Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.500.000 a carico dell'anno finanziario 1968 e in lire 1.300.000 a carico di ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede rispettivamente con riduzione di pari importo del capitolo n. 1190 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.500.000 a carico dell'anno finanziario 1968 e in lire 1.300.000 a carico di ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede rispettivamente con riduzione di pari importo del capitolo n. 1190 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.