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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA CO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2247/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170007866773 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000414630000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239000414630000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320170007866773 concernente il recupero dell'IRPEF per l'anno 2011 per il complessivo importo di Euro 3.211,25: a fondamento del ricorso il contribuente ha eccepito la mancata notifica della predetta cartella di pagamento nonché la decadenza dalla potestà di esigere il tributo per tardiva iscrizione a ruolo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate rilevando sia di avere ritualmente notificato Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 29320170007866773 concernente il recupero dell'IRPEF per l'anno 2011 a mezzo p.e.c. in data 3 febbraio 2017, sia che questi era a conoscenza dell'atto per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti da cui era poi stato dichiarato decaduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di dovere dichiarare inammissibile il ricoso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati. Risulta agli atti come l'Agente della Riscossione abbia correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all'atto impugnato, avendo in tal modo messo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie: tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione, con la conseguenza che il contribuente Ricorrente_1 deve essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte entro il menzionato termine di decadenza, e che i relativi crediti devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che l'odierno ricorrente poteva legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'intimazione di pagamento impugnata ma non della cartella di pagamento.
La notifica della cartella di pagamento, in uno con la richiesta di definizione agevolata inoltrata dal Ricorrente_1 e poi disattesa a causa del pagamento della sola prima rata, hanno inoltre interrotto i termini di prescizione della pretesa impositiva rendendo inconferente l'invocato annullamento del ruolo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno adossate a Ricorrente_1 nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricoso azionato da Ricorrente_1; 2) condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate, delle spese di lite liquidate in Euro 900,00 oltre accessori di legge.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA CO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2247/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170007866773 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239000414630000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239000414630000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320170007866773 concernente il recupero dell'IRPEF per l'anno 2011 per il complessivo importo di Euro 3.211,25: a fondamento del ricorso il contribuente ha eccepito la mancata notifica della predetta cartella di pagamento nonché la decadenza dalla potestà di esigere il tributo per tardiva iscrizione a ruolo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate rilevando sia di avere ritualmente notificato Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 29320170007866773 concernente il recupero dell'IRPEF per l'anno 2011 a mezzo p.e.c. in data 3 febbraio 2017, sia che questi era a conoscenza dell'atto per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti da cui era poi stato dichiarato decaduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa di dovere dichiarare inammissibile il ricoso azionato da Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati. Risulta agli atti come l'Agente della Riscossione abbia correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all'atto impugnato, avendo in tal modo messo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie: tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione, con la conseguenza che il contribuente Ricorrente_1 deve essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte entro il menzionato termine di decadenza, e che i relativi crediti devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che l'odierno ricorrente poteva legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'intimazione di pagamento impugnata ma non della cartella di pagamento.
La notifica della cartella di pagamento, in uno con la richiesta di definizione agevolata inoltrata dal Ricorrente_1 e poi disattesa a causa del pagamento della sola prima rata, hanno inoltre interrotto i termini di prescizione della pretesa impositiva rendendo inconferente l'invocato annullamento del ruolo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno adossate a Ricorrente_1 nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricoso azionato da Ricorrente_1; 2) condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate, delle spese di lite liquidate in Euro 900,00 oltre accessori di legge.
Catania, 13 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota