Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 284
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata ritualmente notificata a mezzo PEC e che il contribuente ne fosse a conoscenza anche per aver aderito a una definizione agevolata. Non essendo stata impugnata la cartella nei termini di legge, il contribuente è decaduto dal potere di sollevare censure.

  • Rigettato
    Decadenza dalla potestà di esigere il tributo per tardiva iscrizione a ruolo

    La Corte ha ritenuto che, non essendo stata impugnata la cartella di pagamento nei termini di legge, il contribuente è decaduto dal potere di sollevare censure e i relativi crediti sono divenuti definitivi e non più contestabili. La notifica della cartella e la richiesta di definizione agevolata hanno interrotto i termini di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 284
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 284
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo