive. Finalità che la giurisprudenza riconduce anche al provvedimento di acquisizione.
15.2 Detto ciò occorre osservare che in ragione dello sviluppo processuale della vicenda gli effetti dell’ordinanza di demolizione risultavano sospesi/interrotti dalla data di emissione dell’ordinanza cautelare n.-OMISSIS- del 2011 fino, quantomeno, alla pubblicazione della sentenza n.-OMISSIS-di questo TAR intervenuta in data 9.1.2023. L’ordinanza aveva difatti espressamente inibito medio tempore alla pubblica Amministrazione di procedere all’acquisizione dei manufatti e delle aree di sedime al patrimonio comunale.
15.2.1 Né occorre domandarsi in questa sede se al momento della sospensione cautelare si fossero già prodotti gli effetti dell’acquisizione, tenuto conto che la questione era stata regolata proprio dall’ordinanza di sospensione che li aveva inibiti e che era rimasta inoppugnata; inoltre, quantomeno fino al provvedimento di annullamento, nemmeno il Comune aveva fatto valere i predetti effetti acquisitivi, anche a ritenerli già prodottisi.
16. Ciò che invece rileva ai fini della decisione odierna, anche per escludere che dalla motivazione dell’atto impugnato sia emersa la sussistenza dell’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento di revoca, è il richiamo alla natura e alle finalità dell’atto acquisitivo. Ed invero, correlandosi alla mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione, l’atto di acquisizione ne rafforza l’effetto precettivo, pur concretandosi in un’autonoma sanzione fondata sull’ulteriore disvalore derivante dalla violazione dell’ordine di ripristino.
In proposito, con riferimento alla vicenda odierna, dall’istruttoria procedimentale non è nemmeno emerso se il ripristino delle opere sia avvenuto prima o dopo il trascorrere dei novanta giorni successivi alla pubblicazione della sentenza di primo grado n. -OMISSIS-, dalla quale sarebbero potuti decorrere i termini per la spontanea demolizione prima dell’acquisizione.
16.1 La natura dell’atto è stata di recente delineata dai principi enunciati dall’A.P. n. 16/2023 nella quale è stato sottolineato che “ L’atto di acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell'obbligo propter rem - l'acquisto ipso iure del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione”.
16.2 Senza elidere ed anzi esplicitamente richiamandosi agli anzidetti principi espressi dall’Adunanza Plenaria, nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato è stato posto in rilievo che il mancato esercizio dell’atto di acquisizione e la pendenza del giudizio avverso l’ordinanza di demolizione, tutte evenienze che sono occorse nella vicenda odierna, comportino talune conseguenze.
16.2.1 Segnatamente, con considerazioni rispetto alle quali non si intravedono ragioni per discostarsi, il Consiglio di Stato ha innanzitutto affermato che “se il privato ottempera anche tardivamente ma comunque prima che il Comune abbia adottato il provvedimento di acquisizione che deve essere trascritto nei registri immobiliari, non si procede all'acquisizione poiché lo scopo principale cui l'acquisizione è finalizzata, cioè la demolizione delle opere abusive, è stato comunque raggiunto” (Consiglio di Stato sez. III, 24/09/2025, n. 7516).
16.2.2 Nella medesima direzione, pur ribadendo anche in tal caso l’automaticità dell’effetto acquisitivo trascorso il termine di 90 gg. dall’ordinanza di demolizione (impostazione peraltro seguita anche da questo Tribunale cfr. sent. n. -OMISSIS-, il Consesso ha tuttavia precisato che “ Senza voler ipotizzare in questo ambito una non prevista clausola di stand still, mutuata dalla disciplina della contrattualistica pubblica, è evidente che la pendenza di un ricorso avverso l’ingiunzione a demolire, seppure non infici la legittimità dell’acquisizione, ne congela in via temporanea l’efficacia ”. Ciò sul presupposto dell’intima correlazione tra l’atto di acquisizione e l’atto demolitorio che integra un nesso di presupposizione necessaria “ tale che la caducazione del secondo fa necessariamente venire meno anche il primo. In caso di atti geneticamente collegati, infatti, come quelli de quibus, l’invalidità derivante dall’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto conseguenziale anche quando quest’ultimo non è stato impugnato ” (Consiglio di Stato, sez. II, n. 9340/2025).
16.2.3 A simili conclusioni è pervenuta una recente decisione resa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione -OMISSIS- (parere n. -OMISSIS- del 7 aprile 2025) reso in un caso nel quale, come nell’attuale vicenda, risultava emesso provvedimento di sospensione cautelare nelle more della decisione del ricorso (straordinario). In particolare quel Consesso ha rilevato che “ ragioni di effettività della tutela inducono a escludere «che il destinatario dell’ordine demolitorio debba provvedere comunque entro il termine di novanta giorni alla demolizione, nonostante la pendenza dell’impugnazione di quest’ultimo» e questo vale «a maggior ragione, una volta intervenuto l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell’ordinanza che ingiunge la demolizione»; - ragioni di equità conducono ad affermare che «non può esigersi che il cittadino che lamenti l’illegittimità dell’ordine di demolizione da una parte impieghi tempo e risorse economiche per la proposizione della relativa impugnazione per sottrarre il bene alla demolizione e dall’altra provveda, ugualmente, alla sua distruzione»; - pertanto, sebbene il provvedimento cautelare non incida sull’esistenza e sulla validità dell’atto sospeso, «comunque impedisce temporaneamente, e con efficacia ex nunc, la possibilità di portare l’atto ad ulteriore esecuzione e, per questo, è inevitabilmente connesso alla conclusione del giudizio»; - di conseguenza, il termine per dare esecuzione all’ordine di ripristino «inizierà nuovamente a decorrere per intero, considerata l’impossibilità di frazionamento di tale termine in quanto funzionale all’espletamento di una attività complessa, solo allorché con la decisione nel merito vengano travolti, con effetto ex tunc, gli effetti del provvedimento cautelare in precedenza emesso, il quale sarà quindi completamente sostituito dalla decisione definitiva, che costituirà l’unica fonte di regolazione del rapporto sostanziale”.
16.2.4 Detta conclusione, che il Collegio condivide, valorizza ragioni di effettività della tutela e di equità che assumono precipua rilevanza alla luce della peculiare natura sanzionatoria dell’acquisizione, dalla quale discende la necessità verificare l’imputabilità dell’inadempimento all’ingiunzione di ripristino. E su quest’ultima, ad avviso del Collegio, non può che incidere la sopravvenienza di un provvedimento cautelare di sospensione, peraltro, nel caso in esame, precipuamente rivolto alla sospensione degli effetti acquisitivi.
17. Applicando i criteri appena enunciati alla fattispecie odierna, ne discende il favorevole apprezzamento della censura, veicolata al terzo motivo, volta a contestare la carenza di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato sotto il profilo della mancata valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto di revoca.
In proposito il ricorrente ha inoltre confutato l’affermazione del Comune secondo cui l’interesse pubblico all’annullamento avrebbe trovato fonte nel pregiudizio che la revoca annullata avrebbe arrecato alla produzione dell’effetto acquisitivo.
17.1 Tanto, in primo luogo, valorizzando la richiamata peculiarità del caso in esame, consistente nel ripristino delle opere già avvenuto medio tempore e già al momento del sopralluogo precedente la revoca. In detto contesto, quand’anche il Comune avesse ritenuto irrilevante l’intervenuta demolizione e pur stimando, di conseguenza, illegittima la revoca, avrebbe dovuto fornire, stante la peculiarità della vicenda, un’adeguata motivazione sulla permanenza dell’interesse pubblico all’acquisizione stessa così come alla reiterazione dell’ordine demolitorio (cfr. sent. cit. sub 14.1 Consiglio di Stato n. 2799/2018).
Motivazione, invece, rimasta del tutto epidermica sia nel procedimento che nel provvedimento finale impugnato. Peraltro, ma nemmeno di questo si dà contezza nell’atto di annullamento, l’Amministrazione non ha chiarito in che modo avrebbe inteso addivenire all’acquisizione a fronte dell’avvenuta e incontroversa demolizione.
17.2 Al contrario, nei limitati ambiti di scrutinio possibili in presenza di un atto di revoca strutturalmente dotato di ampia discrezionalità perché fondato su valutazioni prevalentemente di opportunità, le ragioni a base della stessa revoca, nella specifica situazione data, non si presentavano prima facie implausibili. Ciò principalmente, tenendo conto della loro motivazione espressamente e direttamente connessa al venir meno dell’interesse pubblico all’esercizio del potere repressivo, a fronte della già intervenuta demolizione delle opere abusive.
18. Le specifiche circostanze di causa rendono altresì illegittime, per carenza del presupposto, anche le ulteriori motivazioni correlate all’interesse pubblico e fondate sulla considerazione per cui la revoca avrebbe depauperato il patrimonio comunale dai proventi che sarebbero invece derivati dall’indennità di occupazione correlata all’acquisizione, oltre che all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31 TUED.
18.1 Per quanto riguarda il primo profilo è agevole evidenziare -anche a ritenere nel caso intervenuto l’effetto acquisitivo - che l’eventuale indennità di occupazione delle opere avrebbe potuto essere richiesta dal Comune al massimo fino alla data dell’intervenuto ripristino. Data che tuttavia non risulta desumibile dagli atti di causa e della quale, peraltro, non è nemmeno chiaro se il Comune abbia avuto contezza.
Ebbene, della mancata vigilanza dell’Ente su tale decisivo passaggio che avrebbe, quantomeno, fornito certezze sulla durata dell’eventuale occupazione, il provvedimento di revoca ha semmai preso atto, ma non ne è stato certamente la causa. Per non dire che, come prima osservato, il predetto effetto acquisitivo risultava sospeso quantomeno fino alla pubblicazione, nel gennaio del 2023, della sentenza di questo Tribunale nel giudizio avverso l’ordinanza di demolizione. Il che avrebbe inciso, anche a ritenere intervenuta successivamente l’acquisizione, sull’effettiva determinazione del quantum debeatus riducendolo cospicuamente.
18.2 Quanto alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31 comma 4 bis TUED è appena il caso di osservare che la stessa non sarebbe stata in ogni caso applicabile ratione temporis , colpendo opere la cui abusività fosse stata accertata dopo l’entrata in vigore della stessa legge che l’ha introdotta, avvenuta nel 2014; ma invece è fuori discussione che l’abusività di quelle oggetto di causa risultava accertata fin dal 2010.
19. Infine, sempre avendo riguardo all’interesse pubblico dedotto dal Comune, la mancata trascrizione del provvedimento di acquisizione non risulta certo addebitabile al provvedimento di revoca, nel quale l’Amministrazione si era limitata soltanto a prendere atto della ormai già intervenuta demolizione.
20. Le considerazioni fin qui esposte già si presentano sufficienti all’accoglimento del ricorso, elidendo uno degli indefettibili elementi a monte dell’atto di annullamento in autotutela.
21. Non di meno dalla motivazione dell’atto impugnato non è nemmeno emersa la nitida sussistenza dell’illegittimità del provvedimento di revoca.
21.1 Va premesso a tal fine che, come già osservato fin dalla parte narrativa, l’atto di revoca, calato nella specifica vicenda di causa, è stato sostenuto e motivato dall’avvenuta ed effettiva demolizione delle opere (tranne che per una e per non contestate ragioni tecniche) e dalla circostanza - rimasta anch’essa incontroversa nel procedimento di annullamento - che le residue opere minori risultassero assentite per silentium in ragione di concomitanti procedimenti di DIA e SCIA.
21.2 Di conseguenza la revoca non ha inficiato gli effetti né dell’ordinanza di demolizione né del diniego di condono. Difatti, in ragione del ripristino delle opere abusivamente realizzate avvenuta prima della revoca, gli effetti dell’ordine di ripristino così come del diniego di condono si erano pienamente dispiegati, facendo venir meno il pregiudizio della prioritaria tutela delle norme urbanistiche, edilizie e paesaggistiche sottese alla loro emissione.
21.3 Ne discende che il ragionamento a fondamento dell’atto impugnato sarebbe stato plausibile se a mezzo della revoca si fossero prodotti effetti riviviscenti idonei a favorire il mantenimento di opere abusive, vanificando gli effetti dell’ordinanza di demolizione e del diniego di condono. Difatti, seguendo la linea ermeneutica indicata dalla giurisprudenza richiamata e, segnatamente, dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n.2799/2018, l’interesse pubblico all’annullamento in autotutela nella materia edilizia e di tutela paesaggistica, pur non potendo affermarsi sussistere in re ipsa, è identificabile, senza bisogno di particolare motivazione - come peraltro affermato dalla A.P. n. 7/2018 - nella “ evidente esigenza di un deciso contrasto al grave e diffuso fenomeno dell'abusivismo edilizio, che deve essere fronteggiato con strumenti efficaci e tempestivi…” . Non di meno, come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato “ Anche nel settore edilizio, i provvedimenti di annullamento in autotutela rientrano nell'ambito normativo dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, il quale ha ridefinito il relativo potere conferendo all'amministrazione un margine di discrezionalità che si basa sulla valutazione dell'interesse pubblico rispetto alla fiducia riposta dal destinatario dell'atto. Per esercitare il potere di revoca d'ufficio delle autorizzazioni edilizie, è necessaria l'origine di una illegittimità del provvedimento e la presenza di un interesse pubblico effettivo e attuale alla sua revoca, che non si limita al semplice ripristino della legalità violata, considerando anche le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari. L'attività di autotutela rappresenta quindi, anche per quanto riguarda la pianificazione territoriale, un'espressione di discrezionalità significativa che non esime l'amministrazione dall'obbligo di giustificare, anche in modo sommario, l'esistenza dei suddetti requisiti” (Consiglio di Stato sez. VI, 02/07/2024, n.5830). Di conseguenza “ L’amministrazione ha il potere di annullare in autotutela le autorizzazioni edilizie solo in presenza di un’illeceità del provvedimento e di un interesse pubblico attuale alla sua revoca, considerando anche le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari. Tale potere deve essere esercitato entro un termine ragionevole e l'amministrazione deve giustificare la decisione, anche in modo sommario, evidenziando la presenza dei suddetti requisiti” (Consiglio di Stato sez. IV, 03/09/2024, n.7367).
21.4 Ebbene, ad avviso del collegio le prefate impostazioni non si contraddicono bensì si integrano e dal loro raffronto risulta possibile cogliere l’assoluta singolarità della fattispecie odierna, nella quale le opere abusive contestate con l’ordinanza di demolizione risultavano eliminate, seppure con le anzidette precisazioni, prima dell’atto di revoca e certamente al momento del sopralluogo del 26.8.2024. Il che, al di là della singolare dialettica interna che ha caratterizzato il procedimento di annullamento in autotutela, era stato acclarato dallo stesso Comune nel verbale preordinato all’emissione del provvedimento di revoca. Né risulta aliunde che l’Amministrazione abbia in qualche modo contestato le risultanze fattuali emergenti del medesimo verbale; tantomeno risulta che il Comune si sia opposto alle attività di ripristino, non essendo stato in grado nemmeno nel provvedimento di annullamento di datare le attività esecutive della demolizione.
21.5 In presenza di queste evidenti peculiarità, pur ed anzi a fortiori riconducendo - secondo le coordinate ermeneutiche fornite dalla autorevole giurisprudenza richiamata - la specifica ipotesi di annullamento in autotutela a una forma di riedizione del potere repressivo e quindi dell’ordinanza di demolizione (cit. Consiglio di Stato n.2799/2018), a fronte della motivazione dell’atto di revoca fondato sulla già avvenuta eliminazione degli abusi, il provvedimento impugnato non si sottrae e presta anzi il fianco alle censure di illegittimità per carenza dei presupposti veicolate dal ricorrente, attesa la carenza dell’oggetto del provvedimento e sostanzialmente delle opere abusivamente realizzate.
21.6 Men che meno il Comune, ai fini dell’affermazione della illegittimità dell’atto di revoca, ha svolto contestazioni specifiche circa la permanenza di un’unica opera abusiva, costituita peraltro da un elemento, per quanto risulta, meramente tecnico-ingegneristico. In proposito non sfugge al collegio la circostanza che ancora nell’atto di avvio del procedimento erano state svolte considerazioni sulle ragioni tecniche a monte del mantenimento dell’ opera ed era stato in proposito richiamata la perizia tecnica, “acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.13683 del 09/09/2024, a firma dell' ing. -OMISSIS-, con la quale ha giurato che la sottofondazione di cui al punto 1, non poteva essere demolita in quando stante le competenze specialistiche in materia di calcoli ed opere in e il medesimo -OMISSIS- ha precisato che alla luce della conoscenza dello stato dei luoghi e della composizione strutturale dell'edificio prima e dopo l'intervento di risanamento statico e di adeguamento sismico, essendo stato anche il progettista strutturale, ed avendo preso visione dell'atto di collaudo statico delle opere interessate redatto dall’ing. -OMISSIS-, depositata altresì al Genio Civile di -OMISSIS-, conclude che le opere di sottomurazione non sono state rimosse ai fini di garantire la sicurezza statica dell'intero fabbricato attraverso la ricostruzione della continuità del piano di posa delle fondazione la cui rimozione condurrebbe ad introdurre principi di stabilità ed incertezza che potrebbero condurre con azioni improvvise non prevedibili, e dunque al disfacimento della fondazione ed al crollo di parte se non dell'intero stabile ”.
Queste considerazioni non sono state in alcun modo avversate dall’istruttoria comunale svolta ai fini del provvedimento di annullamento, nella quale non è stato nemmeno preso in esame detto specifico risvolto tecnico della vicenda, nonostante, reputa il collegio, costituisse un elemento di necessaria indagine ai fini della valutazione della legittimità dell’atto di revoca.
21.7 Da ultimo non guasta aggiungere che, a fronte dell’intervenuta demolizione, non è rimasto nemmeno inficiato l’effetto ripristinatorio conseguente al diniego di condono. Né incide in senso opposto, in assenza di una motivazione comunale divergente, la mancata demolizione della già evidenziata “ sottofondazione in c.a. a trave rovescia supportata da n. 2 pilastri in c.a.” : difatti, come ampiamente argomentato in precedenza, è rimasta incontestata la perizia tecnica allegata alla revoca nella quale erano state indicate le motivazioni “tecniche” che giustificavano la non eliminabilità dell’elemento costruttivo per ragioni di sicurezza statica della restante parte (legittimamente edificata) dell’edificio.
22. Conclusivamente i motivi scrutinati consentono di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato sotto il profilo della dedotta carenza di motivazione nell’individuazione dei presupposti indefettibilmente necessari ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990 per l’esercizio del potere di autotutela : in primo luogo non sono state individuate, per le peculiarità del caso concreto, le effettive ragioni di interesse pubblico alla base del disposto annullamento: tanto già risulta sufficiente per addivenire all’annullamento dell’atto; inoltre non sono state acclarate o comunque adeguatamente motivate, anche in ragione del singolare e contraddittorio andamento procedimentale, le ragioni di illegittimità dell’atto sottoposto ad annullamento. Resta impregiudicato, ove il Comune ne dovesse rimeditare i presupposti, il rinnovato esercizio del potere di autotutela.
23. Tanto basta alla definizione del giudizio posto che le questioni così vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
24. La indubbia peculiarità della fattispecie e il controverso iter procedimentale complessivamente posto in evidenza dagli atti di causa conducono, in ogni caso, a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente anche mediante la possibile individuazione dei luoghi di causa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
OB AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.