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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 611/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA RR RI ENZA, Presidente IANNELLO EMILIO, Relatore CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3856/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia - P.zza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Email_5elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
Nominativo_1- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003354000
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120014776673001 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130028256101001 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130028256101001 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952020008661573000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210062332967000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035430642000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035430642000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035430642000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Ricorrente_11. impugna ─ nei confronti di Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Messina;
Agenzia delle Entrate - IO;
Regione
Società_1Sicilia; S.p.a. in liquidazione la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo
n. 29580202500003354/000, notificata in data 19/02/2025, con la quale l'agente della riscossione ha richiesto il pagamento della somma di complessivi euro 99.308,83 per IVA;
Tassa Auto;
TARI (Tassa Rifiuti) relativa agli anni 2002; 2016 - 2017; 2010 – 2012.
Deduce a fondamento:
─ annullabilità dell'atto ex art.
7-bis e 7-sexies L. 212/2000 per mancata rituale notifica delle cartelle presupposte;
─ annullabilità dell'atto ex art.
7-bis L. 212/2000 per mancata adozione di atti interruttivi dei termini di prescrizione;
─ nullità dell'atto per violazione dell'art. 25 DPR 602/73, in ragione della mancata esibizione delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
─ difetto di motivazione per omessa allegazione degli atti presupposti (art. 7 L. 212/2000);
─ illegittimità delle cartelle per prescrizione o decadenza dei crediti.
2. Costituendosi in giudizio Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Messina ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando comunque nel merito la fondatezza dei motivi.
In data 29 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato memoria.
All'esito della odierna udienza di trattazione la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, con limitato riferimento a solo una delle cartelle presupposte, quella recante il n. 29520240035430642000, non risultando fornita (e per vero nemmeno dedotta) alcuna prova della sua notifica.
Il «vizio procedurale» rappresentato dalla mancata notifica dell'atto presupposto è ancora più rilevante di un mero «vizio proprio dell'atto», perché determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria, la cui correttezza richiede il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti, aventi diverse specifiche funzioni, destinati a portare tale pretesa a conoscenza del contribuente ed a consentirgli la difesa, sicché
l'omessa notificazione di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Sez. U. n. 16412 del 25/07/2007; v. anche, conff., e pluribus, Cass. Sez. U.
Cass. n. 2798 del 08/02/2006; n. 7649 del 31/03/2006; n. 476 del 11/01/2008; n. 15310 del
3 30/06/2009; n. 13082 del 15/06/2011; n. 21220 del 28/11/2012; n. 14991 del 15/07/2020).
Per tale cartella non risulta dedotta, né tanto meno provata, l'esistenza di successivi atti di intimazione.
2. Per il resto il ricorso è in parte inammissibile, in altra parte infondato.
2.1. L'Agenzia delle Entrata - IO ha infatti dato prova documentale ─ debitamente attestata conforme in assolvimento dell'onere ora imposto dal novellato art. 25, comma 5-bis,
d. lgs. n. 546 del 1992 ─ della notifica ai contribuenti, a mani proprie, in data 21 novembre
2024, di un intermedio avviso di intimazione (n. 295202490167827220000) relativo, tra l'altro, agli importi portati dalle cartelle n. 29520120014776673001 e n. 29520130028256101001, il quale non risulta essere stato impugnato.
Ciò rende inammissibile, ai sensi dell'art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992, la deduzione nella presente sede dei vizi relative alle cartelle presupposte, posto che questi avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando il predetto atto intermedio.
Dalla notifica di quest'ultimo, è poi del tutto evidente che non è predicabile alcuna successiva prescrizione delle pretese.
2.2. Risulta altresì debitamente documentata, nel rispetto della medesima formalità, la notifica delle cartelle n. 29520200008661573000 e n. 29520210062332967000, dalla data della cui notifica non è certamente maturato alcun successivo termine prescrizionale.
2.3. L'esiguità dell'importo che si riconosce indebitamente compreso tra quelli cui è riferito il fermo amministrativo (pari ad una percentuale di appena lo 0.37% del complessivo elevato ammontare del credito tributario) è tale da non potersi attribuire all'annullamento della pretesa per tale parte l'effetto di invalidare del tutto l'atto impugnato.
Fa aggio in tal senso la funzione cautelare dello strumento, la cui esigenza nel caso di specie rimane pienamente apprezzabile anche espungendo dal complessivo importo cui esso
è riferito quello portato dalla cartella suindicata.
Proprio tale funzione cautelare e la necessità di apprezzare comunque, in una prospettiva di adeguata comparazione, le esigenze sottese allo strumento, non consentono di aderire nella sua assolutezza all'orientamento pure presente nella giurisprudenza di merito, e richiamato dal ricorrente, in base al quale l'accertata inidoneità anche di uno solo dei titoli esecutivi sottesi al preavviso ne dovrebbe sempre comportare l'integrale annullamento, e ciò in ragione di un affermato principio di unitarietà del preavviso di fermo.
Tale principio appare invero condivisibile solo nel senso che alla luce di esso si rende 4 necessario valutare, una volta accertata l'invalidità di alcuno dei titoli presupposti, la permanenza delle esigenze cautelari cui il fermo è funzionale: apprezzamento che nella specie, per le ragioni dette, deve condurre all'esito indicato.
2.4. Il preavviso di fermo è poi adeguatamente motivato con l'indicazione degli importi e degli atti presupposti, i quali del resto si devono presumere noti al contribuente proprio in quanto già allo stesso notificati.
La comunicazione non deve ripetere tutte le informazioni, ma solo avvertire che si può ricorrere per vizi propri dell'atto (avvertimento nella specie presente nella seconda pagina dell'atto impugnato).
In ogni caso, varrà rammentare in via generale che L'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini, istituto applicabile al rito tributario, operante - tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c.p.c., quanto in quella, più ampia, prefigurata nel novellato art. 153, comma 2, c.p.c. - sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass. n. 17237 del 17/06/2021).
3. Avuto riguardo al solo parziale accoglimento del ricorso, in relazione peraltro ad importo del tutto limitato e marginale, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nella sola parte in cui è riferito all'importo portato dalla cartella n. n.
29520240035430642000. Conferma per la restante parte la validità e l'efficacia dell'atto.
Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina il 14 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
LI IA AR NZ La TO
5
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA RR RI ENZA, Presidente IANNELLO EMILIO, Relatore CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3856/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia - P.zza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Email_5elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
Nominativo_1- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500003354000
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120014776673001 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130028256101001 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130028256101001 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952020008661573000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210062332967000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035430642000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035430642000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035430642000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Ricorrente_11. impugna ─ nei confronti di Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Messina;
Agenzia delle Entrate - IO;
Regione
Società_1Sicilia; S.p.a. in liquidazione la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo
n. 29580202500003354/000, notificata in data 19/02/2025, con la quale l'agente della riscossione ha richiesto il pagamento della somma di complessivi euro 99.308,83 per IVA;
Tassa Auto;
TARI (Tassa Rifiuti) relativa agli anni 2002; 2016 - 2017; 2010 – 2012.
Deduce a fondamento:
─ annullabilità dell'atto ex art.
7-bis e 7-sexies L. 212/2000 per mancata rituale notifica delle cartelle presupposte;
─ annullabilità dell'atto ex art.
7-bis L. 212/2000 per mancata adozione di atti interruttivi dei termini di prescrizione;
─ nullità dell'atto per violazione dell'art. 25 DPR 602/73, in ragione della mancata esibizione delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
─ difetto di motivazione per omessa allegazione degli atti presupposti (art. 7 L. 212/2000);
─ illegittimità delle cartelle per prescrizione o decadenza dei crediti.
2. Costituendosi in giudizio Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Messina ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando comunque nel merito la fondatezza dei motivi.
In data 29 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato memoria.
All'esito della odierna udienza di trattazione la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, con limitato riferimento a solo una delle cartelle presupposte, quella recante il n. 29520240035430642000, non risultando fornita (e per vero nemmeno dedotta) alcuna prova della sua notifica.
Il «vizio procedurale» rappresentato dalla mancata notifica dell'atto presupposto è ancora più rilevante di un mero «vizio proprio dell'atto», perché determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria, la cui correttezza richiede il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti, aventi diverse specifiche funzioni, destinati a portare tale pretesa a conoscenza del contribuente ed a consentirgli la difesa, sicché
l'omessa notificazione di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Sez. U. n. 16412 del 25/07/2007; v. anche, conff., e pluribus, Cass. Sez. U.
Cass. n. 2798 del 08/02/2006; n. 7649 del 31/03/2006; n. 476 del 11/01/2008; n. 15310 del
3 30/06/2009; n. 13082 del 15/06/2011; n. 21220 del 28/11/2012; n. 14991 del 15/07/2020).
Per tale cartella non risulta dedotta, né tanto meno provata, l'esistenza di successivi atti di intimazione.
2. Per il resto il ricorso è in parte inammissibile, in altra parte infondato.
2.1. L'Agenzia delle Entrata - IO ha infatti dato prova documentale ─ debitamente attestata conforme in assolvimento dell'onere ora imposto dal novellato art. 25, comma 5-bis,
d. lgs. n. 546 del 1992 ─ della notifica ai contribuenti, a mani proprie, in data 21 novembre
2024, di un intermedio avviso di intimazione (n. 295202490167827220000) relativo, tra l'altro, agli importi portati dalle cartelle n. 29520120014776673001 e n. 29520130028256101001, il quale non risulta essere stato impugnato.
Ciò rende inammissibile, ai sensi dell'art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992, la deduzione nella presente sede dei vizi relative alle cartelle presupposte, posto che questi avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando il predetto atto intermedio.
Dalla notifica di quest'ultimo, è poi del tutto evidente che non è predicabile alcuna successiva prescrizione delle pretese.
2.2. Risulta altresì debitamente documentata, nel rispetto della medesima formalità, la notifica delle cartelle n. 29520200008661573000 e n. 29520210062332967000, dalla data della cui notifica non è certamente maturato alcun successivo termine prescrizionale.
2.3. L'esiguità dell'importo che si riconosce indebitamente compreso tra quelli cui è riferito il fermo amministrativo (pari ad una percentuale di appena lo 0.37% del complessivo elevato ammontare del credito tributario) è tale da non potersi attribuire all'annullamento della pretesa per tale parte l'effetto di invalidare del tutto l'atto impugnato.
Fa aggio in tal senso la funzione cautelare dello strumento, la cui esigenza nel caso di specie rimane pienamente apprezzabile anche espungendo dal complessivo importo cui esso
è riferito quello portato dalla cartella suindicata.
Proprio tale funzione cautelare e la necessità di apprezzare comunque, in una prospettiva di adeguata comparazione, le esigenze sottese allo strumento, non consentono di aderire nella sua assolutezza all'orientamento pure presente nella giurisprudenza di merito, e richiamato dal ricorrente, in base al quale l'accertata inidoneità anche di uno solo dei titoli esecutivi sottesi al preavviso ne dovrebbe sempre comportare l'integrale annullamento, e ciò in ragione di un affermato principio di unitarietà del preavviso di fermo.
Tale principio appare invero condivisibile solo nel senso che alla luce di esso si rende 4 necessario valutare, una volta accertata l'invalidità di alcuno dei titoli presupposti, la permanenza delle esigenze cautelari cui il fermo è funzionale: apprezzamento che nella specie, per le ragioni dette, deve condurre all'esito indicato.
2.4. Il preavviso di fermo è poi adeguatamente motivato con l'indicazione degli importi e degli atti presupposti, i quali del resto si devono presumere noti al contribuente proprio in quanto già allo stesso notificati.
La comunicazione non deve ripetere tutte le informazioni, ma solo avvertire che si può ricorrere per vizi propri dell'atto (avvertimento nella specie presente nella seconda pagina dell'atto impugnato).
In ogni caso, varrà rammentare in via generale che L'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini, istituto applicabile al rito tributario, operante - tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c.p.c., quanto in quella, più ampia, prefigurata nel novellato art. 153, comma 2, c.p.c. - sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass. n. 17237 del 17/06/2021).
3. Avuto riguardo al solo parziale accoglimento del ricorso, in relazione peraltro ad importo del tutto limitato e marginale, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nella sola parte in cui è riferito all'importo portato dalla cartella n. n.
29520240035430642000. Conferma per la restante parte la validità e l'efficacia dell'atto.
Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina il 14 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
LI IA AR NZ La TO
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