Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00919/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05905/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5905 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Barano D'Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Avverso
il silenzio serbato sulla istanza del ricorrente del 28.10.2024 prot. 13328 del 27.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e del Comune di Barano D'Ischia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa AR SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 24 ottobre 2025 e depositato il 5 novembre 2025, il ricorrente agisce avverso il silenzio serbato dal comune di Barano D’Ischia sulla sua istanza/ diffida presentata via pec il 27 novembre 2024, con cui ha sollecitato il comune ad esercitare i suoi poteri repressivi e sanzionatori a seguito delle ingiunzioni di demolizione 20/2017 e 22/2021 adottate a danno del controinteressato confinate.
Il ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo del Comune di Barano d’Ischia di provvedere sulla sua istanza, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento da parte del comune.
Si è costituito in giudizio il comune di Barano d’Ischia che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse in relazione all’ordinanza di demolizione relativa alle opere realizzate sulla particella 1126 del foglio 30, che non sarebbe né confinante né adiacente alla particella di proprietà del ricorrente; - l’inammissibilità del ricorso anche in relazione alla particella n. 714, per mancata prova dell’interesse a ricorrere; - l’inammissibilità e infondatezza del ricorso per carenza in capo al comune dell’obbligo giuridico di provvedere, in quanto è decorso il termine di 180 giorni di cui all’art. 41, comma 1, D.P.R. 380/2001, con conseguente trasferimento della competenza in capo al Prefetto di Napoli.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura, con memoria solo formale.
Il ricorrente ha replicato insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 7 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
In primis, si ritiene che siano infondate le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse in capo al ricorrente, tenuto conto che lo stesso è proprietario di un fondo che si trova nelle immediate vicinanze del compendio immobiliare del controinteressato oggetto delle ordinanze di demolizione in questione e che il requisito della vicinitas è stato già riconosciuto da questo Tar con sentenza n. 4591 del 2022 e considerato il possibile pregiudizio paventato dal ricorrente in termini di perdita di amenità e pregio in una zona di particolare valore paesaggistico e di violazione della fascia di rispetto stradale (in proposito, si ricorda che l’Adunanza Plenaria n. 22/2021 ha chiarito che l'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento edilizio posto in essere dal vicino che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso).
Infondata è anche l’eccezione secondo cui non sussisterebbe più in capo al comune alcun obbligo di provvedere perché tale obbligo sarebbe ormai trasferito in capo al Prefetto di Napoli per il decorso del termine di 180 giorni previsto dall’articolo 41 D.P.R. n. 380/2001, come sostituito dall’articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120.
Ritiene il collegio, infatti, che la disciplina di cui all’art. 41 citato, il quale, nell’innovare il sistema repressivo degli illeciti edilizi, concentra, una volta decorsi 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, in capo al Prefetto il compito di curare le procedure di demolizione, rivesta pur sempre una funzione propulsivo-suppletiva e non possa invece comportare la consumazione del potere in capo all'autorità ordinariamente competente, per cui fintantoché l'autorità statale non sia ancora intervenuta in via sostitutiva, il potere resta comunque esercitabile dal comune. Della norma in questione va infatti data una lettura costituzionalmente orientata che sia rispettosa del principio di sussidiarietà verticale, considerato anche quanto già affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 19 del 2004 con cui ha censurato la precedente versione della disposizione per contrasto con il primo ed il secondo comma dell'art. 118 Cost. “… dal momento che non si limita ad agevolare ulteriormente l'esecuzione della demolizione delle opere abusive da parte del Comune o anche, in ipotesi, a sottoporre l'attività comunale a forme di controllo sostitutivo in caso di mancata attività, ma sottrae al Comune la stessa possibilità di procedere direttamente all'esecuzione della demolizione delle opere abusive, senza che vi siano ragioni che impongano l'allocazione di tali funzioni amministrative in capo ad un organo statale ”.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto in conformità alla costante giurisprudenza anche della Sezione, secondo cui il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica vada ad incidere negativamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell'organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può quindi ricorrere avverso l'inerzia dell'organo preposto all’esercizio degli stessi (ex multis, cfr. Tar Napoli, sent. n. 3703 del 2022 con la giurisprudenza ivi citata; Tar Napoli, sent. n. 5217 del 2022; sent. n. 5848 del 2022; cfr. anche Tar Napoli, sent. n. 3635 del 2016).
Va rilevato, infatti, che il comune intimato non ha ancora dato risposta con provvedimento espresso alla diffida del ricorrente e ciò in violazione dell’obbligo di provvedere sussistente a suo carico sulla base di quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e di quanto previsto dalla normativa di settore in materia di vigilanza sull’attività edilizia, accertamento e repressione degli abusi.
La mancata emanazione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), frustra infatti, in ogni caso, il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dall’istante, dapprima in sede procedimentale e, in seguito, con la domanda giudiziale. E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della pubblica amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale - salva la ipotesi, che in questo caso peraltro non ricorre, in cui non residuino margini di discrezionalità e non sia necessario procedere ad acclaramenti istruttori- afferisce “ all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri ” ( cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. 30/12/21, n. 8317).
Il ricorso, pertanto, va accolto e va ordinato al comune di Barano d’Ischia di provvedere sulla istanza-diffida del ricorrente tramite provvedimento espresso, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica di parte, se anteriore, della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine sopraindicato, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di adeguata qualificazione professionale, il quale, su istanza di parte ricorrente, si insedierà e provvederà nei successivi sessanta giorni.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del comune intimato di provvedere in maniera espressa sulla istanza-diffida del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica di parte, se anteriore, della presente sentenza.
In caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di adeguata qualificazione professionale, che provvederà nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT CU, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR SP | NT CU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.