Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01616/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulia Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, l’UTG – Ufficio territoriale del Governo di Ragusa, l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione -OMISSIS-, il Dipartimento del Lavoro della Regione -OMISSIS-, ed il Centro per l’impiego di Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento emanato dalla Regione -OMISSIS-, Sportello unico per l’immigrazione, del 30 aprile 2025, di diniego dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, codice pratica n. -OMISSIS-;
- del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, notificato in data 26 febbraio 2025;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’UTG di Ragusa, dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione -OMISSIS-, del Dipartimento del lavoro della Regione -OMISSIS-, e del Centro per l’impiego di Ragusa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. EG PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998, dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 3 della l. n. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità. L’art. 24, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998, che disciplina la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, non prevedrebbe alcun termine per la richiesta di conversione; né tantomeno sarebbe espressamente prevista l’irricevibilità della richiesta di conversione, qualora avanzata dopo la scadenza del titolo di soggiorno cui si riferisce.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998, dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 3 della l. n. 241/1990; erroneità della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria. Qualora l’amministrazione non si fosse fermata alla valutazione della data di presentazione dell’istanza di conversione, l’avrebbe accolta, sussistendo in capo al ricorrente i requisiti.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990; violazione e falsa applicazione degli art. 7 e 8 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria. L’amministrazione intimata non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni presentate avverso il preavviso di diniego, seppur tempestivamente inviate dal ricorrente in data 20 marzo 2025.
L’amministrazione intimata si è costituita con comparsa di mera forma.
Con decreto 21 luglio 2025, n. 116 Reg. Patr., la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso questo TAR Sicilia – Catania ha accolto l’istanza di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente; al riguardo, parte ricorrente ha precisato (ricorso, pag. 8) di non aver corrisposto il contributo unificato in seguito alla presentazione della istanza di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
In data 9 settembre 2025, la difesa di parte ricorrente ha depositato, fra l’altro, nota spese e richiesta di liquidazione del compenso per l’attività difensiva prestata come patrocinio a spese dello Stato.
Con ordinanza 12 settembre 2025, n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare è stata accolta ai fini di un riesame dell’impugnato provvedimento, sul presupposto della sussistenza di profili di fondatezza del ricorso nel merito, sinteticamente riconducibili all’orientamento di questa Sezione IV espresso con le sentenze nn. -OMISSIS- e 2353 del 21 luglio 2025; il riesame avrebbe dovuto essere concluso entro 30 giorni dalla data di comunicazione – o notifica di parte se antecedente – di tale ordinanza.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione nel merito; in tale sede, in particolare, il Collegio ha chiesto informazioni circa l’effettuazione del remand disposto con la citata ordinanza -OMISSIS-, senza che le parti abbiano saputo dare alcuna risposta al riguardo.
DI
In coerenza con quanto disposto con la citata ordinanza -OMISSIS-, il ricorso deve essere accolto, richiamata, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) , cpa la citata sentenza di questa Sezione IV del 21 luglio 2025, n. 2352, secondo cui «...L’art. 24, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998 non stabilisce un termine entro il quale debba essere richiesta la conversione del permesso di soggiorno, essendo previste, quali uniche condizioni a tal fine necessarie: 1) l’aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi; 2) la sussistenza di un’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato; 3) il rispetto delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 286/1998 (quest’ultimo requisito, prima della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 6), del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145; cfr., da ultimo, T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 7 novembre 2024, n. 301).
Né occorre che il titolo di soggiorno da convertire sia in corso di validità.
Come chiarito da pacifico orientamento giurisprudenziale, “non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato. La sussistenza di un titolo di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di conversione risulta peraltro smentita dalla giurisprudenza di questa Sezione che, sia pure con riferimento alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, ha ritenuto che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione” (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Valorizzando infatti la ratio legis, per il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro assume spessore preponderante una valutazione prospettica dell’Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente. Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a questi presupposti sostanziali, assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo." (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, n. 5604/2023)” (da ultimo, T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 11 giugno 2025, n. 538)...» .
Né l’Amministrazione ha dato segno di aver effettuato il remand disposto con la citata ordinanza -OMISSIS-, ciò che avrebbe potuto determinare l’improcedibilità del presente ricorso.
Conseguentemente, il ricorso va accolto, con annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo; al riguardo, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e l’accoglimento del ricorso:
a) il pagamento delle spese di lite sarà eseguito da parte dell’Amministrazione soccombente, a favore del pertinente capitolo del bilancio della Giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 TU 115/2002;
b) con separato decreto ai sensi dell’art. 168 e ss. TU 115/2002 si provvederà alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; b) condanna le Amministrazioni resistenti, in solido fra loro, al pagamento, a favore del pertinente capitolo del bilancio della Giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 TU 115/2002, delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, ed al pagamento dell’importo per il contributo unificato previsto per la causa; c) rinvia a separato decreto ai sensi dell’art. 168 e ss. TU 115/2002, ogni decisione in ordine alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato; d) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
US GI, Presidente
EG PI, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| EG PI | US GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.