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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1808 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Dicristofalo, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nata ad [...], l'[...] elettivamente domi- Controparte_1
ciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Messina, che la rappresenta e di- fende, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 2 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis Parte_1 Controparte_1
51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 30 novembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, chiedendo di sostituire l'udienza dal deposito di note e dichiarando di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 dicem- bre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 1937 del 2022, divenuto esecutivo il 15 febbraio 2022.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le
- 2 - parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto con gli interessi della figlia minore ritiene sussistenti i presupposti di legge Per_1
per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento, il 23 agosto 2011, da e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 187, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il
30 novembre 2025, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. LA GU
- 3 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1808 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Dicristofalo, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nata ad [...], l'[...] elettivamente domi- Controparte_1
ciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Messina, che la rappresenta e di- fende, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 2 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis Parte_1 Controparte_1
51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 30 novembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, chiedendo di sostituire l'udienza dal deposito di note e dichiarando di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 dicem- bre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 1937 del 2022, divenuto esecutivo il 15 febbraio 2022.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le
- 2 - parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto con gli interessi della figlia minore ritiene sussistenti i presupposti di legge Per_1
per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento, il 23 agosto 2011, da e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 187, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il
30 novembre 2025, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. LA GU
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