Art. 302.
(Prelevamento delle somme e dai valori depositati).
Previa autorizzazione dell'intendente di finanza, il sequestratario puo' prelevare dalle somme e dai valori sequestrati, che siano depositati presso l'istituto di credito preveduto dall'articolo 299 o presso la Cassa depositi e prestiti, quanto sia necessario ai fini della gestione.
(Prelevamento delle somme e dai valori depositati).
Previa autorizzazione dell'intendente di finanza, il sequestratario puo' prelevare dalle somme e dai valori sequestrati, che siano depositati presso l'istituto di credito preveduto dall'articolo 299 o presso la Cassa depositi e prestiti, quanto sia necessario ai fini della gestione.