Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01550/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2024, proposto da
Cilento Mare soc. cons. r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sapri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cacciapuoti, Mariarosaria Mazzacano, Gaetano Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della concessione demaniale marittima n. 2 del 13 novembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sapri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. ND Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe, la Cilento Mare soc. cons. r.l. (in appresso, C. M.) impugnava, chiedendone l’annullamento, la concessione demaniale marittima n. 2 del 13 novembre 2023, recante il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 4/2020 (avente per oggetto un’area demaniale marittima ricompresa nel porto di Sapri, censita in catasto al foglio 6, particelle 849, 687, 799, 800, 122, 113, e finalizzata al completamento degli edifici in piazza del Mare e in piazza del Porto), rilasciata dal Comune di Sapri in favore di sé medesimo e resa nota con verbale di accesso prot. n. 9938 del 4 luglio 2024, integrato dalla nota di chiarimenti del 5 luglio 2024.
2. A sostegno dell’esperito gravame, lamentava, con esposizione non propriamente improntata ai canoni ex art. 3, comma 2, cod. proc. amm., che il Comune di Sapri: a) in violazione dell’art. 10 della l. n. 241/1990, in difetto di istruttoria e di motivazione, avrebbe omesso di valutare le osservazioni rassegnate dalla C. M. il 3 novembre 2023 ed il 13 novembre 2023 in merito all’avviso pubblico del 24 ottobre 2023, prot. n. 15737, avente per oggetto l’istanza di rinnovo della concessione n. 4/2020; b) avrebbe rilasciato la concessione n. 2 del 13 novembre 2023 in assenza dei necessari atti attuativi; c) con la delibera della Giunta comunale (DGC) n. 42 dell’8 marzo 2022, avrebbe dettato gli indirizzi sulle determinazioni ex art. 40, comma 1, lett. b, della l. r. Campania n. 5/2021 («atti relativi alla delimitazione dei confini degli ambiti portuali e alla disciplina dell’uso e delle destinazioni delle aree e delle pertinenze demaniali marittime comprese negli ambiti portuali, inclusa l’individuazione delle aree per lo sbarco del pescato e dei prodotti della mitilicoltura») per il tramite del proprio organo giuntale, anziché per il tramite del proprio organo consiliare di governo, a tanto competente ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 267/2000; d) con la medesima DGC n. 42 dell’8 marzo 2022, avrebbe programmato la modifica della destinazione dell’area portuale: da) in violazione dell’art. 40, comma 8, della l. r. Campania n. 5/2021, ossia senza la prescritta intesa «con le competenti strutture regionali, nonché con le autorità marittime e gli altri soggetti istituzionali interessati»; db) in violazione dell’art. 34 cod. nav., e cioè sia in difetto del previsto requisito di temporaneità della stessa sia in difetto del previsto decreto da parte dell’autorità ministeriale a tanto competente; dc) con illegittima sottrazione delle concessioni demaniali marittime n. 39/2017 (avente per oggetto il mantenimento e la gestione di uno specchio acqueo con pontili galleggianti all'interno del bacino portuale di Sapri) e n. 2 del 13 novembre 2023 (finalizzata al completamento degli edifici di piazza del Mare e piazza del Porto) alla procedura di affidamento ad evidenza pubblica imposta dai principi unionali di libera di circolazione dei servizi, sanciti in subiecta materia dalla direttiva n. 2006/123/CE e dalla Corte di Giustizia UE; e) mediante il rilascio della concessione n. 2 del 13 novembre 2023 (avente oggetto e corrispettivo indeterminato, nonché priva del necessario parere della competente autorità marittima), avrebbe rinnovato in proprio favore, fino al 13 novembre 2033, ossia ben oltre i limiti temporali all’uopo imposti dall’ordinamento, e in difetto della procedura ad evidenza pubblica ex art. 4 della l. n. 118/2022, l’ormai scaduta (e, quindi, improrogabile) concessione n. 4/2020, in assenza del dichiarato scopo di pubblica utilità, considerata, da un lato, la possibilità assicurare quest’ultimo anche per il tramite del rapporto concessorio e considerata, d’altro lato, l’oggettiva inconfigurabilità del divisato “uso pubblico”, ossia l’inidoneità tecnico-professionale dell’ente locale a gestire in via diretta dell’infrastruttura portuale, che avrebbe dovuto, comunque, necessariamente affidata a terzi operatori economici, in omaggio ai cennati principi unionali di libera di circolazione dei servizi; f) si sarebbe trovato in posizione di conflitto di interessi, avendo rassegnato domanda concorrente rispetto all’area demaniale marittima del Porto di Sapri, pari a mq 471,22, assegnata alla C. M. giusta concessione n. 10/2016 (“per l’utilizzo dei box destinati al ricovero delle attrezzature da pesca ed un manufatto adibito a laboratorio per il controllo del pescato, nonché l’organizzazione negli ambiti in concessione, di eventi e manifestazioni a carattere temporaneo rivolte alla promozione e lo sviluppo delle attività connesse al Porto ed al mare”), mentre in disparità di trattamento e in violazione dei principi proconcorrenziali, avrebbe riservato alle concessioni demaniali marittime (n. 10/2016 e n. 61/2017) in titolarità della menzionata C. M. distinte sorti rispetto alle concessioni demaniali marittime (n. 39/2017 e n. 2/2023) illegittimamente conseguite e mantenute in propria titolarità.
4. Costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Sapri eccepiva, oltre all’infondatezza, l’inammissibilità del gravame esperito ex adverso per carenza di un interesse concreto, attuale e qualificato ad agire in capo alla proponente.
5. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In rito, inammissibili sono i profili di censura rubricati retro, in narrativa, sub n, 2.c e n. 2.d, se e in quanto rivolte all’atto di mero indirizzo costituito dalla DGC n. 42 dell’8 marzo 2022 (nemmeno specificamente impugnata nel presente giudizio, sia pure a guisa di atto presupposto).
Sul punto, il Collegio ritiene di non doversi discostare dalle seguenti statuizioni, dalla Sezione sancite nella sentenza n. 2347 del 12 settembre 2022 e ribadite nella sentenza n. 811 del 30 aprile 2025:
«… lo stesso ricorso è peraltro inammissibile, e tanto per le ragioni, anche espresse dalla difesa dell’ente, attinenti alla natura d’atto d’indirizzo, nonché programmatico e non immediatamente lesivo della sfera giuridica della ricorrente, delle medesime determinazioni, come tali presupponenti l’imprescindibile successiva adozione d’atti attuativi … Tale natura emerge, con chiarezza, dalla stessa lettura del testo della delibera giuntale de qua, ove si dispone “di autorizzare il Responsabile dell’UTC ad attivare le procedure tecniche ed amministrative successive ai seguenti specifici indirizzi della Giunta municipale”, indi specificamente declinati, con riferimento alle quattordici “principali aree, servizi ed edifici del Porto di Sapri” (nonché “di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di istituire un apposito capitolo di entrata e di uscita per i Servizi Portuali”). In giurisprudenza, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, 2 febbraio 2021, n. 707: “Il c.d. atto di indirizzo è generalmente inidoneo a modificare, in via immediata, la situazione giuridica dei destinatari finali, ponendo soltanto dei vincoli all'organo competente a provvedere, senz'altro rilevanti in ordine alla valutazione giudiziale del successivo esercizio del potere, ma di norma, non tali da produrre lesioni dirette per le quali possa predicarsi l'onere di immediata impugnazione”; nonché – con precipua aderenza alla specie – TAR Campania, Salerno, sez. II, 17 dicembre 2009, n. 7971: “È inammissibile l'impugnazione di atti aventi natura endoprocedimentale, potendo questi ultimi essere oggetto di gravame soltanto unitamente all'atto finale conclusivo del procedimento, come nel caso di delibera della giunta comunale costituente atto di indirizzo avente per destinatario il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune, ritenuto privo di rilevanza esterna” (negli stessi sensi, TAR. Lombardia, Milano, sez. II, 15 marzo 2005, n. 534).
Ciò vale con precipuo riguardo alla censura di incompetenza della Giunta comunale, rubricata retro, in narrativa, sub n. 2.c.
E’, quindi, solo appena il caso di soggiungere, a quest’ultimo proposito, che alla Giunta comunale non era da reputarsi, in via di principio, preclusa, nell’esercizio delle relative prerogative di governo dell’ente locale, l’adozione di un atto di indirizzo, col quale vengono impartite ai competenti organi dirigenziali istruzioni operative per l’utilizzo ottimale delle infrastrutture portuali.
2. Sempre in rito, gli ordini di doglianze rubricati retro, in narrativa, sub n. 2.b-f, scontano, in larga misura, il limite del “ne bis in idem”, nella misura in cui ricalcano, in prevalenza letteralmente, quelli già rassegnati e ripudiati con la sentenza n. 811 del 30 aprile 2025.
3. Nel merito, il ricorso si rivela, comunque, infondato.
Tanto può esimere, quindi, il Collegio dallo scrutinio dell’ulteriore eccezione di inammissibilità per carenza di un interesse concreto, attuale e qualificato della C. M. a impugnare la concessione demaniale marittima n. 2 del 13 novembre 2023, sollevata dall’amministrazione resistente.
4. Gli ordini di doglianze rubricati retro, in narrativa, sub n. 3.b-f , trovano, in particolare, confutazione nelle seguenti argomentazioni, in prevalenza già articolate nella citata sentenza n. 811 del 30 aprile 2025.
4.1. Assenza degli atti attuativi (2.b).
«La Sezione nella sentenza n. 2347 del 12 settembre 2022 ha fatto riferimento agli «atti attuativi» della DGC n. 42 dell’8 marzo 2022, onde rimarcare la portata non immediatamente lesiva di quest’ultima, mentre non ha mai subordinato alla loro adozione la restituzione dell’area demaniale marittima, ingiunta anche e soprattutto per intervenuta scadenza della concessione».
Al superiore rilievo si aggiunga che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata approvazione dello strumento attuativo – quale, ad es., nella Regione Campania, il Piano attuativo delle aree demaniali (PAD), prescritto dal Piano di utilizzazione delle aree demaniali (PUAD) – non preclude di per sé il rilascio delle concessioni e la sua assenza non può, pertanto, giustificare la sospensione generalizzata delle procedure, potendo l’individuazione dei lotti da affidare in concessione avvenire sulla scorta dello strumento generale (ove questo contenga prescrizioni sufficientemente dettagliate), salve le ipotesi residuali di palesi lacune non colmabili attraverso il ricorso alla lettura e all’interpretazione del piano regionale (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 7 febbraio 2025, n. 971). In tale prospettiva, il Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 6699 del 7 luglio 2023 ha stigmatizzato quella interpretazione giurisprudenziale secondo cui «nelle more dell’approvazione del PUA [Piano di utilizzo degli arenili] comunale, laddove le preesistenti concessioni demaniali marittime siano scadute, l’amministrazione comunale non potrebbe procedere all’assegnazione, sia pur transitoria e con procedura di evidenza pubblica, delle stesse, con l’alternativa che sarebbe o precluso lo sfruttamento transitorio del bene demaniale o prorogata … sebbene già scaduta. In altri termini la mancata adozione dei PUA comunali determinerebbe un “…congelamento sine die dell’azione amministrativa in tema di concessioni per l’uso turistico degli arenili…” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 8 luglio 2019, n. 4753)» (cfr., in senso adesivo, TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 ottobre 2024, n. 17933; 23 aprile 2025, n. 7917).
4.2. Violazione dell’art. 40, comma 8, della l. r. Campania n. 5/2021 per obliterazione della prescritta intesa «con le competenti strutture regionali, nonché con le autorità marittime e gli altri soggetti istituzionali interessati» (2.da).
«Il provvedimento del 27 giugno 2024, prot. n. 95579, attesta che “il Comune di Sapri, d’intesa con le competenti strutture regionali, nonché con le autorità marittime e gli altri soggetti istituzionali interessati, ha concordato le modifiche da apportare alla regolamentazione della totalità delle destinazioni d'uso delle strutture portuali e di alcune aree della banchina di riva del Porto di Sapri”. Nel contempo, a riprova dell’avvenuta interlocuzione con le altre amministrazioni interessate, la DGC di Sapri n. 42 dell’8 marzo 2022 richiama e la difesa civica ha anche esibito in giudizio: “- il verbale della riunione del 14 marzo 2019 tenutasi presso al Capitaneria di Porto di Sapri alla presenza dei rappresentanti della Guardia di Finanza, della Regione Campania e del Comune di Sapri; - la relazione del sopralluogo del 3 dicembre 2020 alla presenza dei rappresentanti della Guardia di Finanza, della Regione Campania e del Comune di Sapri; - il resoconto dell’incontro del 24 giugno 2021 tenutosi presso la Direzione generale della Mobilità della Regione Campania in Napoli, incontro finalizzato alle modifiche della regolamentazione e destinazioni e degli usi del Porto di Sapri”.
4.3. Violazione dell’art. 34 cod. nav., per difetto del previsto requisito di temporaneità della modifica di destinazione dell’area portuale e per difetto del previsto decreto da parte dell’autorità ministeriale a tanto competente (3.db).
«Il medesimo provvedimento del 27 giugno 2024, prot. n. 95579, oltre ad essere stato promanato dall’“ente locale competente” ai sensi dell’art. 40 della l. r. Campania n. 5/2021, non risulta aver determinato alcuna modificazione funzionale dell’area demaniale marittima controversa, in presenza della quale dovesse rendersi applicabile l’evocato art. 34 cod. nav.».
Lo stesso dicasi con riferimento al rilascio della concessione n. 2 del 13 novembre 2023, la quale – come chiarito dal Comune di Sapri nella nota del 5 luglio 2024 e in difetto di probanti allegazioni attoree di segno contrario – non risulta aver subito alcuna variazione sostanziale nel relativo oggetto.
4.4. Sviamento di potere in rapporto all’illegittima sottrazione delle concessioni demaniali marittime n. 39/2017 (avente per oggetto il mantenimento e la gestione di uno specchio acqueo con pontili galleggianti all'interno del bacino portuale di Sapri) e n. 2 del 13 novembre 2023 (finalizzata al completamento degli edifici di piazza del Mare e piazza del Porto) alla prescritta procedura di affidamento ad evidenza pubblica (3.dc).
Insussistenza delle ragioni pubblica utilità sottese alla determinazione di gestione diretta dell’infrastruttura portuale (3.e).
Conflitto di interessi del Comune di Sapri (3.f).
4.4.1. I suindicati ordini di doglianze trovano, innanzitutto, smentita nelle seguenti argomentazioni, articolate da TAR Liguria, Genova, sez. I, 9 novembre 2021, n. 946 e 17 febbraio 2022, n. 138, in punto di autoconcessione di beni demaniali portuali, alle quali il Collegio ritiene di dover aderire.
«L'affidamento della gestione di un porto turistico si caratterizza per il fatto che, accanto alla concessione di beni demaniali marittimi, impone la prestazione di servizi funzionali all'esercizio della nautica da diporto (ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, ecc.).
Si tratta, quindi, di una figura complessa e peculiare (sebbene non isolata, potendo talvolta la concessione di un bene pubblico risultare servente alla prestazione di un servizio al pubblico: cfr., ex aliis, TAR Lazio, Roma, sez. IIs, 13 giugno 2017, n. 6985), nella quale profili in tema di concessione di beni pubblici coesistono con aspetti attinenti all'affidamento di servizi pubblici. Di qui l'astratta convergenza della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (artt. 112 e ss. del d.lgs. n. 267/2000) e degli appalti pubblici (norme europee e d.lgs. n. 50/2016), nonché della normativa in materia di demanio marittimo (codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione) e delle regole concernenti l'autorizzazione delle attività economiche (direttiva 2006/123/CE e d.lgs. n. 59/2010).
Nella prassi, peraltro, accade sovente che, per gestire l'approdo direttamente oppure tramite una società in house o mista, i Comuni si autoaffidino in concessione il compendio portuale …
Siffatto modus operandi è legato sia all'esigenza formale di redigere un atto scritto ai fini dell'iscrizione nel registro delle concessioni demaniali marittime, sia alla distinzione, risalente al codice della navigazione del 1942, fra profili dominicali e gestionali del demanio marittimo (in argomento cfr. Cons. Stato, commissione speciale, parere n. 1808 in data 12 aprile 2012). Invero, la proprietà dei beni demaniali marittimi fa capo allo Stato, sì che attualmente i poteri attinenti alla situazione proprietaria (ad esempio, la sdemanializzazione) vengono esercitati di concerto fra il Ministero delle Infrastrutture e l'Agenzia del Demanio. Invece, le competenze gestorie spettano alle Regioni o, nel caso di rilascio di concessioni demaniali, ai Comuni, ove non attribuite alle Autorità di Sistema Portuale dalla legge n. 84/1994 (artt. 105, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998 e 42 del d.lgs. n. 96/1999 …).
Ciò premesso, la gestione di un porto turistico è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale … giacché, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, sussistono nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l'accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell'intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico (in tal senso cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488; TAR Liguria, sez. I, 23 gennaio 2021, n. 59).
In virtù del principio di autoorganizzazione ed in base al diritto unionale, il Comune può esercitare anche i servizi pubblici di interesse economico (oltre a quelli privi di tale rilievo) nelle forme dell'amministrazione diretta, ossia internalizzandoli e gestendoli con la propria organizzazione.
In particolare, per quanto concerne il quadro normativo nazionale (artt. 112 e 113 del d.lgs. n. 267/2000), è pacifico che attualmente non sussiste alcun obbligo degli enti locali di affidare a terzi sul mercato i servizi pubblici di rilevanza economica, potendo senz'altro optare per la gestione in via diretta (tale assunto è oggi unanimemente condiviso, essendo venuta meno l'originaria previsione che consentiva l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica solamente a società miste o ad imprese private selezionate con gara, oppure, in presenza dei relativi presupposti, ad enti in house: sul punto cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2716; Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488, cit.; TAR Lazio, sez. II, 22 marzo 2011, n. 2538).
Né un simile obbligo è rinvenibile nel diritto europeo, che configura la gestione diretta o tramite società in house come modulo generale alternativo all'affidamento a terzi mediante selezione pubblica.
Segnatamente, il quinto "considerando" della direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici precisa che "nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici".
Inoltre, ai sensi dell'art. 2, par. 1, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, "le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione ... Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni".
È peraltro vero che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, per affidare ad una società in house un contratto avente ad oggetto un servizio remunerativo, l'amministrazione deve dare conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività. Come noto, infatti, il legislatore nazionale ha approntato una disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dalla normativa comunitaria, in quanto non limitata a garantire la concorrenza "nel mercato" attraverso le procedure competitive, ma estesa alla concorrenza "per il mercato" attraverso il predetto onere motivazionale (cfr., ex aliis, Corte cost., 27 maggio 2020, n. 100).
Tuttavia, tale supplementare obbligo di motivazione non pare estensibile all'internalizzazione pura e semplice del servizio pubblico, ossia con assunzione della gestione direttamente in capo agli uffici comunali, in quanto non espressamente previsto dalla citata disposizione, né ricavabile dal diritto dell'Unione (sul punto si veda Corte giust. UE, 9 giugno 2009, C-480/06, secondo cui un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza fare ricorso ad entità esterne, non contrastando tale modalità con la tutela della concorrenza, poiché nessuna impresa privata viene posta in una situazione di privilegio rispetto alle altre).
Sotto altro profilo si osserva che la gestione diretta del bene demaniale da parte dell'Amministrazione è la modalità fondamentale per garantirne l'uso generale, che, a sua volta, costituisce la regola (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1296, relativa proprio ad un porticciolo turistico, secondo cui "una condivisibile giurisprudenza ha ripetutamente individuato la finalità basilare dei beni pubblici come funzione di interesse generale e ciò specificamente per quei beni che assolvono la propria funzione sociale servendo immediatamente non la pubblica amministrazione, ma la collettività ed in particolare i suoi componenti che sono ammessi a godere indistintamente in modo diretto: tale uso è denominato uso generale e la gestione diretta da parte del titolare del bene demaniale - quello marittimo ne è un esempio tra i più tipici - costituisce l'estrinsecazione fondamentale per garantire alla collettività il predetto uso generale").
In proposito, il Collegio non ignora che, secondo una ricostruzione interpretativa, nella fattispecie in esame non potrebbe configurarsi un uso generale del bene demaniale, non essendovi un godimento indiscriminato da parte della cittadinanza (come avviene, ad esempio, per le spiagge libere): donde risulterebbe necessaria la procedura comparativa ex art. 37 cod. nav. anche laddove l'amministrazione intenda gestire direttamente il porticciolo. Diversamente, l'ente può sempre assumere in capo a sé l'esercizio dei beni del patrimonio indisponibile, quali gli impianti sportivi di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, cod. civ.
La tesi in parola … riecheggia la tradizionale concezione dell'incompatibilità tra demanialità e servizio pubblico, la cui erogazione sottrarrebbe il bene alla collettività; visione che, a sua volta, è legata alla distinzione codicistica tra beni demaniali, destinati all'uso pubblico della generalità dei cittadini, e beni patrimoniali indisponibili, strumentali ai servizi pubblici forniti tramite gli stessi beni.
Deve tuttavia evidenziarsi che, negli anni più recenti, è stata elaborata una nozione unitaria di "bene pubblico", che ricomprende entrambe le categorie dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e si caratterizza per la "vocazione" a soddisfare interessi generali (c.d. proprietà-funzione).
In tale prospettiva, allora, anche il bene demaniale marittimo costituito dal porto turistico, non diversamente da un bene del patrimonio indisponibile quale uno stadio, rappresenta uno strumento per realizzare fini pubblici (oltre che per fornire un servizio ad una platea indifferenziata, seppur ristretta, di utenti), sì che la prospettata differenziazione fra le due tipologie di beni, ai fini della scelta delle modalità di gestione, si appalesa, a ben vedere, ingiustificata ed irragionevole.
Ciò posto, nel caso in cui l'ente locale preferisca gestire direttamente l'approdo, non risultano applicabili gli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav. …
Infatti … il provvedimento comunale di autoaffidamento è superfluo (v. Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1296, cit., secondo cui "l'atto di concessione a se stesso...costituisce un'irrilevante superfetazione formale della scelta della gestione diretta del bene"). Di conseguenza, non può parlarsi di concorso fra la (non necessaria) istanza di concessione del Sindaco e quella dell'impresa … e, quindi, non deve essere effettuata la valutazione comparativa di cui all'art. 37 cod. nav. (cfr. sempre Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1296, cit., secondo cui "la scelta dell'appellante Comune di riservare a sé l'uso del bene demaniale in questione, pur nella vesta formale della concessione in proprio favore, non risulta in contrasto con i principi dell'evidenza pubblica e concorrenziale"; in argomento si veda anche Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2020, n. 431, che ha ribadito come l'intento del Comune di gestire un'area demaniale in via diretta, e non mediante affidamento a privato, sia logicamente incompatibile con l'avvio di una procedura selettiva).
Né la decisione dell'amministrazione di assumere l'esercizio diretto del porticciolo, pur in presenza di una domanda di concessione, deve essere fondata su particolari motivazioni, trattandosi, appunto, dell'ordinaria modalità di utilizzo del bene pubblico (in tal senso si veda sempre Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1296, cit.).
Il caso in specie non ricade nemmeno sotto l'egida della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), con conseguente insussistenza dell'obbligo di selezione tra i candidati sancito dall'art. 12 della medesima direttiva (e recepito nell'art. 16 del d.lgs. n. 59/2010).
Invero, la non operatività della normativa in parola risulta dai "considerando" nn. 8 e 21 della stessa direttiva 2006/123/CE: il n. 8 precisa che le relative disposizioni non obbligano gli Stati a liberalizzare i servizi di interesse economico generale, sì che i predetti servizi possono essere somministrati dagli enti pubblici (senza attivare una procedura concorrenziale tra loro ed i potenziali fornitori privati); il n. 21, inoltre, esclude dal campo applicativo della direttiva i servizi portuali, nei quali devono ritenersi compresi anche quelli afferenti alla portualità turistica».
4.4.2 Ad ulteriore ripudio dei profili di censura in esame, è appena il caso di soggiungere che, come già osservato dalla Sezione nella sentenza n. 811 del 30 aprile 2025: - l’interesse pubblico sotteso alla determinazione di autoconcessione è ravvisabile nell’ampliamento della platea dei potenziali fruitori dell’infrastruttura portuale mediante gestione diretta di quest’ultima da parte dell’ente locale ovvero, in alternativa, mediante affidamento in favore di soggetti selezionati in base a procedura competitiva improntata ai principi pro-concorrenziali di derivazione euro-unitaria; - esplorative e congetturali sono le proposizioni attoree circa l’asserita impraticabilità della soluzione di gestione diretta dell’area demaniale marittima de qua, non essendone ancora definiti i contenuti attuativi, così da rendere concretamente percepibili le paventate criticità; - l’amministrazione resistente non è da reputarsi in posizione di conflitto di interessi con riguardo alla vicenda controversa dell’area portuale costituente oggetto della concessione n. 2/2023, essendosi legittimamente avvalsa della prerogativa della gestione diretta di quest’ultima al dichiarato obiettivo di renderla accessibile all’uso generalizzato da parte della collettività (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2017, n. 1296) ed avendo presentato domanda concorrente rispetto ad una diversa area portuale, costituente oggetto della concessione n. 10/2016.
4.5. Non è, infine, fondatamente predicabile la denunciata violazione delle garanzie partecipativo-motivazionali in relazione alle osservazioni rassegnate dalla C. M. il 3 novembre 2023 ed il 13 novembre 2023 in merito all’avviso pubblico del 24 ottobre 2023, prot. n. 15737 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.a).
E ciò, sia perché il Comune di Sapri risulta avere, sia pur succintamente, replicato a dette osservazioni con nota del 16 novembre 2023, prot. n. 17069; sia perché le superiori considerazioni reiettive inducono ad escludere la modificabilità del contenuto dispositivo della determinazione adottata in caso di più approfondita valutazione delle deduzioni procedimentali dell’interessata e, quindi, ad escludere, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990, l’annullabilità del provvedimento impugnato per un vizio formale che non risulta aver inciso sulla sua legittimità sostanziale.
5. In conclusione, stanti i ravvisati profili di inammissibilità e infondatezza, il ricorso in epigrafe va respinto.
6. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI RU, Presidente
ND Di PO, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND Di PO | UI RU |
IL SEGRETARIO