Sentenza 15 settembre 2020
Massime • 1
L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale determina l'automatica estinzione delle pene accessorie posto che queste sono definite dall'art. 20 cod. pen. "effetti penali" della condanna e che l'art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 1, comma 7, legge 9 gennaio 2019, n. 3, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione con cui il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato non estinta la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici inflitta all'imputato con sentenza risalente ad epoca antecedente alla modifica normativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2020, n. 21106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21106 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2020 |
Testo completo
} 21106-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1993/2020 ADRIANO IASILLO Presidente - CC 15/09/2020- Relatore - ROSA ANNA SARACENO R.G.N. 3602/2020 MONICA BONI FRANCESCO CENTOFANTI AN DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC RI PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/10/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto l'opposizione proposta da MA SE CA avverso il provvedimento con cui lo stesso Tribunale, in data 4 dicembre 2018, aveva dichiarato non estinta, all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici inflittagli con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania in data 29.04.2014. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso il condannato, chiedendone l'annullamento per violazione di legge (artt. 20 cod. pen. e 47 ord. pen) e vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente, l'effetto estintivo previsto dall'art. 47 ord. pen., comma 12, comprensivo di "ogni altro effetto penale" non poteva non estendersi alla pena accessoria applicata con la sentenza di condanna, né avrebbe potuto invocarsi, in senso contrario, la modifica normativa all'ordinanza con cui era stata dichiarata estinta la pena principale. вр introdotta con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, in quanto in ogni caso successiva G CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso appare fondato.
1. L'art. 47, comma 12, ord. pen. nella formulazione attuale stabilisce testualmente che l'esito positivo del periodo di prova conseguente all'affidamento del condannato al servizio sociale estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale "ad eccezione delle pene accessorie perpetue", parole aggiunte dall'art. 1, comma 7, L. 9 gennaio 2019, n.
3. Non ignora il Collegio le pronunzie con le quali si è affermato che il tempo di espiazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto modalità esecutiva della sola pena detentiva, non può essere utilmente computato anche ai fini della contemporanea espiazione di una pena accessoria (Sez. 1 n. 13499 del 9/03/2011, Rv. 249865), e che pertanto non è idoneo a produrre l'estinzione automatica di quest'ultima per effetto dell'avvenuta esecuzione della pena principale (Sez. 1 n. 88 dell'11/01/1995, Rv. 200430, che ha valorizzato il dato testuale rappresentato dal mancato richiamo, nel citato art. 2 47 ord. pen., comma 12, dopo la menzione dell'effetto estintivo di "ogni altro effetto penale", anche delle parole "della condanna", a differenza di quanto è previsto, ad esempio, dall'art. 178 cod. pen., con riguardo agli effetti della riabilitazione).
2. L'orientamento sopra richiamato risulta già rimeditato e superato Sez. 1, n. 52551 del 29/09/2014, Argenti, Rv. 262196, che ha statuito il seguente principio di diritto: "L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale determina l'automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall'art. 20 cod. pen. "effetti penali" della condanna e che l'art. 47, comma dodicesimo, legge 26 luglio 1975, n. 354, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale". Detto approdo ermeneutico, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, non solo è aderente al dato testuale della disposizione in esame, ma anche all'espressa indicazione normativa, di cui all'art. 20 cod. pen., in forza della quale le pene accessorie sono considerate appartenere agli effetti penali della condanna, cui conseguono di diritto. Né appare insuperabile l'argomento opposto dall'orientamento più risalente, fondato sulla differenza testuale fra l'art. 178 cod. pen. e l'art. 47, comma 12, ord. pen., laddove la seconda disposizione, non riferendo expressis verbis "gli effetti penali" alla condanna, non consentirebbe di ricomprendere tra quelli automaticamente estinti dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale anche le pene accessorie. Al riguardo è stato, infatti, osservato che le Sezioni Unite, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251688, - con riguardo al tema speculare degli effetti dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla considerazione della condanna agli effetti della recidiva hanno affermato il - principio per cui della condanna alla pena espiata nelle forme dell'art. 47 ord. pen. non deve tenersi conto come precedente in grado di produrre gli effetti previsti dall'art. 99 cod. pen. e, muovendo dal disposto dell'art. 106, secondo comma, cod. pen., secondo cui agli effetti della recidiva non deve tenersi conto delle condanne per le quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena che preveda anche l'estinzione degli effetti penali, con una formulazione che al pari di quella contenuta nell'art. 47 ord. pen.- non - contempla alcuno specifico riferimento agli effetti "della condanna", hanno ritenuto del tutto ultronea una simile specificazione, osservando che «non ha senso disquisire sul fatto che gli "effetti penali" cui si riferisce l'art. 47, comma 12, Ord. Pen. non siano collegati formalmente al termine "condanna", a differenza di quanto rinvenibile nell'art. 178 cod. pen., in tema di riabilitazione...>> e, infatti, sarebbe ben arduo immaginare "effetti penali" non scaturenti da una 3 "condanna" ...Deve dunque ritenersi che quando la legge parla di "effetti penali" non può che riferirsi a quelli che scaturiscono da una "condanna"», non mancando di rimarcare come la più recente legislazione, ispirata a linee di politica premiale, annovera altri casi di estinzione di "ogni altro effetto penale" collegati a comportamenti virtuosi del condannato (art. 445, comma 2, cod. proc. pen., art. 90, comma 3, T.U. stup.; art. 93, comma 1, T.U. citato).
3. E del resto ulteriore e definitivo avallo all'approdo condiviso, ossia che le pene accessorie rientrano tra gli effetti automaticamente estinti in forza del disposto dell'art. 47 ord. pen. dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, si trae dalla recente modifica apportata dalla novella del 2019 che, in un quadro di interventi volti al rafforzamento degli strumenti repressivi e preventivi dei reati contro la pubblica amministrazione, ha inciso anche sulla sottoposizione del condannato alle pene accessorie, mediante l'allargamento dell'area delle fattispecie che ne determinano l'applicazione, l'aggravamento della loro durata e la loro irrogazione anche nei casi di pena già espiata, condizionalmente sospesa e patteggiata, inibendo espressamente l'operatività dell'effetto estintivo conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova sulle sole pene accessorie di durata perpetua, che, pertanto, prima dell'intervento novellatore di tale effetto estintivo beneficiavano.
4. Non residuando, pertanto, spazi valutativi che richiedano l'intervento del giudice di merito né essendo applicabile al caso che ne occupa la nuova disciplina, per la natura sostanziale della stessa, la declaratoria di estinzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata al ricorrente con la sentenza in data 29.04.2014 del G.u.p. del Tribunale di Catania, può essere dichiarata direttamente da questa Corte e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiarando estinta la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Dispone la trasmissione del provvedimento al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria per l'invio al pubblico ministero competente per l'esecuzione. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saraceno Adriano Iasillo Повешеloseup jewe Jasillo 4 ษษทร