Art. 4.
Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80 , e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche".
Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80 , e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche".