Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 224
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Spettanza agevolazione Tremonti Ambiente

    La Corte ha ritenuto che l'agevolazione non spetti alle cosiddette 'imprese di scopo', il cui oggetto sociale consiste nella produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto il danno ambientale deve essere inerente all'attività propria dell'impresa investitrice e non all'attività di produzione di energia per la vendita a terzi. L'investimento in un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da cedere a terzi non rientra tra gli investimenti ambientali agevolabili.

  • Rigettato
    Spettanza agevolazione Tremonti Ambiente

    La Corte ha ritenuto che l'agevolazione non spetti alle cosiddette 'imprese di scopo', il cui oggetto sociale consiste nella produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto il danno ambientale deve essere inerente all'attività propria dell'impresa investitrice e non all'attività di produzione di energia per la vendita a terzi. L'investimento in un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da cedere a terzi non rientra tra gli investimenti ambientali agevolabili.

  • Rigettato
    Spettanza agevolazione Tremonti Ambiente

    La Corte ha ritenuto che l'agevolazione non spetti alle cosiddette 'imprese di scopo', il cui oggetto sociale consiste nella produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto il danno ambientale deve essere inerente all'attività propria dell'impresa investitrice e non all'attività di produzione di energia per la vendita a terzi. L'investimento in un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da cedere a terzi non rientra tra gli investimenti ambientali agevolabili.

  • Rigettato
    Spettanza agevolazione Tremonti Ambiente

    La Corte ha ritenuto che l'agevolazione non spetti alle cosiddette 'imprese di scopo', il cui oggetto sociale consiste nella produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto il danno ambientale deve essere inerente all'attività propria dell'impresa investitrice e non all'attività di produzione di energia per la vendita a terzi. L'investimento in un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da cedere a terzi non rientra tra gli investimenti ambientali agevolabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 224
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 224
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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