Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2003, n. 15421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15421 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
E 62916 с е N O 6 REPUBBLICA ITALIANA I 8 9 Z 1 5 A / R . 4 / T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N A 6 S I 2 I R . G R E . . TE SUPREMA DI CASSAZIONE A P R L . T L D U A A L . B E D I SEZIONE QUINTA CIVILE osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: B D R A E Dott. Ugo 1542 1 /03 I T T T S A N 1 N I p E 3 E R S 1 S E E I . E T A T R.G.N.3268/99 N A A A M M Consigliere Dott.Stefano Cron. 31352 Consigliere Dott.Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Dott. Guido RAIMONDI DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 28/03/2003 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi ILOR SEN TENZA Rimborso Reddito - Agente commercio - sul ricorso proposto da: Natura - imprenditoriale o di lavoro autonomo AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro -Procedimento Sentenza pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Motivazione per relationem - Condizioni Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura - Inesistenza Inidoneità. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per Z legge;
- Ricorrente
CONTRO
RA OB
- Intimato -
avverso la sentenza n.362/7/97 pronunciata dalla ilCommissione Tributaria Regionale di Torino, Sez. 7, 14-10-1997, depositata il 18-12-1997. I N 929 Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 28-03-2003 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LA TO, esercente attività di agente di commercio, versava in autotassazione l'ILOR sul reddito di lavoro autonomo per gli anni dal 1982 al 1986. Successivamente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 42/1980, che dichiarava l'illegittimità di tale imposta sui redditi di lavoro autonomo, presentava domanda di rimborso delle somme già versate, ritenendole indebitamente pagate. сери Nel silenzio dell'Amministrazione, veniva adita la C.T.P. di Novara, che con decisione n.543/02/92, confermata in appello dalla sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso, nella considerazione componente patrimoniale, nell'ambito che la espletata dal LA, fosse dell'attività insignificante. Con ricorso notificato il 02-02-1999, ed affidato ad un mezzo l'Amministrazione ha chiesto la cassazione della decisione di appello. * L'intimato non ha svolto difese in questa sede. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione dell'art. 38 DPR 29 settembre 1973 n. 602, 16 DPR 26 ottobre 1972 n. 636, 43 DPR n. 600/73 e 2033 Cod. Civ., nonché per omessa motivazione : su punto decisivo. C.T.R., Rileva, in particolare, la ricorrente che la pur in presenza di una eccezione di intempestività della richiesta di rimborso che sarebbe stata in grado, ove accolta, di definire il processo, si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, così incorrendo nel denunciato vizio di motivazione. Rileva, altresì, che, nel caso, le domande di rimborso risultano presentate in data 03-04/08/1987, cioè ben oltre il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/73, ragion per cui l'intervenuta है decadenza preclude l'utile esercizio del diritto al rimborso. Fondato e da accogliere è il primo profilo di censura carenze motivazionali con il quale si prospettano particolare riferimento dell'impugnata decisione con all'eccezione di decadenza dal diritto al rimborso. Sul punto i Giudici di appello così argomentano: "Per quanto attiene all'intempestività della richiesta di rimborso ex art. 38 DPR 602/73 devesi confermare in 3 ogni punto quanto analiticamente dichiarato dai giudici della Commissione Tributaria di prima istanza nella loro decisione". Trattasi di motivazione "per relationem" inidonea a dar contezza del percorso decisionale per la sua assoluta genericità. Al riguardo la Corte ha affermato (Cass. n. 1539/2003; n. 985/2000) che può ritenersi "legittima la motivazione della sentenza di secondo grado per relationem a quella di primo grado, a condizione che quest'ultima fornisca comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell'atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dall'integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a condizione che il Giudice di appello dimostri in modo adeguato d'avere valutato criticamente sia la pronuncia censurata sia le censure proposte". Nel caso, come è reso palese dall'espressione utilizzata in sentenza, ed anzi trascritta, i Giudici di appello non si sono attenuti a tale condiviso principio, in quanto si sono limitati ad un generico richiamo della motivazione contenuta nella decisione di prímo grado, senza curarsi di farla propria con autonoma e critica valutazione. 4 L' impugnato provvedimento deve ritenersi, dunque, affetto dal denunciato vizio di motivazione e va, quindi, cassato. Restano assorbiti gli altri profili di doglianza che potranno essere fatti valere davanti al Giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Il Giudice designato procederà al riesame e deciderà, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando adeguatamente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa 1'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. del Piemonte. Così deciso in Roma il 28-03-2003. Il Presidente Dott. Ugo RiggioAligoVinggi IL CANCELLIERE dott. Luigi Riitano Il Consigliere Estensore E R P U Dott.строи Di DEPOSITATO IN CANCELLERIA S Blasi oggi, 15 011 2009 IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano 5