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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 08/10/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco GI, al termine dell'udienza del 08.10.2025, tenuta con il sistema della trattazione scritta di cui all'art. di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 270/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NT AT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito via
Roma n. 68 (Marsala)
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani ed elettivamente in
Palermo, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. Antonino Rizzo che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/01/2025, contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per CP_1 fruire dell'assegno d'invalidità civile ex art. 1 L. 222/1984 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va respinto. Va anzitutto rilevato che l'art. 1 L. n. 222/84 considera invalido, ai fini del conseguimento dell'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Ed invero il ctu, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che l'odierna parte ricorrente non presenta una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “Tenuto conto di quanto espresso precedentemente, a parere del CTU in conseguenza delle infermità di cui e' affetto il ricorrente nato a [...] il [...] e residente a [...]in C.da Cutusio, 82, Parte_1
NON presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in misura superiore al 2/3 del totale. Il ricorrente, pertanto, in atto NON presenta i requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità secondo quanto previsto dall'art.1 L.222/84”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per conseguire il beneficio per fruire dell'assegno di invalidità civile ex art. 1 L. n. 222/84.
Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Marsala, il 08.10.2025
IL GIUDICE
Francesco GI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco GI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.