Versione
29 novembre 1984
29 novembre 1984
Art. 7. Cause relative a beni immobili
L' articolo 15 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - (Cause relative a beni immobili). - Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita, catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:
per duecento per le cause relative alla proprieta';
per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta;
per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'.
Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile".
L' articolo 15 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - (Cause relative a beni immobili). - Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita, catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:
per duecento per le cause relative alla proprieta';
per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta;
per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'.
Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile".
Commentario • 1
- 1. Violazione delle distanze legali nelle costruzioni: tutela specifica e risarcitoriaAccesso limitatoGiuseppe Mommo · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2007 · 3.8837392
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/1987, n. 709Provvedimento: In Sede di Determinazione del valore della causa ai fini della Competenza, alle azioni dirette all'osservanza dei limiti legali della proprietà, nelle quali è compresa quella relativa alla osservanza delle caratteristiche delle luci, si applica per analogia, in difetto di Disposizioni particolari, il criterio stabilito dallo art. 15 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione ex art. 7 della legge n. 399 del 1984) in materia di servitù, poiché dette azioni, pur riferendosi a restrizioni diverse dalle servitù vere e proprie, hanno carattere reale. ( Conf 1984/73, mass n 365105; ( Conf 1138/67, mass n 327555).*Leggi di più...
- competenza per valore·
- beni immobili·
- azioni dirette all'osservanza dei limiti legali della proprietà·
- competenza civile·
- determinazione del valore della causa·
- applicabilità del criterio stabilito per le servitù prediali