Art. 25.
Sono abrogati gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 e 13 della legge 7 giugno 1937, n. 913 , quali risultano modificati dagli articoli 6 , 8 e 9 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 , e gli articoli 10 e 11 della legge 4 agosto 1942, n. 915 , nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.
Sono abrogati gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 e 13 della legge 7 giugno 1937, n. 913 , quali risultano modificati dagli articoli 6 , 8 e 9 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 , e gli articoli 10 e 11 della legge 4 agosto 1942, n. 915 , nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.