Art. 16.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine indicato dall' articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 1961 e successive modificazioni, e con gli stessi principi, procedure e criteri direttivi ivi previsti, norme relative al trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l' articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 .
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine indicato dall' articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 1961 e successive modificazioni, e con gli stessi principi, procedure e criteri direttivi ivi previsti, norme relative al trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l' articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 .