CASS
Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 30/05/2024, n. 21502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21502 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21502 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 17/04/2024 RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO 1. LO LB propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari con sentenza dell'i giugno 2023, in parziale riforma della sentenza con cui il Gup del Tribunale di Sassari all'esito di rito abbreviato lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (così riqualificata l'originaria imputazione) e lo aveva condannato, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. Il ricorso non è inammissibile avuto riguardo alla totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, richiesta che era stata formulata nel giudizio di appello e che non è stata presa in alcun modo valutata. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che è decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei di prescrizione del reato. 3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 17.4.2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21502 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 17/04/2024 RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO 1. LO LB propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari con sentenza dell'i giugno 2023, in parziale riforma della sentenza con cui il Gup del Tribunale di Sassari all'esito di rito abbreviato lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (così riqualificata l'originaria imputazione) e lo aveva condannato, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. Il ricorso non è inammissibile avuto riguardo alla totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, richiesta che era stata formulata nel giudizio di appello e che non è stata presa in alcun modo valutata. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che è decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei di prescrizione del reato. 3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 17.4.2024