Articolo 277 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 270 bisArticolo 270 bis
Versione
6 maggio 1952
Art. 277.
(Ingegnere navale)


Per essere iscritto in qualita' di ingegnere navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:
1) possedere il titolo di abilitazione alla professione d'ingegnere navale,
2) avere compiuto ventitre' anni di eta';
3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4.
L'ingegnere navale puo' progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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