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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/12/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Il Tribunale, nella persona di
Dott. ssa Sabrina Carbini: Presidente rel.
Dott. Egidio De Leone: Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa: Giudice
ha pronunciato la seguente nella causa civile di I Grado iscritta al N. 329/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. CERBONI Parte_1 C.F._1
RD AN e con elezione di domicilio presso avv. CERBONI
RD AN
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SA AN
Ricorrenti
E
Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della Repubblica in sede pagina 1 di 3 intervenuto oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso congiunto del 23.7.25 i ricorrenti deducevano che si erano uniti in matrimonio in data 15.07.2007 scegliendo il rito concordatario, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio nel Comune di Urbino dell'anno 2007, al n.18, Parte
2, Serie A;
avevano scelto il regime della separazione dei beni;
dalla loro unione matrimoniale erano nate due figlie, nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...]. Con sentenza n. 114 del 21.06.2024 pubblicata il Per_2
24.06.2024 nella causa civile n.603/2023 R.G. questo ufficio aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e disponendo Parte_1 Controparte_1
l'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Urbino al n.18, parte II, serie A, Anno 2007, disponendo in conformità a tutto quanto concordato dalle parti a verbale di udienza del 23.04.2024; chiedevano ora la dichiarazione di cessazione degli effetti civili a determinate condizioni.
Si accoglie la domanda diretta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sussistendo il presupposto del decorso del termine di legge e la mancata ricostituzione dell'affectio coniugalis.
Si prende atto delle condizioni concordate, nulla ostando. Si prende altresì atto della integrazione degli atti costituita dal ricorso sottoscritto dalle parti personalmente.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
mandando l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Urbino per la annotazione CP_1
nel registro al n.18, parte II, serie A, Anno 2007; prende atto delle condizioni concordate dalle parti in ricorso da intendersi in questa sede integralmente riportate con l'aggiunta della rivalutazione istat sulle somme da versare a titolo di mantenimento, come per legge.
Nulla sulle spese.
Cosi' deciso in data 17/12/2025 .
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Il Tribunale, nella persona di
Dott. ssa Sabrina Carbini: Presidente rel.
Dott. Egidio De Leone: Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa: Giudice
ha pronunciato la seguente nella causa civile di I Grado iscritta al N. 329/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. CERBONI Parte_1 C.F._1
RD AN e con elezione di domicilio presso avv. CERBONI
RD AN
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SA AN
Ricorrenti
E
Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della Repubblica in sede pagina 1 di 3 intervenuto oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso congiunto del 23.7.25 i ricorrenti deducevano che si erano uniti in matrimonio in data 15.07.2007 scegliendo il rito concordatario, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio nel Comune di Urbino dell'anno 2007, al n.18, Parte
2, Serie A;
avevano scelto il regime della separazione dei beni;
dalla loro unione matrimoniale erano nate due figlie, nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...]. Con sentenza n. 114 del 21.06.2024 pubblicata il Per_2
24.06.2024 nella causa civile n.603/2023 R.G. questo ufficio aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e disponendo Parte_1 Controparte_1
l'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Urbino al n.18, parte II, serie A, Anno 2007, disponendo in conformità a tutto quanto concordato dalle parti a verbale di udienza del 23.04.2024; chiedevano ora la dichiarazione di cessazione degli effetti civili a determinate condizioni.
Si accoglie la domanda diretta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sussistendo il presupposto del decorso del termine di legge e la mancata ricostituzione dell'affectio coniugalis.
Si prende atto delle condizioni concordate, nulla ostando. Si prende altresì atto della integrazione degli atti costituita dal ricorso sottoscritto dalle parti personalmente.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
mandando l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Urbino per la annotazione CP_1
nel registro al n.18, parte II, serie A, Anno 2007; prende atto delle condizioni concordate dalle parti in ricorso da intendersi in questa sede integralmente riportate con l'aggiunta della rivalutazione istat sulle somme da versare a titolo di mantenimento, come per legge.
Nulla sulle spese.
Cosi' deciso in data 17/12/2025 .
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
pagina 3 di 3