CASS
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2025, n. 9453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9453 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9453 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 06/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di CE AR ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 5 e 7, cod. pen. 1.2. Con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, per non essere stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e sulla recidiva. Sostiene che, così facendo, la Corte territoriale abbia \ k disatteso la sentenza n. 94 del 2023 della Corte Costituzionale cheltenuto illegittimo l'art. 69, comma 4, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Come ha correttamente affermato la Corte territoriale, l'art. 69, comma 4, cod. pen. impone al giudice un espresso divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. La declaratoria di illegittimità costituzionale, richiamata dal ricorrente, ha riguardato l'art. 69 comma 4, cod. pen., limitatamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo. Essa non -fiverbera, pertanto, in alcun modo sul reato ascritto all'imputato. Al riguardo, questa Suprema Corte, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., ne ha ritenuto la manifesta infondatezza, trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, NT AN, Rv. 286747; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522). 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 novembre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9453 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 06/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di CE AR ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 5 e 7, cod. pen. 1.2. Con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, per non essere stata riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e sulla recidiva. Sostiene che, così facendo, la Corte territoriale abbia \ k disatteso la sentenza n. 94 del 2023 della Corte Costituzionale cheltenuto illegittimo l'art. 69, comma 4, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Come ha correttamente affermato la Corte territoriale, l'art. 69, comma 4, cod. pen. impone al giudice un espresso divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. La declaratoria di illegittimità costituzionale, richiamata dal ricorrente, ha riguardato l'art. 69 comma 4, cod. pen., limitatamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo. Essa non -fiverbera, pertanto, in alcun modo sul reato ascritto all'imputato. Al riguardo, questa Suprema Corte, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., ne ha ritenuto la manifesta infondatezza, trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, NT AN, Rv. 286747; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522). 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 novembre 2024 Il Consigliere estensore