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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 16/02/2026, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2591/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8406/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 90466567 80 REGISTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nata a [...] il [...] e residente a [...]in Indirizzo_1
avente codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, impugna la Intimazione di pagamento n. 071 2024 90466567 80 elaborata il 4/10/2024 e notificata il 6 febbraio 2025, nonché la cartella di pagamento prodromica, n. 07120140113861103, asseritamente notificata il 5/3/2015 e l'avviso di liquidazione emesso per il recupero dell'imposta di registro relativa all'annualità 2018 per euro 2.310,00, sanzioni per euro
693,00 + 693,00, interessi di mora per euro 421,53 nonché diritti di notifica. Eccepisce: A. Illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, violazione dell'onere della prova e del diritto di difesa del contribuente;
B. Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'articolo 76 del Testo Unico n. 131/1986 e del d.P.R. n.
602/73 – decadenza;
Nominativo_1 della pretesa per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati con vittoria delle spese di lite. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni. Alla udienza del 15.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella prodromica è stata notificata validamente in data 5 marzo 2015 a mani del destinatario e risulta notificato un precedente avviso di intimazione 07120189043281200000, ex art. 140 cpc con ricezione della raccomandata informativa da parte del ricorrente, in data 31.07.2019. L'avviso non risulta impugnato dal ricorrente.
Pertanto, il ricorso è da dichiararsi infondato in quanto l'atto impositivo prodromico è stato notificato ed è divenuto definitivo. La pretesa tributaria, dunque, si è consolidata. La prescrizione successiva è stata interrotta dalla notifica dell'avviso di intimazione. Le questioni relative al merito della pretesa sono precluse dalla definitività della cartella.
Segue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 550,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, se dovuti.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Gerardina Guglielmo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8406/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 90466567 80 REGISTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nata a [...] il [...] e residente a [...]in Indirizzo_1
avente codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, impugna la Intimazione di pagamento n. 071 2024 90466567 80 elaborata il 4/10/2024 e notificata il 6 febbraio 2025, nonché la cartella di pagamento prodromica, n. 07120140113861103, asseritamente notificata il 5/3/2015 e l'avviso di liquidazione emesso per il recupero dell'imposta di registro relativa all'annualità 2018 per euro 2.310,00, sanzioni per euro
693,00 + 693,00, interessi di mora per euro 421,53 nonché diritti di notifica. Eccepisce: A. Illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, violazione dell'onere della prova e del diritto di difesa del contribuente;
B. Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'articolo 76 del Testo Unico n. 131/1986 e del d.P.R. n.
602/73 – decadenza;
Nominativo_1 della pretesa per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati con vittoria delle spese di lite. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni. Alla udienza del 15.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella prodromica è stata notificata validamente in data 5 marzo 2015 a mani del destinatario e risulta notificato un precedente avviso di intimazione 07120189043281200000, ex art. 140 cpc con ricezione della raccomandata informativa da parte del ricorrente, in data 31.07.2019. L'avviso non risulta impugnato dal ricorrente.
Pertanto, il ricorso è da dichiararsi infondato in quanto l'atto impositivo prodromico è stato notificato ed è divenuto definitivo. La pretesa tributaria, dunque, si è consolidata. La prescrizione successiva è stata interrotta dalla notifica dell'avviso di intimazione. Le questioni relative al merito della pretesa sono precluse dalla definitività della cartella.
Segue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che si liquidano in euro 550,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, se dovuti.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Gerardina Guglielmo