Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 37
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte rileva che atti di intimazione antecedenti all'atto impugnato risultano notificati e che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tali atti, non l'atto successivo divenuto definitivo. Pertanto, i motivi relativi all'omessa notifica degli avvisi di accertamento sono inammissibili.

  • Accolto
    Tardività memoria depositata dal ricorrente

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di tardività della memoria depositata dal ricorrente, poiché depositata oltre il termine previsto dalla normativa.

  • Rigettato
    Operato conforme a legge

    La Corte, rigettando il ricorso principale, implicitamente rigetta anche le doglianze relative all'operato dell'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate sia parte del rapporto tributario controverso, in quanto coinvolta nella notifica degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ritiene inammissibili i motivi del ricorso relativi all'omessa notifica degli avvisi di accertamento per intervenuta definitività degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 37
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
    Numero : 37
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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