Sentenza 12 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2018, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2018 |
Testo completo
44tir22,krí SENTENZA sul ricorso proposto da: LA LT N. IL 21/09/1964 avverso la sentenza n. 1954/2016 TRIBUNALE di ASTI, del 09/12/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE PAVICH
Udito il Procuratore Generale in persopa del Dott. *- kowei che ha concluso per) Wit 4.-47U0 Udito, peri. sarte civile, l'Avv Udii idifensortAvv. Ai4 elt, Lel
RITENUTO IN FATTO
1. Decidendo in sede di rinvio conseguente a sentenza di annullamento emessa dalla 3 Sezione penale della Corte di cassazione, il Tribunale di Asti, in data 16 dicembre 2016, ha dichiarato VA LA colpevole del reato a lui ascritto ex art. 256, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, per avere egli effettuato abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali (per lo più rottami ferrosi) conferendoli presso impianti di recupero delle ditte meglio indicate nell'imputazione. A fondamento della decisione di condanna, e sulla scorta dei principi di diritto affermati dalla Corte regolatrice nella sentenza d'annullamento, il Tribunale astigiano ha precisato che non rileva il dato formale dell'esercizio dell'attività da parte di chi sia in possesso della qualifica di soggetto imprenditore o professionista, essendo invece determinante il concetto sostanziale di attività di raccolta o di trasporto: concetto, nella specie, ritenuto sussistente sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il LA, con atto personalmente sottoscritto e articolato in un unico motivo di lagnanza, nel quale si deduce violazione di legge sotto il profilo dell'irrilevanza penale della sua attività. L'esponente sostiene che i conferimenti di rottami ferrosi da lui effettuati furono limitati a pochi episodi, per quantitativi complessivamente irrisori e sicuramente non contraddistinti da un andamento professionale dell'attività, che fu invece occasionale e, come tale, penalmente non rilevante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é inammissibile, in quanto teso a sottoporre al sindacato di legittimità la rivalutazione del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito, esprimendo valutazioni giuridiche di mera contrapposizione rispetto a quelle articolate nella sentenza impugnata, basate su elementi puntualmente riportati e tali da escludere l'occasionalità dell'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, avuto riguardo — per come si legge a pagina 4 della pronunzia del Tribunale di Asti - all'impiego di apposito mezzo, all'elevato numero di conferimenti, alla natura, alla qualità e al tipo di rifiuti conferiti: elementi, questi, sicuramente rilevanti anche alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto. A puro titolo d'esempio si richiama la recente Sez. 3, Sentenza n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836, in cui il carattere non occasionale della condotta é stato desunto dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall'imputato. Pertanto, le (peraltro generiche) allegazioni di segno contrario del ricorrente risultano palesemente inidonee a scardinare il ragionamento sotteso all'affermazione della sua penale responsabilità, oltre a proporre in questa sede questioni riservate alla trattazione nel giudizio di merito e del tutto incompatibili con il sindacato demandato a questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa neila determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 novembre 2017. Il Consiglier ore Il Presidente i (Giuse (Vincenzo