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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seg. sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
PM, in sede
PARTE RICORRENTE Nei confronti di
Controparte_1 nato a [...] in data [...] e res. in Asti, V. Dogliotti, n. 2
RESISTENTE
Ogg.: revoca inabilitazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.25.
In particolare, il PM ha concluso insistendo per la revoca della sentenza di inabilitazione, con rinuncia ai termini.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, il PM ha proposto ricorso per ottenere la revoca della sentenza con cui, in data 27.9.2002, il T. di Asti (sent. N. 853/2002) aveva dichiarato l'inabilitazione di ha Controparte_1 allegato quadro sanitario di ritardo mentale di grado medio-grave, psoriasi e disturbi del comportamento;
inoltre, difficoltà segnalate dal curatore (Servizi Comune di Asti) nella gestione delle somme (arretrati di pensione) da ultimo riconosciute al beneficiario: questione per cui i Servizi avevano già adito il GT chiedendo specificare i poteri del curatore, con esito di motivato rigetto e, a cura del GT, contestuale trasmissione degli atti al PM, da cui la presente iniziativa;
con contestuale domanda di promuovimento di amministrazione di sostegno.
Verificato il contraddittorio e svolto l'esame del beneficiario, veniva disposta CTU per ogni approfondimento sulle condizioni dell' nelle more, il Giudice Tutelare disponeva altresì CP_1 apertura amministrazione di sostegno (con nomina del Comune di Asti, a tempo indeterminato); all'esito, discussa la relazione, la causa passava direttamente al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Complessivamente, alla luce della documentazione e dei riscontri emersi nel corso del giudizio, si osserva che:
- (classe 1982), emigrato in Italia 27 anni fa, con la famiglia, da allora, a Controparte_1 quanto consta senza soluzione di continuità, vive con la madre (già in alloggio di edilizia residenziale agevolata) e, dopo l'inabilitazione, beneficia altresì dell'assistenza del curatore;
dal 2017 è stato poi riconosciuto invalido al 100% per ritardo mentale-medio-grave e disturbi nel comportamento;
- in sede di inabilitazione (RG 937/2001), a quanto consta dall'esame della sentenza prodotta dal
PM, la relazione tecnica disposta aveva evidenziato la sussistenza di “disturbo psichico indicativo di ritardo mentale di media gravità”; da cui l'accertamento di una (solo) “parziale incapacità di provvedere ai propri interessi”;
- nel corso del presente giudizio si è ritenuto opportuno approfondire: la CTU redatta dal Dott.
, ha specificamente consentito di chiarire la situazione clinica del paziente;
in primo Per_1 luogo, in sede di anamnesi è emerso innanzitutto che dall'infanzia l' ha manifestato CP_1 grave ritardo del neurosviluppo;
che ha determinato ritardo nella deambulazione, nell'acquisizione del linguaggio e nel funzionamento intellettivo;
dopodichè, le condizioni sanitarie sono generalmente andate peggiorando, anche tenuto conto - come evidenziato dal
CTU -, che il ragazzo: “(…) Non ha mai frequentato la scuola. Non ha conseguito abilità di base nella lettura e nella scrittura (…); le poche relazioni sociali sono limitate al contesto familiare allargato”; le condizioni dell' risultano così, complessivamente, CP_1 ingravescenti: “(…) oltre al diabete mellito per cui è in trattamento con antidiabetici orali ed è in cura per sindrome metabolica in grave obesità (…). È affetto da Psoriasi (…). All'esame psichico si evidenzia eloquio spontaneo povero, deficit delle capacità di orientamento, deficit della memoria a breve e a lungo termine, grave deficit del funzionamento intellettivo;
in particolare è evidenziabile un grave deficit del pensiero astratto, del ragionamento e delle capacità di pianificazione (…) L'affettività è coartata e caratterizzata da povertà nella modulazione della risposta emotiva”;
pagina 2 di 4 - conclude, pertanto, il dott. : “(…) manifesta un quadro clinico Per_1 Controparte_1 indicativo di “disabilità intellettiva grave” (…) In ambito sociale la gravità si manifesta con povertà del linguaggio parlato e con comprensione limitata a discorsi semplici e alla comunicazione gestuale. In ambito pratico la gravità comporta la necessità di sostegno in tutte le attività della vita quotidiana”; con la precisazione che trattasi di disabilità intellettiva abituale: “(…) a causa dell'infermità è incapace in tutto di provvedere ai Controparte_1 propri interessi;
(…) a causa della disabilità intellettiva grave non è in grado Controparte_1 di compiere atti di natura straordinaria senza l'assistenza di una persona terza;
anche l'autonomia negli atti di natura ordinaria è compromessa dalla disabilità intellettiva e l'esaminando richiede costante attività di supporto e monitoraggio da parte di una terza persona anche nella gestione di quanto necessario alla vita quotidiana;
ha una Controparte_1 rappresentazione di sé e dei limiti che la disabilità comporta estremamente povera (…) non è in grado di esprimere compiutamente un consenso informato a trattamenti sanitari, né di assumere autonomamente la terapia, né di determinarsi in merito al luogo in cui vivere” (relazione
9.6.25);
- risultanze che hanno sostanzialmente trovato conferma in sede di esame (verbale 5.12.24) occasione in cui il beneficiando ha solo parzialmente risposto a semplici domande (per lo più, nella propria lingua e oltretutto aiutato da madre e assistenti sociali che lo accompagnavano); senza instaurazione di alcuna effettiva interlocuzione col giudicante.
In definitiva, in linea con le conclusioni motivatamente assunte dal CTU nel corso del procedimento, reputa il Collegio che il provvedimento di inabilitazione in vigore non sia più adatto a sostenere le esigenze di cura degli interessi (in primis, di salute) del beneficiando, da cui la necessità di revoca della sentenza, in accoglimento della domanda.
Consegue all'accoglimento del ricorso e, quindi, alla revoca dell'inabilitazione, la trasmissione degli atti al GT: in particolare, ferma procedura di amministrazione già pendente, reputa il Collegio, considerata l'oggettiva ingravescenza delle condizioni di salute del beneficiando, di segnalare al P.M. opportunità di valutare ogni ulteriore iniziativa nell'interesse del beneficiando, segnatamente eventuale interdizione.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico dell' nel cui interesse l'approfondimento è stato disposto. CP_1
Spese di lite ai sensi del combinato disposto degli artt. 131 e 145 TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca l'inabilitazione disposta con sentenza T. Asti,
27.9.2002, n. 853, nei confronti di , nato a [...], Controparte_1 in data 31.7.1982 e residente in [...], V. Dogliotti, n. 2;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, come da separata ordinanza;
- spese di CTU definitivamente a carico di;
Controparte_1
- spese di lite ai sensi degli artt. 131 e 145 TUSG.
pagina 3 di 4 Asti, 9.7.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seg. sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
PM, in sede
PARTE RICORRENTE Nei confronti di
Controparte_1 nato a [...] in data [...] e res. in Asti, V. Dogliotti, n. 2
RESISTENTE
Ogg.: revoca inabilitazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.25.
In particolare, il PM ha concluso insistendo per la revoca della sentenza di inabilitazione, con rinuncia ai termini.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, il PM ha proposto ricorso per ottenere la revoca della sentenza con cui, in data 27.9.2002, il T. di Asti (sent. N. 853/2002) aveva dichiarato l'inabilitazione di ha Controparte_1 allegato quadro sanitario di ritardo mentale di grado medio-grave, psoriasi e disturbi del comportamento;
inoltre, difficoltà segnalate dal curatore (Servizi Comune di Asti) nella gestione delle somme (arretrati di pensione) da ultimo riconosciute al beneficiario: questione per cui i Servizi avevano già adito il GT chiedendo specificare i poteri del curatore, con esito di motivato rigetto e, a cura del GT, contestuale trasmissione degli atti al PM, da cui la presente iniziativa;
con contestuale domanda di promuovimento di amministrazione di sostegno.
Verificato il contraddittorio e svolto l'esame del beneficiario, veniva disposta CTU per ogni approfondimento sulle condizioni dell' nelle more, il Giudice Tutelare disponeva altresì CP_1 apertura amministrazione di sostegno (con nomina del Comune di Asti, a tempo indeterminato); all'esito, discussa la relazione, la causa passava direttamente al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Complessivamente, alla luce della documentazione e dei riscontri emersi nel corso del giudizio, si osserva che:
- (classe 1982), emigrato in Italia 27 anni fa, con la famiglia, da allora, a Controparte_1 quanto consta senza soluzione di continuità, vive con la madre (già in alloggio di edilizia residenziale agevolata) e, dopo l'inabilitazione, beneficia altresì dell'assistenza del curatore;
dal 2017 è stato poi riconosciuto invalido al 100% per ritardo mentale-medio-grave e disturbi nel comportamento;
- in sede di inabilitazione (RG 937/2001), a quanto consta dall'esame della sentenza prodotta dal
PM, la relazione tecnica disposta aveva evidenziato la sussistenza di “disturbo psichico indicativo di ritardo mentale di media gravità”; da cui l'accertamento di una (solo) “parziale incapacità di provvedere ai propri interessi”;
- nel corso del presente giudizio si è ritenuto opportuno approfondire: la CTU redatta dal Dott.
, ha specificamente consentito di chiarire la situazione clinica del paziente;
in primo Per_1 luogo, in sede di anamnesi è emerso innanzitutto che dall'infanzia l' ha manifestato CP_1 grave ritardo del neurosviluppo;
che ha determinato ritardo nella deambulazione, nell'acquisizione del linguaggio e nel funzionamento intellettivo;
dopodichè, le condizioni sanitarie sono generalmente andate peggiorando, anche tenuto conto - come evidenziato dal
CTU -, che il ragazzo: “(…) Non ha mai frequentato la scuola. Non ha conseguito abilità di base nella lettura e nella scrittura (…); le poche relazioni sociali sono limitate al contesto familiare allargato”; le condizioni dell' risultano così, complessivamente, CP_1 ingravescenti: “(…) oltre al diabete mellito per cui è in trattamento con antidiabetici orali ed è in cura per sindrome metabolica in grave obesità (…). È affetto da Psoriasi (…). All'esame psichico si evidenzia eloquio spontaneo povero, deficit delle capacità di orientamento, deficit della memoria a breve e a lungo termine, grave deficit del funzionamento intellettivo;
in particolare è evidenziabile un grave deficit del pensiero astratto, del ragionamento e delle capacità di pianificazione (…) L'affettività è coartata e caratterizzata da povertà nella modulazione della risposta emotiva”;
pagina 2 di 4 - conclude, pertanto, il dott. : “(…) manifesta un quadro clinico Per_1 Controparte_1 indicativo di “disabilità intellettiva grave” (…) In ambito sociale la gravità si manifesta con povertà del linguaggio parlato e con comprensione limitata a discorsi semplici e alla comunicazione gestuale. In ambito pratico la gravità comporta la necessità di sostegno in tutte le attività della vita quotidiana”; con la precisazione che trattasi di disabilità intellettiva abituale: “(…) a causa dell'infermità è incapace in tutto di provvedere ai Controparte_1 propri interessi;
(…) a causa della disabilità intellettiva grave non è in grado Controparte_1 di compiere atti di natura straordinaria senza l'assistenza di una persona terza;
anche l'autonomia negli atti di natura ordinaria è compromessa dalla disabilità intellettiva e l'esaminando richiede costante attività di supporto e monitoraggio da parte di una terza persona anche nella gestione di quanto necessario alla vita quotidiana;
ha una Controparte_1 rappresentazione di sé e dei limiti che la disabilità comporta estremamente povera (…) non è in grado di esprimere compiutamente un consenso informato a trattamenti sanitari, né di assumere autonomamente la terapia, né di determinarsi in merito al luogo in cui vivere” (relazione
9.6.25);
- risultanze che hanno sostanzialmente trovato conferma in sede di esame (verbale 5.12.24) occasione in cui il beneficiando ha solo parzialmente risposto a semplici domande (per lo più, nella propria lingua e oltretutto aiutato da madre e assistenti sociali che lo accompagnavano); senza instaurazione di alcuna effettiva interlocuzione col giudicante.
In definitiva, in linea con le conclusioni motivatamente assunte dal CTU nel corso del procedimento, reputa il Collegio che il provvedimento di inabilitazione in vigore non sia più adatto a sostenere le esigenze di cura degli interessi (in primis, di salute) del beneficiando, da cui la necessità di revoca della sentenza, in accoglimento della domanda.
Consegue all'accoglimento del ricorso e, quindi, alla revoca dell'inabilitazione, la trasmissione degli atti al GT: in particolare, ferma procedura di amministrazione già pendente, reputa il Collegio, considerata l'oggettiva ingravescenza delle condizioni di salute del beneficiando, di segnalare al P.M. opportunità di valutare ogni ulteriore iniziativa nell'interesse del beneficiando, segnatamente eventuale interdizione.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico dell' nel cui interesse l'approfondimento è stato disposto. CP_1
Spese di lite ai sensi del combinato disposto degli artt. 131 e 145 TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca l'inabilitazione disposta con sentenza T. Asti,
27.9.2002, n. 853, nei confronti di , nato a [...], Controparte_1 in data 31.7.1982 e residente in [...], V. Dogliotti, n. 2;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, come da separata ordinanza;
- spese di CTU definitivamente a carico di;
Controparte_1
- spese di lite ai sensi degli artt. 131 e 145 TUSG.
pagina 3 di 4 Asti, 9.7.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
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