TAR Catania, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 1300
TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
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TAR
Sentenza 29 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998, dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 3 della l. n. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità

    Il Tribunale accoglie il ricorso richiamando la giurisprudenza secondo cui l’art. 24, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998 non stabilisce un termine per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno, né è necessaria la sua validità al momento della presentazione dell'istanza. Sono sufficienti i requisiti sostanziali quali l'attività lavorativa, l'offerta di contratto e il rispetto delle quote.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998, dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 3 della l. n. 241/1990; erroneità della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Tribunale accoglie il ricorso richiamando la giurisprudenza secondo cui l’art. 24, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998 non stabilisce un termine per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno, né è necessaria la sua validità al momento della presentazione dell'istanza. Sono sufficienti i requisiti sostanziali quali l'attività lavorativa, l'offerta di contratto e il rispetto delle quote.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990; violazione e falsa applicazione degli art. 7 e 8 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Tribunale accoglie il ricorso richiamando la giurisprudenza secondo cui l’art. 24, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998 non stabilisce un termine per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno, né è necessaria la sua validità al momento della presentazione dell'istanza. Sono sufficienti i requisiti sostanziali quali l'attività lavorativa, l'offerta di contratto e il rispetto delle quote. Inoltre, l'amministrazione non ha dato seguito al "remand" disposto con ordinanza cautelare.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990; violazione e falsa applicazione degli art. 7 e 8 della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Tribunale accoglie il ricorso richiamando la giurisprudenza secondo cui l’art. 24, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998 non stabilisce un termine per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno, né è necessaria la sua validità al momento della presentazione dell'istanza. Sono sufficienti i requisiti sostanziali quali l'attività lavorativa, l'offerta di contratto e il rispetto delle quote. Inoltre, l'amministrazione non ha dato seguito al "remand" disposto con ordinanza cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 1300
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1300
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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