Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 18/12/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI TI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti Magistrati:
Marco NI Presidente Luigi GILI Consigliere relatore Cristiano BALDI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24353 del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti del signor:
- L.E., nato a omissis, il omissis, codice fiscale
omissis, residente in omissis, via omissis, in proprio e nella sua qualità di amministratore unico pro tempore e di liquidatore della T.W.B.C. S.r.l. in liquidazione, codice fiscale e partita I.V.A. omissis, con sede in omissis, via omissis
omissis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe GREPPI (c.f.:
[...]), OR RA (c.f.: [...]) e AS TI (c.f.: [...]) del Foro di Vercelli, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, via Giovanni Lanza n. 105, per delega con procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in giudizio;
Uditi, nell’udienza camerale del 17 dicembre 2025, il Consigliere relatore Dott. Luigi GILI, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco MORMANDO ed il difensore del convenuto, Avv. Giuseppe GREPPI, come da verbale.
Considerato in
FATTO
1. Il convenuto, già amministratore unico pro-tempore e liquidatore della T.W.B.C. S.r.l. in liquidazione, è stato citato in giudizio, avanti la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in relazione al contestato inadempimento degli obblighi relativi ad un finanziamento regionale ed alla conseguente definitiva revoca del medesimo.
Più in particolare, la Procura regionale, con atto di citazione, regolarmente notificato, agiva, tra gli altri, anche nei confronti del soggetto in epigrafe indicato, per sentirlo condannare al pagamento, in favore di NT S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, della complessiva somma di euro 11.347,81, oltre accessori.
A fondamento della richiesta attorea, parte pubblica invocava la mancata integrale restituzione di un finanziamento di euro 11.020,00, concesso da NT S.p.A. a favore della richiedente T.W.B.C.
S.r.l. per interventi relativi all’attività imprenditoriale svolta.
Il Pubblico Ministero, pertanto, richiamata in diritto l’esistenza di un rapporto di servizio, sorto con la percezione di contributi pubblici, nell’atto introduttivo del giudizio deduceva la responsabilità dell’odierno convenuto, unitamente a quella di altro soggetto, responsabilità amministrativa, consistente nello sviamento dei medesimi contributi dalla loro originaria finalità pubblicistica.
2. Con comparsa di costituzione del 19 settembre 2025, l’odierno convenuto, pur contestando, sotto vari profili, la fondatezza della domanda attorea, ha richiesto di accedere al rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio, mediante l’offerta di pagamento di una somma pari ad euro 4.540,00.
3. A sua volta, il Pubblico Ministero, vista la proposta del rito, nei termini sopra descritti, ricevuta tempestivamente la richiesta di parere in ordine alla definizione del giudizio attraverso il ricorso al rito abbreviato, con propria nota del 24 luglio 2025, concordava sull’applicazione del rito abbreviato, anche alla luce della previsione del Codice di giustizia contabile, esplicitando per iscritto il proprio parere favorevole all’applicazione del rito abbreviato con il pagamento da parte del sig. L.E. della somma di euro 4.540,00.
4. All’esito dell’udienza camerale del 15 ottobre 2025, l’istanza del convenuto veniva accolta e, con relativo decreto n. 25/2025, a firma del Presidente della Sezione, veniva disposto il pagamento della somma complessiva di euro 4.540,00, in favore di NT S.p.A. e per essa in favore della Regione Piemonte, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
5. L’ interessato ha, successivamente, prodotto, in data 6 novembre 2025, la documentazione contabile – bonifico bancario eseguito dal sig. L.
E., in data 24 ottobre 2025, per un totale di euro 4.540,00, come in atti allegato, in favore del soggetto beneficiario NT PA - attestante l’avvenuto integrale pagamento, nel rispetto dei termini perentori assegnati, della complessiva somma di euro 4.540,00, somma, peraltro, incassata dall’Amministrazione beneficiaria con corrispondenti ordinativi di incasso (v., nota NT in atti che conferma la ricezione del versamento in ottemperanza al decreto presidenziale n. 25/2025), la cui regolarità è stata verificata con l’adesione del PM nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Ritenuto in
DIRITTO
1. In virtù dell’accertato pagamento delle somme sopra indicate, sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. (cfr., Corte conti, Sez. III appello, sent. n. 104/2018) nei confronti del signor L.E.
2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dal convenuto, che ha concorso a realizzare la medesima, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, Visto l’articolo 130 e seguenti del codice della giustizia contabile,
DEFINISCE
il giudizio in epigrafe ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., nei confronti del signor L.E. e, per l’effetto, dichiara che nulla è più dovuto dal citato convenuto.
La particolare natura del rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, con l'intervento dei Magistrati:
Marco NI Presidente Luigi GILI Consigliere estensore Cristiano BALDI Consigliere.
Il Giudice estensore Il Presidente Luigi GILI Marco NI
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 18/12/2025 Il Direttore della Segreteria
AT LI
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
Che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione, di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco NI
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 18/12/2025 Il Direttore della Segreteria
AT LI
F.to digitalmente
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