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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente
TROPINI MA, Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 165/2023 depositato il 07/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220239000001348000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010400912/2013 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010400914/2013 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010400915/2013 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria accertare l'omessa notifica delle cartelle di pagamento tutte presupposte all'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito di complessivi Euro
49.560,04 per imposte, interessi e sanzioni, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05220239000523057000.
In ogni caso, con favore di onorari e spese del procedimento.
Resistente/Appellato:
Per quanto riguarda le doglianze riferite all'agente della riscossione, accertato come legittimo l'operato di
Agenzia delle entrate-Riscossione perché conforme alle norme di legge, dichiarate infondate le eccezioni di controparte in merito alle presunte violazioni dell'attività dell'agente della riscossione, che il ricorso sia respinto con vittoria di spese.
Resistente/ Intervenuto :
Voglia, codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
- In via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi propri dell'impugnata intimazione di pagamento n. 0522023900000134800. - In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso, ex art. 19 3 comma e 21 D.Lgs n. 546/1992, per tardività
- in via principale, rigettare il ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto, alla luce di tutto quanto opposto.
Con condanna del ricorrente alla rifusione, nei confronti di questa Direzione Provinciale di Imperia dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio, oltre che alla rifusione del contributo unificato tributario prenotato a debito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate–Riscossione per la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento in epigrafe per intervenuta decadenza della pretesa erariale ex art. 40 D.P.R. 600/1973 per omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata (tra i quali gli avvisi di accertamento n TL5010400912/2013, TL5010400914/2013, TL5010400915/2013) e, in via subordinata, per intervenuta prescrizione del credito erariale medesimo
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituta con proprie controdeduzioni del 18 agosto 2023 contestando l' intervenuta prescrizione e decadenza eccependo in primis l'inammissibilità del ricorso ex art 19 del d.lgs 546/92 e contestando altresì la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla mancata notifica degli avvisi di accertamento e all'eventuale asserita prescrizione che avrebbe determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedente alla notifica dell'atto impugnato;
In data 05/09/2023, il predetto Agente della Riscossione notificava alla direzione Direzione Provinciale di
Imperia dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della chiamata in causa della stessa ex art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, il ricorso della ricorrente .
L' Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Imperia interveniva in giudizio controdeducendo limitatamente alle questioni riguardanti il proprio operato eccependo a sua volta la propria legittimazione passiva in riferimento ai vizi propri dell'impugnata intimazione di pagamento in quanto proveniente da altro Ente, Agenzia
Entrate riscossione. Nel merito eccepiva l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo alla omessa notifica degli avvisi di accertamento in epigrafe quali atti prodromici all'impugnazione.
Nel corso del giudizio sia il ricorrente che l'agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Imperia hanno depositato memorie illustrative.
Il ricorso viene in decisione in esito all'udienza di discussione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe le parti resistenti sono da considerarsi parte del rapporto tributario controverso in quanto, con il ricorso non solo è stata impugnata l'intimazione di pagamento ma il contribuente ha lamentato l'omessa notificazione degli atti prodromici dell'impugnato atto ossia gli avvisi di accertamento n. TL5010400912/2013,
TL5010400914/2013, e TL5010400915/2013 per cui è anche parte la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
Osserva la Corte che risulta in atti che prima dell'intimazione in oggi impugnata sono stati notificati antecedenti atti di intimazione, come da specchietto nelle controdeduzioni di DE e dalle relative produzioni attinenti le cartelle delle quali con il presente ricorso si contesta l'avvenuta notifica per cui giusta, previsione di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 546/1992 , il ricorrente avrebbe dovuto far vale le proprie doglianze avverso tali intimazioni e non avverso l'atto impugnato con l'odierno ricorso. La pretesa portata dalle cartelle impugnate risulta oggi cristallizzato e non più contestabile e sono da considerarsi inammissibili i motivi del ricorso relativi alla asserita omessa notifica degli avvi di accertamento
In alti termini in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Il carattere assorbente dei suesposti motivi della decisione rende superfluo l'accertamento sulle notifica o meno delle cartelle;
fondata l'eccezione di tardività della memoria di parte ricorrente depositata in data 01/09/2025 sollevata dall' Agenzie delle Entrate Direzione Provinciale di Imperia atteso che l'udienza di trattazione veniva fissata originariamente per il giorno 11/09 / 2022 e l'applicazione della previsione di cui all art 32 2 comma d.lgs 546/1992 determina che il termine ultimo per il deposito andava a scadere il 31 luglio 2025.
Stante la complessità fattuale della questione derivante dalle difese rispettivamente dispiegate dalle parti sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
La Corte
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate
Imperia 13/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Avvocato Mario Tropini dr Pasquale Longarini
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente
TROPINI MA, Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 165/2023 depositato il 07/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05220239000001348000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010400912/2013 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010400914/2013 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010400915/2013 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria accertare l'omessa notifica delle cartelle di pagamento tutte presupposte all'intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito di complessivi Euro
49.560,04 per imposte, interessi e sanzioni, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05220239000523057000.
In ogni caso, con favore di onorari e spese del procedimento.
Resistente/Appellato:
Per quanto riguarda le doglianze riferite all'agente della riscossione, accertato come legittimo l'operato di
Agenzia delle entrate-Riscossione perché conforme alle norme di legge, dichiarate infondate le eccezioni di controparte in merito alle presunte violazioni dell'attività dell'agente della riscossione, che il ricorso sia respinto con vittoria di spese.
Resistente/ Intervenuto :
Voglia, codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
- In via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi propri dell'impugnata intimazione di pagamento n. 0522023900000134800. - In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso, ex art. 19 3 comma e 21 D.Lgs n. 546/1992, per tardività
- in via principale, rigettare il ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto, alla luce di tutto quanto opposto.
Con condanna del ricorrente alla rifusione, nei confronti di questa Direzione Provinciale di Imperia dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio, oltre che alla rifusione del contributo unificato tributario prenotato a debito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate–Riscossione per la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento in epigrafe per intervenuta decadenza della pretesa erariale ex art. 40 D.P.R. 600/1973 per omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata (tra i quali gli avvisi di accertamento n TL5010400912/2013, TL5010400914/2013, TL5010400915/2013) e, in via subordinata, per intervenuta prescrizione del credito erariale medesimo
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituta con proprie controdeduzioni del 18 agosto 2023 contestando l' intervenuta prescrizione e decadenza eccependo in primis l'inammissibilità del ricorso ex art 19 del d.lgs 546/92 e contestando altresì la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla mancata notifica degli avvisi di accertamento e all'eventuale asserita prescrizione che avrebbe determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedente alla notifica dell'atto impugnato;
In data 05/09/2023, il predetto Agente della Riscossione notificava alla direzione Direzione Provinciale di
Imperia dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della chiamata in causa della stessa ex art. 39 D.Lgs. n. 112/1999, il ricorso della ricorrente .
L' Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Imperia interveniva in giudizio controdeducendo limitatamente alle questioni riguardanti il proprio operato eccependo a sua volta la propria legittimazione passiva in riferimento ai vizi propri dell'impugnata intimazione di pagamento in quanto proveniente da altro Ente, Agenzia
Entrate riscossione. Nel merito eccepiva l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo alla omessa notifica degli avvisi di accertamento in epigrafe quali atti prodromici all'impugnazione.
Nel corso del giudizio sia il ricorrente che l'agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Imperia hanno depositato memorie illustrative.
Il ricorso viene in decisione in esito all'udienza di discussione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe le parti resistenti sono da considerarsi parte del rapporto tributario controverso in quanto, con il ricorso non solo è stata impugnata l'intimazione di pagamento ma il contribuente ha lamentato l'omessa notificazione degli atti prodromici dell'impugnato atto ossia gli avvisi di accertamento n. TL5010400912/2013,
TL5010400914/2013, e TL5010400915/2013 per cui è anche parte la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
Osserva la Corte che risulta in atti che prima dell'intimazione in oggi impugnata sono stati notificati antecedenti atti di intimazione, come da specchietto nelle controdeduzioni di DE e dalle relative produzioni attinenti le cartelle delle quali con il presente ricorso si contesta l'avvenuta notifica per cui giusta, previsione di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 546/1992 , il ricorrente avrebbe dovuto far vale le proprie doglianze avverso tali intimazioni e non avverso l'atto impugnato con l'odierno ricorso. La pretesa portata dalle cartelle impugnate risulta oggi cristallizzato e non più contestabile e sono da considerarsi inammissibili i motivi del ricorso relativi alla asserita omessa notifica degli avvi di accertamento
In alti termini in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Il carattere assorbente dei suesposti motivi della decisione rende superfluo l'accertamento sulle notifica o meno delle cartelle;
fondata l'eccezione di tardività della memoria di parte ricorrente depositata in data 01/09/2025 sollevata dall' Agenzie delle Entrate Direzione Provinciale di Imperia atteso che l'udienza di trattazione veniva fissata originariamente per il giorno 11/09 / 2022 e l'applicazione della previsione di cui all art 32 2 comma d.lgs 546/1992 determina che il termine ultimo per il deposito andava a scadere il 31 luglio 2025.
Stante la complessità fattuale della questione derivante dalle difese rispettivamente dispiegate dalle parti sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
La Corte
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate
Imperia 13/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Avvocato Mario Tropini dr Pasquale Longarini