TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/04/2026, n. 782
TAR
Sentenza breve 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Contestazione della completezza istruttoria e adeguatezza motivazione

    Il Tribunale ritiene che il parere negativo del Comune, ente territoriale portatore degli interessi prevalenti, è stato correttamente ritenuto prevalente dalla Struttura di missione Zes. L’intervento proposto risulterebbe incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario del PIP.

  • Rigettato
    Violazione artt. 10 bis e 14 bis L. 241/1990 per mancata valutazione delle osservazioni

    Il Tribunale ritiene che, sebbene il ricorso non sia tardivo rispetto al diniego dell’autorizzazione unica, la mancata impugnazione tempestiva della delibera di approvazione della fattibilità del PIP in project financing rende inoppugnabile tale approvazione, precludendo l’accoglimento dell’istanza di autorizzazione unica. L’intervento proposto è incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario già delineato.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione e carenza istruttoria

    Il Tribunale ritiene che il parere negativo del Comune, ente territoriale portatore degli interessi prevalenti in materia urbanistica e di governo del territorio, è stato correttamente ritenuto prevalente dalla Struttura di missione Zes. L’intervento proposto risulterebbe incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario del PIP.

  • Rigettato
    Violazione artt. 14 bis, 14 ter e quater L. 241/1990 per efficacia vincolante del parere comunale

    Il parere negativo del Comune, ente territoriale portatore degli interessi prevalenti, è stato correttamente ritenuto prevalente dalla Struttura di missione Zes. L’intervento proposto risulterebbe incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario del PIP.

  • Rigettato
    Contestazione della definitività degli atti comunali relativi al PIP

    La mancata impugnazione tempestiva della delibera di approvazione della fattibilità del PIP in project financing rende inoppugnabile tale approvazione, precludendo l’accoglimento dell’istanza di autorizzazione unica. L’intervento proposto è incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario già delineato.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento rispetto ad altra autorizzazione rilasciata

    La Struttura di missione Zes ha rimarcato che l’altra autorizzazione è intervenuta in una fase procedimentale temporalmente e giuridicamente antecedente alla piena definizione del project financing. Inoltre, il procedimento speciale ex art. 15 D.L. 124/2023 non esclude la recessività degli interessi pubblici affidati agli enti territoriali.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità/improcedibilità per mancata notifica al controinteressato

    Il Tribunale disattende l’eccezione, ritenendo che Ipiemme S.p.A. non sia tecnicamente qualificabile come controinteressata ai sensi dell’art. 41 c.p.a. in quanto non contemplata nominativamente nel provvedimento impugnato e non sussistendo un interesse legittimo uguale e contrario.

  • Rigettato
    Eccezione di tardività del ricorso

    Il Tribunale ritiene infondata l’eccezione di tardività in quanto il ricorso non impugna formalmente gli atti di approvazione del PIP, ma si concentra sul diniego dell’autorizzazione unica. Tuttavia, la mancata impugnazione tempestiva della delibera di approvazione della fattibilità del PIP rende inoppugnabile tale approvazione.

  • Rigettato
    Contestazione dei vizi procedurali e prevalenza del parere comunale

    Il Tribunale ritiene che il parere negativo del Comune, ente territoriale portatore degli interessi prevalenti, è stato correttamente ritenuto prevalente dalla Struttura di missione Zes. L’intervento proposto risulterebbe incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario del PIP.

  • Rigettato
    Contestazione della disparità di trattamento

    La Struttura di missione Zes ha rimarcato che l’altra autorizzazione è intervenuta in una fase procedimentale temporalmente e giuridicamente antecedente alla piena definizione del project financing. Inoltre, il procedimento speciale ex art. 15 D.L. 124/2023 non esclude la recessività degli interessi pubblici affidati agli enti territoriali.

  • Rigettato
    Contestazione delle censure sulla pianificazione e discrezionalità della P.A.

    Il Tribunale ritiene che il parere negativo del Comune, ente territoriale portatore degli interessi prevalenti, è stato correttamente ritenuto prevalente dalla Struttura di missione Zes. L’intervento proposto risulterebbe incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario del PIP.

  • Rigettato
    Contestazione della compromissione del diritto di prelazione e responsabilità comunale

    Il Tribunale ritiene che il parere negativo del Comune, ente territoriale portatore degli interessi prevalenti, è stato correttamente ritenuto prevalente dalla Struttura di missione Zes. L’intervento proposto risulterebbe incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario del PIP.

  • Rigettato
    Valorizzazione del parere comunale come espressione di competenze primarie

    Il Tribunale ritiene che il parere negativo del Comune, ente territoriale portatore degli interessi prevalenti, è stato correttamente ritenuto prevalente dalla Struttura di missione Zes. L’intervento proposto risulterebbe incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario del PIP.

  • Rigettato
    Valutazione negativa autonoma sulla compatibilità dell’intervento

    Il Tribunale ritiene che il parere negativo del Comune, ente territoriale portatore degli interessi prevalenti, è stato correttamente ritenuto prevalente dalla Struttura di missione Zes. L’intervento proposto risulterebbe incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario del PIP.

  • Rigettato
    Contestazione della disparità di trattamento

    La Struttura di missione Zes ha rimarcato che l’altra autorizzazione è intervenuta in una fase procedimentale temporalmente e giuridicamente antecedente alla piena definizione del project financing. Inoltre, il procedimento speciale ex art. 15 D.L. 124/2023 non esclude la recessività degli interessi pubblici affidati agli enti territoriali.

  • Rigettato
    Specialità del procedimento non determina recessività degli interessi pubblici locali

    Il Tribunale ritiene che il parere negativo del Comune, ente territoriale portatore degli interessi prevalenti, è stato correttamente ritenuto prevalente dalla Struttura di missione Zes. L’intervento proposto risulterebbe incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario del PIP.

  • Rigettato
    Mancata valutazione delle osservazioni ex art. 10 bis L. 241/1990

    Il Tribunale ritiene che, sebbene il ricorso non sia tardivo rispetto al diniego dell’autorizzazione unica, la mancata impugnazione tempestiva della delibera di approvazione della fattibilità del PIP in project financing rende inoppugnabile tale approvazione, precludendo l’accoglimento dell’istanza di autorizzazione unica. L’intervento proposto è incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario già delineato.

  • Rigettato
    Mancata valutazione delle osservazioni e carenza di motivazione

    Il Tribunale ritiene che il parere negativo del Comune, ente territoriale portatore degli interessi prevalenti, è stato correttamente ritenuto prevalente dalla Struttura di missione Zes. L’intervento proposto risulterebbe incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario del PIP.

  • Rigettato
    Inammissibilità per tardività dell’impugnazione della delibera di approvazione del PIP

    La mancata impugnazione tempestiva della delibera di approvazione della fattibilità del PIP in project financing rende inoppugnabile tale approvazione, precludendo l’accoglimento dell’istanza di autorizzazione unica. L’intervento proposto è incompatibile con l’assetto pianificatorio unitario già delineato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/04/2026, n. 782
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 782
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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